Eureka Previdenza

Decreto legge 81 del 2 luglio 2007

Disposizioni urgenti in materia finanziaria.

Vigente al: 6-7-2014

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare

disposizioni per superare le difficolta' finanziarie e operative dell'Amministrazione centrale e degli enti locali, di garantire la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali di pace e di aiuto umanitario, nonche' di intervenire rapidamente a sostegno di alcuni specifici settori dell'economia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella

riunione del 28 giugno 2007;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del

Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dei trasporti, delle infrastrutture, per gli affari regionali e le autonomie locali, del lavoro e della previdenza sociale, della difesa, degli affari esteri, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dell'universita' e della ricerca;


E m a n a il seguente decreto-legge:


Art. 1

Destinazione maggiori entrate


1. Le maggiori entrate tributarie rispetto alle previsioni iniziali

pari a 7.403 milioni di euro per l'anno 2007, a 10.065 milioni di euro per l'anno 2008 e a 10.721 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, incluse per l'anno 2007 nel provvedimento previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono destinate alla realizzazione degli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni e dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente definiti dal Documento di programmazione economico-finanziaria 2008-2011.

2. Gli obiettivi di indebitamento netto delle pubbliche

amministrazioni di cui al comma 1 includono gli effetti finanziari degli interventi disposti con il presente decreto, ivi comprese le misure di sviluppo ed equita' sociale di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 1-bis

(( (Modifica alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, in materia di calcolo del saldo finanziario per l'anno 2007 ai fini del patto di stabilita' interno) ))


(( 1. Dopo il comma 683 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre

2006, n. 296, e' inserito il seguente:

"683-bis. Limitatamente all'anno 2007, nel saldo finanziario utile per il rispetto del patto di stabilita' interno non sono considerate le spese in conto capitale e di parte corrente sostenute dai comuni per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati le spese di cui al periodo precedente, i comuni interessati e la misura riconosciuta a favore di ogni singolo comune entro l'importo complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2007." ))

Art. 2

Utilizzo quota avanzo di amministrazione


1. Non sono computate tra le spese rilevanti ai fini del patto di

stabilita' interno relativo alle province e ai comuni che negli ultimi tre anni hanno rispettato il patto di stabilita' interno le spese di investimento finanziate nell'anno 2007 mediante l'utilizzo di una quota dell'avanzo di amministrazione.

2. Per i singoli enti locali l'esclusione delle spese di

investimento e' commisurata all'avanzo di amministrazione accertato al 31 dicembre 2005 e determinata:

(( a) nella misura del 17 per cento per le province la cui media triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti

dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

risulta positiva. Per le restanti province la misura e' del 2,6

per cento;

b) nella misura del 18,9 per cento per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti e fino a 100.000 abitanti la cui media

triennale del periodo 2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti

dall'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

risulta positiva. Per i restanti comuni della stessa fascia

demografica la misura e' del 2,9 per cento;

c) nella misura del 7 per cento per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti la cui media triennale del periodo

2003-2005 dei saldi di cassa, come definiti dall'articolo 1, comma

680, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, risulta positiva. Per i

restanti comuni della stessa fascia demografica la misura e'

dell'1,3 per cento. ))

Art. 3

Recupero maggiore gettito ICI


1. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 39 e' sostituito dal seguente: "39. I trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari

al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 33 a

38, sulla base di una certificazione (( da parte del comune

interessato, )) le cui modalita' sono definite con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il

Ministro dell'interno."(( Con il predetto decreto, in particolare,

si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in

relazione all'eventuale quota di maggiore gettito aggiuntivo

rispetto a quello previsto. ))

b) il comma 46 e' sostituito dal seguente: "46. I trasferimenti erariali in favore dei singoli comuni sono ridotti in misura pari

al maggior gettito derivante dalle disposizioni dei commi da 40 a

45, sulla base di una certificazione (( da parte del comune

interessato, )) le cui modalita' sono definite con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il

Ministro dell'interno."(( Con il predetto decreto, in particolare,

si prevede che non siano ridotti i trasferimenti erariali in

relazione all'eventuale quota di maggiore gettito aggiuntivo

rispetto a quello previsto. ))

2. Per l'anno 2007, fino alla determinazione definitiva dei

maggiori gettiti dell'imposta comunale sugli immobili in base alle certificazioni di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 262 del 2006, come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, i contributi a valere sul fondo ordinario spettanti ai comuni sono ridotti in misura proporzionale alla maggiore base imponibile per singolo ente comunicata al Ministero dell'interno dall'Agenzia del territorio entro il 30 settembre 2007 e per un importo complessivo di euro 609.400.000. Per il medesimo periodo, in deroga all'articolo 179 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni sono autorizzati a prevedere ed accertare convenzionalmente quale maggiore introito dell'imposta comunale sugli immobili un importo pari alla detrazione effettuata per ciascun ente. Gli accertamenti relativi al maggior gettito reale effettuati dal 2007 sono computati a compensazione progressiva degli importi accertati convenzionalmente nel medesimo esercizio.

3. Gli importi residui convenzionalmente accertati rilevano ai fini

della determinazione del risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo 186 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al citato decreto legislativo n. 267 del 2000, affluendo tra i fondi vincolati e, ove l'avanzo non sia sufficiente, l'ente e' tenuto ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza.

4. Ai soli fini del patto di stabilita' interno per i comuni tenuti

al rispetto delle disposizioni in materia gli importi comunicati di cui al comma 2 sono considerati convenzionalmente accertati e riscossi nell'esercizio di competenza e conseguentemente i trasferimenti statali sono considerati al netto della riduzione di cui allo stesso comma 2.

5. Con la medesima certificazione di cui ai commi 39 e 46

dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 262 del 2006, come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, i comuni indicano il maggiore onere in termini di interessi passivi per anticipazioni di cassa eventualmente attivate per un massimo di quattro mesi a decorrere dal mese di novembre 2007 in diretta conseguenza delle minori disponibilita' derivanti dalla riduzione di cui al comma 2. L'onere e' posto a carico dello Stato e rimborsato ai comuni nel limite complessivo di 6 milioni di euro, eventualmente ripartiti in misura proporzionale ai maggiori oneri certificati.

Art. 4

Eliminazione vincolo limite alle riassegnazioni e spese di funzionamento per enti ed organismi pubblici non territoriali


1. Il limite alle riassegnazioni di entrate di cui all'articolo 1,

comma 9, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applica per l'anno 2007.

2. Per l'anno 2007 non si applicano le disposizioni di cui al comma

2 dell'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

3. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze, viene stanziata per l'anno 2007 la somma di euro 217 milioni di euro, da utilizzare:

a) per i rimborsi dovuti agli enti che abbiano effettuato i versamenti all'erario delle somme accantonate ai sensi

dell'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.

223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.

248;

b) per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato a compensazione delle minori entrate conseguenti all'attuazione del

comma 2.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono

stabiliti i criteri e le modalita' per l'effettuazione dei rimborsi di cui al comma 3, lettera a).

Art. 4-bis

(( (Fondi per le esigenze connesse all'acquisizione di beni e servizi) ))


(( 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno e'

istituito un fondo da ripartire per esigenze connesse all'acquisizione di beni e servizi e a investimenti da parte della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con una dotazione, per l'anno 2007, di 100 milioni di euro, di cui 20 milioni di euro destinati alle esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa. Entro il 31 maggio 2008, il Ministro dell'interno presenta al Parlamento una relazione sull'utilizzo del fondo, nella quale e' indicata la destinazione delle relative risorse.

2. Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e'

istituito un fondo da ripartire per esigenze connesse all'acquisizione di beni e servizi da parte del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera, con una dotazione, per l'anno 2007, di 5 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dei trasporti. ))

Art. 5

(( (Interventi in materia pensionistica) ))

(( 1. A decorrere dall'anno 2007, a favore dei soggetti con eta' pari o superiore a sessantaquattro anni e che siano titolari di uno o piu' trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria, e' corrisposta una somma aggiuntiva determinata come indicato nella tabella A allegata al presente decreto in funzione dell'anzianita' contributiva complessiva e della gestione di appartenenza a carico della quale e' liquidato il trattamento principale. Se il soggetto e' titolare sia di pensione diretta sia di pensione ai superstiti, si tiene conto della sola anzianita' contributiva relativa ai trattamenti diretti. Se il soggetto e' titolare solo di pensione ai superstiti, ai fini dell'applicazione della predetta tabella A, l'anzianita' contributiva complessiva e' computata al 60 per cento, ovvero alla diversa percentuale riconosciuta dall'ordinamento per la determinazione del predetto trattamento pensionistico. Tale somma aggiuntiva e' corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con riferimento all'anno 2007, in sede di erogazione della mensilita' di novembre ovvero della tredicesima mensilita' e, dall'anno 2008, in sede di erogazione della mensilita' di luglio ovvero dell'ultima mensilita' corrisposta nell'anno ((e spetta: nella misura prevista al punto 1) della predetta tabella A a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso non superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; fermo restando quanto stabilito dal comma 2, nella misura prevista al punto 2) della predetta tabella A a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso compreso tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti)). Agli effetti delle disposizioni del presente comma, si tiene conto dei redditi di qualsiasi natura, compresi i redditi esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, ad eccezione sia dei redditi derivanti dall'assegno per il nucleo familiare ovvero dagli assegni familiari e dall'indennita' di accompagnamento, sia del reddito della casa di abitazione, dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati e delle competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.

2. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore a una volta e mezza il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante, l'importo e' comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore a due volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante, l'importo e' attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato

3. Qualora i soggetti di cui al comma 1 non risultino beneficiari di prestazioni presso l'INPS, il casellario centrale dei pensionati istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, individua l'ente incaricato dell'erogazione della somma aggiuntiva di cui al comma 1, che provvede negli stessi termini e con le medesime modalita' indicati nello stesso comma.

4. La somma aggiuntiva di cui al comma 1 non costituisce reddito ne' ai fini fiscali ne' ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, con esclusione dall'anno 2008, per un importo pari a 156 euro, dell'incremento delle maggiorazioni sociali di cui all'articolo 38 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come determinato in applicazione del comma 5 del presente articolo.

5. Con effetto dal 1° gennaio 2008, l'incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati di cui all'articolo 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' concesso secondo i criteri ivi stabiliti, tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo 39, commi 4, 5 e 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino a garantire un reddito proprio pari a 580 euro al mese per tredici mensilita' e, con effetto dalla medesima data, l'importo di cui al comma 5, lettere a) e b), del medesimo articolo 38 e' rideterminato in 7.540 euro. Per gli anni successivi al 2008 il limite di reddito annuo di 7.540 euro e' aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente. Con effetto dalla medesima data di cui al presente comma sono conseguentemente incrementati i limiti reddituali e gli importi di cui all'articolo 38, comma 9, della citata legge 27 dicembre 2002, n.

289.

6. Per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS, l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni e' applicato, per il triennio 2008-2010, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nella misura del 100 per cento.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite, ove necessario, le modalita' di attuazione di quanto previsto dal presente articolo. In sede di prima applicazione delle disposizioni del presente articolo concernenti la corresponsione delle somme aggiuntive di cui al comma 1, il Governo, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori interessati, procede, entro il mese di dicembre dell'anno 2008, alla verifica dell'attuazione delle predette disposizioni.

8. A decorrere dall'anno 2008 e' istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un fondo per il finanziamento, nel limite complessivo di 267 milioni di euro per l'anno 2008, di 234 milioni di euro per l'anno 2009 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, di interventi e misure agevolative in materia di riscatto ai fini pensionistici della durata legale del corso di laurea e per la totalizzazione dei periodi contributivi maturati in diversi regimi pensionistici, in particolare per i soggetti per i quali trovi applicazione, in via esclusiva, il regime pensionistico di calcolo contributivo, al fine di migliorare la misura dei trattamenti pensionistici, fermo restando il principio di armonizzazione dei sistemi previdenziali di cui all'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al fine di garantire l'applicazione di parametri identici per i diversi enti. ))

Art. 6

Fondo speciale tabella A della legge 27 dicembre 2006, n. 296, reintegro di autorizzazioni di spesa e finanziamento di interventi vari


1. All'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle

finanze di cui all'unita' previsionale di base "Fondo speciale" di parte corrente come determinato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' apportata la seguente variazione in aumento:


                                    |2007 -            |2008 -|2009 -
---------------------------------------------------------------------
                                    |(migliaia di euro)|      |
---------------------------------------------------------------------
Ministero dell'economia e delle     |                  |      |
finanze....                         |     68.300 -     |-     |

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge

5 agosto 1978, n. 468, relativo al Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' integrata di 69 milioni di euro per l'anno 2007.

3. Per consentire l'erogazione del contributo italiano al Fondo

globale per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, e' autorizzata la spesa di 260 milioni di euro per l'anno 2007.

4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).

5. Al fine di assicurare la prosecuzione e il completamento di

interventi infrastrutturali in materia di viabilita', i pagamenti per spese di investimento di ANAS S.p.a., ivi compresi quelli a valere sulle risorse derivanti dall'accensione dei mutui, possono essere effettuati fino al limite di 4.200 milioni di euro per l'anno 2007.

6. All'articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

le parole: "5 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "8 milioni" e, all'ultimo periodo del medesimo comma, le parole da: "con priorita" fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: "per le province confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano, per quelle confinanti con la Confederazione elvetica e per quelle nelle quali oltre il sessanta per cento dei comuni ricade nella zona climatica F prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, con priorita' per le province in possesso di almeno 2 dei predetti parametri.".

7. E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il

Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2007. Le modalita' di erogazione del predetto Fondo sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni parlamentari. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie locali provvede a finanziare direttamente, in applicazione dei criteri stabiliti con il predetto decreto, i comuni interessati. (6)(4)

8. Per fare fronte alle esigenze della edilizia universitaria, ed

in particolare agli impegni assunti in base ai contratti di programma stipulati con le universita' in attuazione dell'articolo 5, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e finalizzati a interventi di edilizia universitaria, e' autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2007 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'universita' e della ricerca per gli anni 2007, 2008 e 2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 2, comma 44)

che "il Fondo per le aree svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e successive modificazioni, e' integrato di 10 milioni di euro per l'anno 2008 e di 5 milioni di euro per gli anni

2009 e 2010."

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AGGIORNAMENTO (6)

La L. 22 dicembre 2008, n. 203 ha disposto (con l'art. 2, commi 45

e 46) che "il Fondo per la valorizzazione e la promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale, di cui al comma 7 del presente articolo 6, e' ulteriormente integrato di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e di 27 milioni di euro per l'anno 2011".

Art. 7.

Reintegro autorizzazioni di spesa e disaccantonamenti per l'anno 2007 delle somme accantonate ai sensi dell'articolo 1, comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296


1. Le autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 1, allegato al

presente decreto, sono integrate, per l'anno 2007, degli importi indicati nell'elenco medesimo.

2. Le somme accantonate per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 1,

comma 507, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sulle unita' previsionali di base di cui all'elenco 2, allegato al presente decreto, sono rese disponibili per gli importi ivi indicati.

Art. 8

Trasferimenti correnti (( alle )) imprese


1. Per l'anno 2007, (( il Fondo per i trasferimenti correnti alle

imprese )), iscritto nell'unita' previsionale di base 3.1.5.20 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 15, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato di 250 milioni di euro. Il predetto importo aggiuntivo e' assegnato alle societa' sottoindicate per fronteggiare gli oneri di servizio pubblico sostenuti, in relazione agli obblighi derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni vigilanti:

Ferrovie dello Stato S.p.A..... |166.300.000

Poste Italiane S.p.A..... |41.700.000

ANAS S.p.A. |36.000.000

ENAV S.p.A. |6.000.000

2. Per l'anno 2007, alle somme di cui al comma 1, non si applicano

le procedure di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. Per la realizzazione degli investimenti relativi alla rete

tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e' autorizzato un contributo di 700 milioni di euro per l'anno 2007.

4. Al fine di consentire la copertura della perdita di esercizio

per l'anno 2006, e' concesso ad ANAS S.p.A. un contributo di euro 426.592.642 a titolo di apporto al capitale sociale per l'anno 2007.

Art. 8-bis

Disposizioni in materia di concessione di incentivi alle imprese e di crisi di impresa


1. Per i programmi agevolati ai sensi dell'articolo 1 del

decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, per i quali alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non e' stato emanato il decreto di concessione definitiva e non sono stati disposti gli accertamenti previsti dall'articolo 10, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni, ovvero dall'articolo 13 del decreto del Ministro delle attivita' produttive 1° febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2006, recante nuovi criteri, condizioni e modalita' per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attivita' produttive nelle aree sottoutilizzate, il decreto di concessione definitiva, a contenuto non discrezionale, e' sostituito dall'atto di liquidazione a saldo e conguaglio emesso dalle banche concessionarie, redatto secondo schemi definiti dal Ministero dello sviluppo economico. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le modalita' di attuazione dei controlli sui predetti programmi, da effettuare anche a campione mediante la nomina di apposite commissioni di accertamento ovvero anche mediante l'affidamento ad enti od organismi. I relativi oneri sono posti a carico delle risorse stanziate per le agevolazioni, comprese quelle accantonate per gli accertamenti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, le cui disposizioni relative agli accertamenti medesimi non si applicano alle iniziative di cui al presente comma. Con il medesimo decreto sono inoltre stabiliti i criteri per la verifica dello scostamento degli indicatori di cui all'articolo 6, comma 4, del citato regolamento di cui al decreto 20 ottobre 1995, n. 527, e successive modificazioni, ovvero di cui all'articolo 8, commi 9 e 11, del citato decreto 1° febbraio 2006, prevedendo l'eventuale differimento temporale della verifica stessa e disciplinando modalita' graduali per la restituzione delle agevolazioni in caso di revoca conseguente a detti scostamenti.

2. All'articolo 61, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,

le parole: "del 60 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 100 per cento".

3. Per assicurare la coerenza degli interventi agevolativi previsti

dalla normativa vigente con quelli da finanziare con il Fondo per la competitivita' e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonche' con gli indirizzi del Quadro strategico nazionale di cui all'articolo 1, comma 864, della stessa legge, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalita', anche in base ad apposita graduatoria, per la concessione delle agevolazioni finanziarie di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e successive modificazioni, e all'articolo 2, comma 203, lettere d), e) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con tale decreto, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto riguarda le attivita' della filiera agricola, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede ad individuare, in particolare, le attivita', le iniziative, le categorie di imprese e le spese ammissibili, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, gli indicatori per la formazione delle eventuali graduatorie, le limitazioni e le riserve per l'utilizzo dei fondi. Dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui al presente comma sono abrogate le disposizioni dell'articolo 8, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e successive modificazioni, fatto salvo l'eventuale utilizzo della quota del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese, di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, secondo le modalita' stabilite dal medesimo decreto del Ministro dello sviluppo economico.

4. All'articolo 1, comma 876, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le disponibilita' rivenienti dal mancato trasferimento alle regioni degli stanziamenti di cui all'articolo 2, comma 42, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per gli interventi nel settore del commercio e del turismo delle regioni e province autonome, affluiscono al Fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni, per il trasferimento alle regioni stesse ai fini del cofinanziamento dei programmi attuativi di cui al medesimo articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Con la delibera del CIPE di cui al presente comma sono definite le modalita' di assegnazione delle predette risorse".

5. All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, dopo il comma 4-bis e' aggiunto il seguente:

"4-ter. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma risulti eseguito solo in parte, in ragione della particolare complessita' delle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi aziendali e delle difficolta' connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, puo' disporre la proroga del termine di esecuzione del programma per un massimo di dodici mesi".

6. Le risorse impegnate dal Ministero dello sviluppo economico in

favore di iniziative imprenditoriali e degli interventi infrastrutturali compresi nei patti territoriali e nei contratti d'area, risultanti disponibili a seguito di rinuncia delle imprese ovvero dei provvedimenti di revoca e di rideterminazione delle agevolazioni, fatta salva la copertura finanziaria di rimodulazioni gia' autorizzate dei patti territoriali e dei contratti d'area in essere, sono utilizzate:

a) per la copertura degli oneri derivanti dalla corresponsione del contributo globale al responsabile unico del contratto d'area o al

soggetto responsabile del patto territoriale per lo svolgimento

dei compiti di cui ai commi 203 e seguenti dell'articolo 2 della

legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per la

copertura degli oneri derivanti dall'incremento di cui al comma 7

del presente articolo, nonche' di quelli derivanti dalla

corresponsione alle societa' convenzionate dei compensi per

l'attivita' di istruttoria e di assistenza tecnica;

b) per la copertura finanziaria di rimodulazioni non ancora autorizzate di patti territoriali e di contratti d'area . Per i

patti ed i contratti in essere alla data del 31 dicembre 2007, le

relative richieste di rimodulazione possono essere presentate

entro il (( 31 dicembre 2009 )).

7. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello

sviluppo economico sono determinate le priorita' di utilizzo delle risorse di cui al comma 6 del presente articolo nonche' la misura e le modalita' di corresponsione dell'incremento, nel limite massimo del 25 per cento del contributo globale previsto dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 luglio 2000, n. 320, e successive modificazioni, da corrispondere relativamente ai patti territoriali e ai contratti d'area che subiscono un allungamento dei tempi di realizzazione dovuto alla rimodulazione delle risorse o per effetto della dilatazione temporale per il completamento delle iniziative.

8. Il Ministro dello sviluppo economico, entro il 31 maggio 2008,

presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 9.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)).

Art. 10.

Disposizioni in materia di personale militare


1. All'articolo 60-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n.

490, e successive modificazioni, dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente:

"1-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, a

decorrere dal 1° gennaio 2007 e fino al 31 dicembre 2015, in deroga a quanto previsto dalla tabella 3, quadro I, colonna 9, il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello del ruolo naviganti normale dell'Aeronautica militare e' pari all'8 per cento dell'organico del grado di tenente colonnello del medesimo ruolo, ridotto all'unita'.".

Art. 11

Norme per la razionalizzazione della spesa nelle scuole e nelle universita'


1. E' autorizzata l'ulteriore spesa di 180 milioni di euro per

l'anno 2007 per le supplenze brevi del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario, al lordo degli oneri sociali a carico dell'amministrazione e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.

2. Al fine di consentire la razionalizzazione della spesa

universitaria, (( le disposizioni dell'articolo 12 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nel testo vigente il giorno antecedente la data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 164, continuano ad applicarsi anche per l'anno accademico 2007-2008 )).

Art. 12.

Misure in materia di autotrasporto merci


1. Le misure di sostegno alle imprese di autotrasporto da attuarsi

con il regolamento previsto dall'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, possono essere concesse sia mediante contributi diretti, sia mediante credito di imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, secondo le modalita' da stabilire con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

2. Le misure di cui al comma 1 non concorrono alla formazione del

reddito, ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Il recupero delle somme destinate agli autotrasportatori nella

forma del riconoscimento di un credito d'imposta per gli anni 1992, 1993 e 1994, da compiere ai sensi delle decisioni della Commissione delle Comunita' europee n. 93/496/CE, del 9 giugno 1993, e n. 97/270/CE, del 22 ottobre 1996, confermate dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 29 gennaio 1998 e del 19 maggio 1999, e' effettuato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 maggio 2002, n. 96, nell'anno 2007, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, secondo modalita' da definire con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le predette somme sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al Fondo di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai sensi delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469. Una quota dell'importo riassegnato, fino a 5 milioni di euro, puo' essere destinata alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 920, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Il termine per l'emanazione del regolamento di cui all'articolo

6, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e' prorogato al 30 settembre 2007.

Art. 13.

Sblocco risorse vincolate su TFR


1. Nelle more del perfezionamento del procedimento previsto

dall'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono autorizzate per l'anno 2007, su richiesta delle amministrazioni competenti, anche in deroga alle norme sulla contabilita' di Stato, anticipazioni di tesoreria corrispondenti ad un importo complessivo pari al 30 per cento dell'importo totale indicato nell'elenco 1 di cui all'articolo 1, comma 758, della legge medesima, da destinare, nella stessa misura, al finanziamento dei singoli interventi indicati nel predetto elenco.

(( 2. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono estinte a valere

sulla quota delle somme stanziate sui pertinenti capitoli di bilancio indicata all'articolo 1, comma 758, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, preventivamente rispetto agli utilizzi cui sono destinati gli stanziamenti stessi. ))

Art. 14

Variazioni compensative


1. Al fine di assicurare alle amministrazioni dello Stato la

necessaria efficienza e flessibilita', garantendo comunque il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre al controllo degli uffici centrali di bilancio (( , da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, possono essere effettuate )) variazioni compensative tra le spese di cui all'articolo 1, commi 9, 10 e 11, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, assicurando l'invarianza in termini di fabbisogno e di indebitamento netto rispetto agli effetti derivanti dalle disposizioni legislative medesime. Per gli altri soggetti tenuti all'applicazione delle disposizioni di cui ai predetti commi 9, 10 e 11 si provvede con delibera dell'organo competente, da sottoporre all'approvazione espressa del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Art. 15

Destinazione di risorse ed altri interventi urgenti


1. Allo scopo di consentire l'attuazione del fermo biologico nella

stagione estiva e di favorire l'ammodernamento ed il potenziamento del comparto della pesca, anche ai fini dell'adozione di tecniche di pesca finalizzate a garantire la protezione delle risorse acquatiche, e' autorizzata per l'anno 2007 l'ulteriore spesa di 7 milioni di euro per la concessione di contributi a favore dei marittimi imbarcati a bordo di pescherecci operanti nelle aree di mare per le quali sia stata prevista l'interruzione temporanea obbligatoria dell'attivita' di pesca. I contributi sono riconosciuti nei limiti previsti dalla normativa comunitaria. Le disponibilita' del piano triennale della pesca per l'anno 2007 destinate ad interventi di competenza nazionale in connessione con le misure di cui al presente comma, sono incrementate della somma di 5 milioni di euro.

(( 1-bis. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'economia ittica,

il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' esteso anche al settore della pesca, nel rispetto degli Orientamenti della Commissione europea in materia di aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 229 del 14 settembre 2004. Conseguentemente, al comma 275 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, le parole: "della pesca," sono soppresse.

1-ter. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma

1-bis, valutato in 200.000 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244. ))

2. Le persone fisiche e le societa' semplici di cui all'articolo 5

del testo unico delle imposte sui redditi, di' cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono effettuare la regolarizzazione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, limitatamente alla inosservanza, nell'anno 2006, delle disposizioni concernenti l'aggiornamento dei redditi fondiari di cui all'articolo 2, commi 33, 34 e 35, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, a condizione che venga effettuato entro il 30 novembre 2007 il versamento del tributo o dell'acconto e degli interessi moratori, escluse in ogni caso le sanzioni, di cui allo stesso articolo 13 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997.

3. All'articolo 2, comma 34, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.

262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, le parole: "entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del comunicato relativo al completamento delle operazioni di aggiornamento catastale per gli immobili interessati" sono sostituite dalle seguenti: (( "entro il 30 novembre 2007" )).

(( 3-bis. Dopo il comma 14 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre

2006, n. 296, sono inseriti i seguenti:

"14-bis. Gli indicatori di normalita' economica di cui al comma 14, approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, hanno natura sperimentale e i maggiori ricavi, compensi o corrispettivi da essi desumibili costituiscono presunzioni semplici.

14-ter. I contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi, compensi o corrispettivi inferiori rispetto a quelli desumibili dagli indicatori di cui al comma 14-bis non sono soggetti ad accertamenti automatici e in caso di accertamento spetta all'ufficio accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati".

3-ter. Per l'anno d'imposta 2006, i soggetti in regime di

contabilita' semplificata di cui agli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, sono esonerati dall'obbligo previsto dal comma 4-bis dell'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La disposizione di cui al precedente periodo si applica anche ai soggetti iscritti nei registri nazionali, regionali e provinciali istituiti ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, e per gli iscritti all'anagrafe delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale istituita ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalita' per la semplificazione, a favore dei soggetti di cui al periodo precedente, relativamente all'anno d'imposta 2007, degli adempimenti relativi all'obbligo di cui al presente comma.

3-quater. All'articolo 2, comma 38, del decreto-legge 3 ottobre

2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, le parole: "entro la data del 30 giugno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 30 novembre 2007". ))

4. Anche al fine di realizzare una migliore distribuzione degli

oneri finanziari tra i soggetti interessati, all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: "30 giugno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007".

5. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio

2005, n. 151, le parole: "entro e non oltre il 13 agosto 2007" sono sostituite dalle seguenti: "entro e non oltre il 31 dicembre 2007".

(( 5-bis. Al fine di concorrere al risanamento del settore e di

soddisfare i bisogni di approvvigionamento delle imprese agricole e industriali, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1055, le parole: "30 settembre 2007" sono sostituite dalle seguenti: "30 novembre 2007";

b) al comma 1056, le parole: "sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "sette anni".

5-ter. All'onere derivante dalla disposizione di cui alla lettera

b) del comma 5-bis, pari a 271.240 euro per l'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

6. Per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a

favorire l'accesso al credito dei giovani di eta' compresa tra i diciotto e i quaranta anni e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo rotativo, dotato di personalita' giuridica, denominato: "Fondo per il credito ai giovani", con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per le politiche giovanili di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come integrato dall'articolo 1, comma 1290, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' di organizzazione e di funzionamento del Fondo per il credito ai giovani, di rilascio e di operativita' delle garanzie nonche' le modalita' di apporto di ulteriori risorse al medesimo Fondo da parte di soggetti pubblici o privati.

6-bis. All'articolo 1, comma 209, della legge 27 dicembre 2006, n.

296, le parole: "gli articoli 24 e 26" sono sostituite dalle seguenti: "l'articolo 24".

6-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il

comma 484 e' sostituito dal seguente:

"484. La societa' di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e successive modificazioni, ovvero una delle societa' dalla stessa controllate, acquista nell'anno 2007 gli immobili delle gestioni liquidatorie di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, per un controvalore non inferiore a 180 milioni di euro. A tale compravendita si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La determinazione del prezzo di vendita di ciascun bene immobile e unita' immobiliare, da effettuare, in ogni caso, con riguardo alla situazione di fatto sulla base delle valutazioni correnti di mercato, nonche' l'espletamento, ove necessario, delle attivita' inerenti all'accatastamento dei beni immobili suscettibili di trasferimento e la ricostruzione della documentazione catastale ad essi relativa sono affidati all'Agenzia del territorio. Gli oneri derivanti dall'attivita' di valutazione e di accatastamento sono posti a carico delle gestioni liquidatorie interessate sulla base di apposita convenzione da stipulare con l'Agenzia del territorio. La convenzione provvede anche a disciplinare modalita', flussi informativi e tempi necessari per l'espletamento dei servizi affidati alla medesima Agenzia". ))

Art. 15-bis

Misure in materia di IRAP e di oneri contributivi nel lavoro

subordinato privato, nonche' in materia di rimborsi IVA e di

deducibilita' delle spese per veicoli non utilizzati esclusivamente come beni strumentali


1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli

interessi passivi e gli oneri assimilati di cui alla lettera g)

sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra

l'ammontare delle voci da 10 a 90 dell'attivo dello stato

patrimoniale, comprensivo della voce 190 del passivo, e

l'ammontare complessivo delle voci dell'attivo dello stato

patrimoniale, con esclusione della voce 130, comprensivo della

voce 190 del passivo e assumendo le voci 110 e 120 dell'attivo al

netto del costo delle attivita' materiali e immateriali utilizzate

in base a contratti di locazione finanziaria";

2) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:

"1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, la disposizione del

secondo periodo del comma 1 si applica prendendo a riferimento

le voci dello stato patrimoniale redatto ai sensi dell'articolo

2424 del codice civile corrispondenti a quelle indicate nel

predetto secondo periodo del comma 1";

3) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", senza

l'applicazione del rapporto di deducibilita' degli interessi

passivi previsto nell'ultimo periodo del medesimo comma 1";

b) all'articolo 11, comma 1, lettera a), numeri 2) e 4), le parole: "esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di

assicurazione e" sono sostituite dalla seguente: "escluse".

2. All'articolo 1, comma 267, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

le parole: ", subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorita' europee," sono soppresse.

3. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000,

n. 212, le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), si applicano con la decorrenza prevista dal comma 267 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 2 del presente articolo. Agli effetti dei versamenti in acconto dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 1 solo a partire dalla seconda o unica rata di acconto riferita al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Resta fermo quanto previsto dal comma 269 del citato articolo 1 della legge n. 296 del 2006.

4. All'articolo 79, comma 1, del testo unico delle disposizioni

legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: "dell'industria," sono inserite le seguenti: "del credito, dell'assicurazione,";

b) alla lettera c), le parole: "del credito, assicurazione e" sono sostituite dalla seguente: "dei".

5. Le disposizioni di cui al comma 4 hanno effetto a decorrere dal

1° luglio 2007.

6. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 3, valutati in 214 milioni

di euro per l'anno 2007, in 378 milioni di euro per l'anno 2008 e in 390 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede:

a) quanto a 28 milioni di euro per l'anno 2007, a 58 milioni di euro per l'anno 2008 e a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009,

mediante corrispondente riduzione dei trasferimenti all'INPS a

titolo di anticipazioni di bilancio per la copertura del

fabbisogno finanziario complessivo dell'ente, per effetto delle

maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni di cui

al comma 4;

b) quanto a 186 milioni di euro per l'anno 2007 e a 219 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, mediante utilizzo delle maggiori

entrate tributarie derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1,

lettera a), numero 1);

c) quanto a 101 milioni di euro per l'anno 2008 e a 94 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante utilizzo delle maggiori

entrate derivanti, a seguito dell'autorizzazione accordata con

decisione n. 2007/441/CE del Consiglio, del 18 giugno 2007,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 165 del

27 giugno 2007, dall'applicazione della lettera c) del comma 1

dell'articolo 19-bis1 del decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1972, n. 633, come sostituita dall'articolo 1, comma

2-bis, del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito,

con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 278;

d) quanto a 17 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, mediante riduzione lineare dello 0,124 per cento degli stanziamenti di

parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come

determinate dalla Tabella C della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, comma 4, lettera a), le parole: "50 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento";

b) all'articolo 164, comma 1, lettera b):

1) il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Nella misura del

40 per cento relativamente alle autovetture e autocaravan, di cui

alle citate lettere dell'articolo 54 del citato decreto

legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui

utilizzo e' diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1).

Tale percentuale e' elevata all'80 per cento per i veicoli

utilizzati dai soggetti esercenti attivita' di agenzia o di

rappresentanza di commercio";

2) al secondo periodo, le parole: "nella misura del 25 per cento"

sono sostituite dalle seguenti: "nella suddetta misura del 40 per

cento";

c) la lettera b-bis) del medesimo comma 1 dell'articolo 164 e' sostituita dalla seguente:

"b-bis) nella misura del 90 per cento per i veicoli dati in uso

promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo

d'imposta".

8. Le disposizioni di cui al comma 7 hanno effetto dal periodo

d'imposta in corso alla data del 27 giugno 2007.

9. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006,

la percentuale di deducibilita' del 40 per cento indicata dalle disposizioni di cui al numero 1) della lettera b) del comma 7 e' fissata al 20 per cento, quella del 40 per cento indicata dalle disposizioni di cui al numero 2) della lettera b) del comma 7 e' fissata al 30 per cento e quella del 90 per cento indicata dalle disposizioni di cui alla lettera c) del comma 7 e' fissata al 65 per cento. I maggiori importi deducibili, per il suddetto periodo d'imposta, rispetto a quelli dedotti sulla base della disciplina vigente ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 71, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono recuperati in deduzione nel periodo d'imposta in corso alla data del 27 giugno 2007 e di essi si tiene conto ai fini del versamento della seconda o unica rata di acconto relativa a tale periodo.

10. Ai soli fini dei versamenti in acconto delle imposte sui

redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive relativi al periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 3 ottobre 2006, il contribuente puo' continuare ad applicare le disposizioni previgenti all'articolo 2, comma 71, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al

monitoraggio degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

12. Al fine di consentire all'Agenzia delle entrate la liquidazione

dei rimborsi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 settembre 2006, n. 258, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2006, n. 278, e' autorizzata, a titolo di regolazione debitoria, la spesa di 5.700 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. (( Relativamente agli anni 2008 e 2009 le risorse disponibili sono iscritte sul fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, rispettivamente, per provvedere all'estinzione dei crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2007, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilita' nazionale, tra le regolazioni debitorie pregresse e il cui ammontare e' accertato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base delle risultanze emerse a seguito della emanazione della propria circolare n. 7 del 5 febbraio 2008, nonche' per essere trasferite alla contabilita' speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio" per i rimborsi richiesti da piu' di dieci anni, per la successiva erogazione ai contribuenti. )) (4)

13. Alla copertura delle disposizioni di cui al comma 12 si

provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 1, comma 95)

che "L'autorizzazione di spesa di cui al comma 12 dell'articolo 15-bis del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e' ridotta di 2

miliardi di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009."

Art. 16.

Riordino della disciplina delle tasse e dei diritti marittimi


1. Il comma 989 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n.

296, e' sostituito dai seguenti:

"989. Il Governo e' autorizzato ad adottare, entro il 30 ottobre

2007 un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere la disciplina delle tasse e dei diritti marittimi tenendo conto dei seguenti criteri direttivi:

a) semplificazione, con accorpamento delle tasse e delle

procedure di riscossione;

b) accorpamento della tassa e della sovrattassa di ancoraggio,

con attribuzione alle Autorita' portuali;

c) adeguamento graduale dell'ammontare delle tasse e dei diritti

sulla base del tasso d'inflazione a decorrere dalla data della loro ultima determinazione, con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

d) abrogazione espressa delle norme ritenute incompatibili.

989-bis. Il Ministro dei trasporti e' autorizzato ad adottare,

entro il 30 ottobre 2007, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere i criteri per l'istituzione delle autorita' portuali e la verifica del possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale soppressione, tenendo conto della rilevanza dei porti, del collegamento con le reti strategiche, del volume dei traffici e della capacita' di autofinanziamento.".

Art. 17

Copertura finanziaria


(( 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, ad

esclusione degli articoli 6, comma 8, 15, commi 1-bis, 5-bis e 6, e 15-bis, pari complessivamente a 4.131 milioni di euro per l'anno 2007 e a 1.504 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 1. ))

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 2 luglio 2007

NAPOLITANO


Prodi, Presidente del Consiglio dei

Ministri

Padoa Schioppa, Ministro dell'economia

e delle finanze

Bianchi, Ministro dei trasporti

Di Pietro, Ministro delle

infrastrutture

Lanzillotta, Ministro per gli affari

regionali e le autonomie locali

Damiano, Ministro del lavoro e della

previdenza sociale

Parisi, Ministro della difesa

D'Alema, Ministro degli affari esteri

De Castro, Ministro delle politiche

agricole alimentari e forestali

Pecoraro Scanio, Ministro dell'ambiente

e della tutela del territorio e del

mare

Mussi, Ministro dell'universita' e

della ricerca

Visto, il Guardasigilli: Mastella

((Tabella A

(Articolo 5, comma 1)

   Lavoratori   |   Lavoratori   |Somma aggiuntiva |Somma aggiuntiva
dipendenti Anni |autonomi Anni di|(in euro) - Anno |  (in euro) Dal
di contribuzione| contribuzione  |      2007       |      2008
---------------------------------------------------------------------
   Fino a 15    |   Fino a 18    |       262       |       336
---------------------------------------------------------------------
Oltre 15 fino a |Oltre 18 fino a |                 |
       25       |       28       |       327       |       420
---------------------------------------------------------------------
    Oltre 25    |    Oltre 28    |       392       |      504))


Elenco 1

      


((2))

Elenco 2

     


((2))


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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 3 agosto 2007, n. 127 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che
"All'elenco 1:
alla  rubrica "Ministero dell'economia e delle finanze" le parole:
"Legge n. 303 del 1999" sono sostituite dalle seguenti: "Legge n. 296
del  2006,  art.  1, comma 1261" ed e' aggiunta, in fine, la seguente
voce:

Decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,
convertito,  con  modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 2007, n. 17, art. 6,
comma 8-quinquies                                       700.000;


- dopo  la  rubrica  "Ministero  dell'economia  e  delle finanze" e'
inserita la seguente:

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Legge n. 7 del 1981|           |                   |     |
 e legge n. 49 del |           |  Paesi in via di  |     |
       1987        |09.01.02.02|     sviluppo      |2180 |
---------------------------------------------------------------------
                   |           |                   |2181,|
---------------------------------------------------------------------
                   |           |                   |2182,|
---------------------------------------------------------------------
                   |           |                   |2183,|
---------------------------------------------------------------------
                   |           |                   |2184,|
---------------------------------------------------------------------
                   |           |                   |2195 |
---------------------------------------------------------------------
                   |           |                   |     |10.000.000;

- dopo la rubrica "Ministero dell'universita' e della ricerca" e'

inserita la seguente:


MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE


             |           |             |    |  Spese di   |
             |           |             |    |funzionamento|
             |           |             |    | dell'organo |
             |           |Organismi non|    |di controllo |
  Legge 13   |           |lucrativi di |    | degli enti  |
maggio 1999, |           |  attivita'  |    |     non     |
n. 133, art. |           |   sociali   |    |commerciali e|
     14      |04.01.02.04|   (ONLUS)   |3526| delle ONLUS |1.000.000;


l'importo relativo al totale e' sostituito dal seguente: "775.900.000".

La medesima legge ha inoltre disposto (con l'art. 1)che"All'elenco 2:

l'importo relativo al totale della rubrica "Ministero dell'economia e delle finanze" e' sostituito dal seguente: "857.211.899";

l'importo relativo alla voce "04.01.05.02" della rubrica "Ministero dell'economia e delle finanze" e' sostituito dal seguente:

"80.000.000";

l'importo relativo al totale dei Ministeri e' sostituito dal seguente: "1.952.918.320".

 

Decreto Legislativo 30 del 6 febbraio 2007

Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei
cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Vigente al: 23-12-2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini
dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri;
Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2004, che ha delegato il
Governo a recepire la citata direttiva 2004/38/CE, compresa
nell'elenco di cui all'allegato B della legge stessa;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati
membri dell'Unione europea, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 10 novembre 2006;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 19 gennaio 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
dell'economia e delle finanze, della giustizia, del lavoro e della
previdenza sociale e per gli affari regionali e le autonomie locali;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto legislativo disciplina:
a) le modalita' d'esercizio del diritto di libera circolazione,
ingresso e soggiorno nel territorio dello Stato da parte dei
cittadini dell'Unione europea e dei familiari di cui all'articolo 2
che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini;
b) il diritto di soggiorno permanente nel territorio dello Stato
dei cittadini dell'Unione europea e dei familiari di cui all'articolo
2 che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini;
c) le limitazioni ai diritti di cui alle lettere a) e b) per
motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:
a) "cittadino dell'Unione": qualsiasi persona avente la
cittadinanza di uno Stato membro;
b) "familiare":
1) il coniuge;
2) il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione
un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato
membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari
l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni
previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
3) i discendenti diretti di eta' inferiore a 21 anni o a carico
e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b);
4) gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o
partner di cui alla lettera b);
c) "Stato membro ospitante": lo Stato membro nel quale il
cittadino dell'Unione si reca al fine di esercitare il diritto di
libera circolazione o di soggiorno.
Art. 3.
Aventi diritto

1. Il presente decreto legislativo si applica a qualsiasi cittadino
dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da
quello di cui ha la cittadinanza, nonche' ai suoi familiari ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera b), che accompagnino o raggiungano
il cittadino medesimo.
2. Senza pregiudizio del diritto personale di libera circolazione e
di soggiorno dell'interessato, lo Stato membro ospitante,
conformemente alla sua legislazione nazionale, agevola l'ingresso e
il soggiorno delle seguenti persone:
a) ogni altro familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, non
definito all'articolo 2, comma 1, lettera b), se e' a carico o
convive, nel paese di provenienza, con il cittadino dell'Unione
titolare del diritto di soggiorno a titolo principale o se gravi
motivi di salute impongono che il cittadino dell'Unione lo assista
personalmente;
b) il partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una
relazione stabile debitamente attestata ((con documentazione
ufficiale)).
3. Lo Stato membro ospitante effettua un esame approfondito della
situazione personale e giustifica l'eventuale rifiuto del loro
ingresso o soggiorno.
Art. 4.
Diritto di circolazione nell'ambito dell'Unione europea
1. Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di
viaggio alla frontiera, il cittadino dell'Unione in possesso di
documento d'identita' valido per l'espatrio, secondo la legislazione
dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, hanno il
diritto di lasciare il territorio nazionale per recarsi in un altro
Stato dell'Unione.
2. Per i soggetti di cui al comma 1, minori degli anni diciotto,
ovvero interdetti o inabilitati, il diritto di circolazione e'
esercitato secondo le modalita' stabilite dalla legislazione dello
Stato di cui hanno la cittadinanza.
Art. 5.
Diritto di ingresso
1. Ferme le disposizioni relative ai controlli dei documenti di
viaggio alla frontiera, il cittadino dell'Unione in possesso di
documento d'identita' valido per l'espatrio, secondo la legislazione
dello Stato membro, ed i suoi familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro, ma in possesso di un passaporto valido, sono
ammessi nel territorio nazionale.
2. I familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro sono
assoggettati all'obbligo del visto d'ingresso, nei casi in cui e'
richiesto. Il possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo
10 in corso di validita' esonera dall'obbligo di munirsi del visto.
3. I visti di cui al comma 2 sono rilasciati gratuitamente e con
priorita' rispetto alle altre richieste.
4. Nei casi in cui e' esibita la carta di soggiorno di cui
all'articolo 10 non sono apposti timbri di ingresso o di uscita nel
passaporto del familiare non avente la cittadinanza di uno Stato
membro dell'Unione europea.
5. Il respingimento nei confronti di un cittadino dell'Unione o di
un suo familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro,
sprovvisto dei documenti di viaggio o del visto di ingresso, non e'
disposto se l'interessato, entro ventiquattro ore dalla richiesta, fa
pervenire i documenti necessari ovvero dimostra con altra idonea
documentazione ((...)) la qualifica di titolare del diritto di libera
circolazione.
5-bis. In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il
cittadino dell'Unione o il suo familiare puo' presentarsi ad un
ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio
nazionale, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro
dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione. Qualora non sia stata effettuata
tale dichiarazione di presenza, si presume, salvo prova contraria,
che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi.
Art. 6.
Diritto di soggiorno fino a tre mesi

1. I cittadini dell'Unione hanno il diritto di soggiornare nel
territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza
alcuna condizione o formalita', salvo il possesso di un documento
d'identita' valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato
di cui hanno la cittadinanza.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai familiari non
aventi la cittadinanza di uno Stato membro che accompagnano o
raggiungono il cittadino dell'Unione, in possesso di un passaporto in
corso di validita' (( . . . )).
3. Fatte salve le disposizioni di leggi speciali conformi ai
Trattati dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore,
i cittadini di cui ai commi 1 e 2, nello svolgimento delle attivita'
consentite, sono tenuti ai medesimi adempimenti richiesti ai
cittadini italiani.
Art. 7.
Diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi
1. Il cittadino dell'Unione ha diritto di soggiornare nel
territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi quando:
a) e' lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
b) dispone per se' stesso e per i propri familiari di risorse
economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico
dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno,
e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque
denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
c) e' iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto
per seguirvi come attivita' principale un corso di studi o di
formazione professionale e dispone, per se' stesso e per i propri
familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un
onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo
periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con
altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di
altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio
nazionale;
d) e' familiare, come definito dall'articolo 2, che accompagna o
raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai
sensi delle lettere a), b) o c).
2. Il diritto di soggiorno di cui al comma 1 e' esteso ai familiari
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnano o
raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell'Unione,
purche' questi risponda alle condizioni di cui al comma 1, lettere
a), b) o c).
3. Il cittadino dell'Unione, gia' lavoratore subordinato o autonomo
sul territorio nazionale, conserva il diritto al soggiorno di cui al
comma 1, lettera a) quando:
a) e' temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia
o di un infortunio;
b) e' in stato di disoccupazione involontaria debitamente
comprovata dopo aver esercitato un'attivita' lavorativa per oltre un
anno nel territorio nazionale ed e' iscritto presso il Centro per
l'impiego, ovvero ha reso la dichiarazione, di cui all'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come
sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002,
n. 297, che attesti l'immediata disponibilita' allo svolgimento di
attivita' lavorativa;
c) e' in stato di disoccupazione involontaria debitamente
comprovata al termine di un contratto di lavoro di durata determinata
inferiore ad un anno, ovvero si e' trovato in tale stato durante i
primi dodici mesi di soggiorno nel territorio nazionale, e' iscritto
presso il Centro per l'impiego ovvero ha reso la dichiarazione, di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181, cosi' come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo
19 dicembre 2002, n. 297, che attesti l'immediata disponibilita' allo
svolgimento di attivita' lavorativa. In tale caso, l'interessato
conserva la qualita' di lavoratore subordinato per un periodo di un
anno;
d) segue un corso di formazione professionale. Salvo il caso di
disoccupazione involontaria, la conservazione della qualita' di
lavoratore subordinato presuppone che esista un collegamento tra
l'attivita' professionale precedentemente svolta e il corso di
formazione seguito.
Art. 8.
(( (Ricorsi avverso il mancato riconoscimento del diritto di
soggiorno) ))
((1. Avverso il provvedimento di rifiuto e revoca del diritto di
cui agli articoli 6 e 7, e' ammesso ricorso all'autorita' giudiziaria
ordinaria. Le controversie previste dal presente articolo sono
disciplinate dall'articolo 16 del decreto legislativo 1° settembre
2011, n.150.)) ((4))
----------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36,
commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai
procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in
vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano
ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in
vigore dello stesso."
Art. 9.
Formalita' amministrative per i cittadini dell'Unione ed i loro
familiari

1. Al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia, ai
sensi dell'articolo 7 per un periodo superiore a tre mesi, si applica
la legge 24 dicembre 1954 n. 1228, ed il nuovo regolamento anagrafico
della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
2. Fermo quanto previsto dal comma 1, l'iscrizione e' comunque
richiesta trascorsi tre mesi dall'ingresso ed e' rilasciata
immediatamente una attestazione contenente l'indicazione del nome e
della dimora del richiedente, nonche' la data della richiesta.
3. Oltre a quanto previsto per i cittadini italiani dalla normativa
di cui al comma 1, per l'iscrizione anagrafica di cui al comma 2, il
cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestante:
a) l'attivita' lavorativa, subordinata o autonoma, esercitata se
l'iscrizione e' richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera
a);
b) la disponibilita' di risorse economiche sufficienti per se' e
per i propri familiari, secondo i criteri di cui all'articolo 29,
comma 3, lettera b), del testo unico delle disposizioni concernenti
la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
nonche' la titolarita' di una assicurazione sanitaria ovvero di altro
titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi nel
territorio nazionale, se l'iscrizione e' richiesta ai sensi
dell'articolo 7, comma 1, lettera b);
c) l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato
riconosciuto dalla vigente normativa e la titolarita' di
un'assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato
idoneo a coprire tutti i rischi, nonche' la disponibilita' di risorse
economiche sufficienti per se' e per i propri familiari, secondo i
criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), del citato
decreto legislativo n. 286 del 1998, se l'iscrizione e' richiesta ai
sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).
3-bis. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito della
disponibilita' delle risorse economiche sufficienti al soggiorno, di
cui al comma 3, lettere b) e c), deve, in ogni caso, essere valutata
la situazione complessiva personale dell'interessato ((...)).
4. Il cittadino dell'Unione puo' dimostrare di disporre, per se' e
per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti a non
gravare sul sistema di assistenza pubblica, anche attraverso la
dichiarazione di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
5. Ai fini dell'iscrizione anagrafica, oltre a quanto previsto per
i cittadini italiani dalla normativa di cui al comma 1, i familiari
del cittadino dell'Unione europea che non hanno un autonomo diritto
di soggiorno devono presentare, in conformita' alle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
a) un documento di identita' o il passaporto in corso di
validita';
b) un documento rilasciato dall'autorita' competente del Paese di
origine o provenienza che attesti la qualita' di familiare e, qualora
richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo
familiare ovvero familiare affetto da gravi problemi di salute, che
richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione, titolare
di un autonomo diritto di soggiorno;
c) l'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del
familiare cittadino dell'Unione.
((c-bis) nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b),
documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile
relazione con il cittadino dell'Unione)).
6. Salvo quanto previsto dal presente decreto, per l'iscrizione
anagrafica ed il rilascio della ricevuta di iscrizione e del relativo
documento di identita' si applicano le medesime disposizioni previste
per il cittadino italiano.
7. Le richieste di iscrizioni anagrafiche dei familiari del
cittadino dell'Unione che non abbiano la cittadinanza di uno Stato
membro sono trasmesse, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del citato
decreto legislativo n. 286 del 1998, a cura delle amministrazioni
comunali alla Questura competente per territorio.
Art. 10.
Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non
aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea

1. I familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro, di cui all'articolo 2, trascorsi tre mesi
dall'ingresso nel territorio nazionale, richiedono alla questura
competente per territorio di residenza la "Carta di soggiorno di
familiare di un cittadino dell'Unione", redatta su modello conforme a
quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno da emanarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo. Fino alla data di entrata in vigore del predetto
decreto, e' rilasciato il titolo di soggiorno previsto dalla
normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. Al momento della richiesta di rilascio della carta di soggiorno,
al familiare del cittadino dell'Unione e' rilasciata una ricevuta
secondo il modello definito con decreto del Ministro dell'interno di
cui al comma 1.
3. Per il rilascio della Carta di soggiorno, e' richiesta la
presentazione:
a) del passaporto o documento equivalente, in corso di validita';
b) di un documento rilasciato dall'autorita' competente del Paese
di origine o provenienza che attesti la qualita' di familiare e,
qualora richiesto, di familiare a carico ovvero di membro del nucleo
familiare ovvero del familiare affetto da gravi problemi di salute,
che richiedono l'assistenza personale del cittadino dell'Unione,
titolare di un autonomo diritto di soggiorno;
c) dell'attestato della richiesta d'iscrizione anagrafica del
familiare cittadino dell'Unione;
d) della fotografia dell'interessato, in formato tessera, in
quattro esemplari.
((d-bis) nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), di
documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile
relazione con il cittadino dell'Unione)).
4. La carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell'Unione
ha una validita' di cinque anni dalla data del rilascio.
5. La carta di soggiorno mantiene la propria validita' anche in
caso di assenze temporanee del titolare non superiori a sei mesi
l'anno, nonche' di assenze di durata superiore per l'assolvimento di
obblighi militari ovvero di assenze fino a dodici mesi consecutivi
per rilevanti motivi, quali la gravidanza e la maternita', malattia
grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di
lavoro in un altro Stato; e' onere dell'interessato esibire la
documentazione atta a dimostrare i fatti che consentono la perduranza
di validita'.
6. Il rilascio della carta di soggiorno di cui al comma 1 e'
gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati e del materiale
usato per il documento.
Art. 11.
Conservazione del diritto di soggiorno dei familiari in caso di
decesso o di partenza del cittadino dell'Unione europea
1. Il decesso del cittadino dell'Unione o la sua partenza dal
territorio nazionale non incidono sul diritto di soggiorno dei suoi
familiari aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione
che essi abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente ai
sensi dell'articolo 14 o siano in possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 7, comma 1.
2. Il decesso del cittadino dell'Unione non comporta la perdita del
diritto di soggiorno dei familiari non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro, sempre che essi abbiano soggiornato nel territorio
nazionale per almeno un anno prima del decesso del cittadino
dell'Unione ed abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente
di cui all'articolo 14 o dimostrino di esercitare un'attivita'
lavorativa subordinata od autonoma o di disporre per se' e per i
familiari di risorse sufficienti, affinche' non divengano un onere
per il sistema di assistenza sociale dello Stato durante il loro
soggiorno, nonche' di una assicurazione sanitaria che copra tutti i
rischi nello Stato, ovvero di fare parte del nucleo familiare, gia'
costituito nello Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni.
Le risorse sufficienti sono quelle indicate all'articolo 9, comma 3.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, quando non sussiste il requisito
del soggiorno nel territorio nazionale per almeno un anno si applica
l'articolo 30, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e successive modificazioni.
4. La partenza del cittadino dell'Unione dal territorio nazionale o
il suo decesso non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei
figli o del genitore che ne ha l'affidamento, indipendentemente dal
requisito della cittadinanza, se essi risiedono nello Stato e sono
iscritti in un istituto scolastico per seguirvi gli studi, e fino al
termine degli studi stessi.
Art. 12.
Mantenimento del diritto di soggiorno dei familiari
in caso di divorzio e di annullamento del matrimonio
1. Il divorzio e l'annullamento del matrimonio dei cittadini
dell'Unione non incidono sul diritto di soggiorno dei loro familiari
aventi la cittadinanza di uno Stato membro, a condizione che essi
abbiano acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui
all'articolo 14 o soddisfino personalmente le condizioni previste
all'articolo 7, comma 1.
2. Il divorzio e l'annullamento del matrimonio con il cittadino
dell'Unione non comportano la perdita del diritto di soggiorno dei
familiari del cittadino dell'Unione non aventi la cittadinanza di uno
Stato membro a condizione che essi abbiano acquisito il diritto al
soggiorno permanente di cui all'articolo 14 o che si verifichi una
delle seguenti condizioni:
a) il matrimonio e' durato almeno tre anni, di cui almeno un anno
nel territorio nazionale, prima dell'inizio del procedimento di
divorzio o annullamento;
b) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro ha
ottenuto l'affidamento dei figli del cittadino dell'Unione in base ad
accordo tra i coniugi o a decisione giudiziaria;
c) l'interessato risulti parte offesa in procedimento penale, in
corso o definito con sentenza di condanna, per reati contro la
persona commessi nell'ambito familiare;
d) il coniuge non avente la cittadinanza di uno Stato membro
beneficia, in base ad un accordo tra i coniugi o a decisione
giudiziaria, di un diritto di visita al figlio minore, a condizione
che l'organo giurisdizionale ha ritenuto che le visite devono
obbligatoriamente essere effettuate nel territorio nazionale, e fino
a quando sono considerate necessarie.
3. Nei casi di cui al comma 2, quando non si verifichi alcuna delle
condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d), si applica l'articolo
30, comma 5, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, e
successive modificazioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, salvo che gli interessati abbiano
acquisito il diritto di soggiorno permanente di cui al successivo
articolo 14, il loro diritto di soggiorno e' comunque subordinato al
requisito che essi dimostrino di esercitare un'attivita' lavorativa
subordinata o autonoma, o di disporre per se' e per i familiari di
risorse sufficienti, affinche' non divengano un onere per il sistema
di assistenza sociale dello Stato durante il soggiorno, nonche' di
una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi nello Stato,
ovvero di fare parte del nucleo familiare, gia' costituito nello
Stato, di una persona che soddisfa tali condizioni. Le risorse
sufficienti sono quelle indicate all'articolo 9, comma 3.
Art. 13.
Mantenimento del diritto di soggiorno

1. I cittadini dell'Unione ed i loro familiari beneficiano del
diritto di soggiorno di cui all'articolo 6, finche' hanno le risorse
economiche di cui all'articolo 9, comma 3, che gli impediscono di
diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale
dello Stato membro ospitante e finche' non costituiscano un pericolo
per l'ordine e la sicurezza pubblica.
2. I cittadini dell'Unione e i loro familiari beneficiano del
diritto di soggiorno di cui agli articoli 7, 11 e 12, finche'
soddisfano le condizioni fissate negli stessi articoli. ((La verifica
della sussistenza di tali condizioni non puo' essere effettuata se
non in presenza di ragionevoli dubbi in ordine alla persistenza delle
condizioni medesime.))
3. Ferme le disposizioni concernenti l'allontanamento per motivi di
ordine e sicurezza pubblica, un provvedimento di allontanamento non
puo' essere adottato nei confronti di cittadini dell'Unione o dei
loro familiari, qualora;
a) i cittadini dell'Unione siano lavoratori subordinati o
autonomi;
b) i cittadini dell'Unione siano entrati nel territorio dello
Stato per cercare un posto di lavoro. In tale caso i cittadini
dell'Unione e i membri della loro famiglia non possono essere
allontanati fino a quando i cittadini dell'Unione possono dimostrare
di essere iscritti nel Centro per l'impiego da non piu' di sei mesi,
ovvero di aver reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo
svolgimento dell'attivita' lavorativa, di cui all'articolo 2, comma
1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, cosi' come
sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 2002,
n. 297 e di non essere stati esclusi dallo stato di disoccupazione ai
sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 297 del
2002.
Art. 14.
Diritto di soggiorno permanente
1. Il cittadino dell'Unione che ha soggiornato legalmente ed in via
continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al
soggiorno permanente non subordinato alle condizioni previste dagli
articoli 7, 11, 12 e 13.
2. Salve le disposizioni degli articoli 11 e 12, il familiare non
avente la cittadinanza di uno Stato membro acquisisce il diritto di
soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa
per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino
dell'Unione.
3. La continuita' del soggiorno non e' pregiudicato da assenze che
non superino complessivamente sei mesi l'anno, nonche' da assenze di
durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero da
assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la
gravidanza e la maternita', malattia grave, studi o formazione
professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato
membro o in un Paese terzo.
4. Il diritto di soggiorno permanente si perde in ogni caso a
seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due
anni consecutivi.
Art. 15.
Deroghe a favore dei lavoratori che hanno cessato la loro attivita'
nello Stato membro ospitante e dei loro familiari
1. In deroga all'articolo 14 ha diritto di soggiorno permanente
nello Stato prima della maturazione di un periodo continuativo di
cinque anni di soggiorno:
a) il lavoratore subordinato o autonomo il quale, nel momento in
cui cessa l'attivita', ha raggiunto l'eta' prevista ai fini
dell'acquisizione del diritto alla pensione di vecchiaia, o il
lavoratore subordinato che cessa di svolgere un'attivita' subordinata
a seguito di pensionamento anticipato, a condizione che abbia svolto
nel territorio dello Stato la propria attivita' almeno negli ultimi
dodici mesi e vi abbia soggiornato in via continuativa per oltre tre
anni. Ove il lavoratore appartenga ad una categoria per la quale la
legge non riconosce il diritto alla pensione di vecchiaia, la
condizione relativa all'eta' e' considerata soddisfatta quando
l'interessato ha raggiunto l'eta' di 60 anni;
b) il lavoratore subordinato o autonomo che ha soggiornato in
modo continuativo nello Stato per oltre due anni e cessa di
esercitare l'attivita' professionale a causa di una sopravvenuta
incapacita' lavorativa permanente. Ove tale incapacita' sia stata
causata da un infortunio sul lavoro o da una malattia professionale
che da' all'interessato diritto ad una prestazione interamente o
parzialmente a carico di un'istituzione dello Stato, non si applica
alcuna condizione relativa alla durata del soggiorno;
c) il lavoratore subordinato o autonomo che, dopo tre anni
d'attivita' e di soggiorno continuativi nello Stato, eserciti
un'attivita' subordinata o autonoma in un altro Stato membro, pur
continuando a risiedere nel territorio dello Stato, permanendo le
condizioni previste per l'iscrizione anagrafica.
2. Ai fini dell'acquisizione dei diritti previsti nel comma 1,
lettere a) e b), i periodi di occupazione trascorsi dall'interessato
nello Stato membro in cui esercita un'attivita' sono considerati
periodi trascorsi nel territorio nazionale.
3. I periodi di iscrizione alle liste di mobilita' o di
disoccupazione involontaria, cosi' come definiti dal decreto
legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, o i periodi di sospensione
dell'attivita' indipendenti dalla volonta' dell'interessato e
l'assenza dal lavoro o la cessazione dell'attivita' per motivi di
malattia o infortunio sono considerati periodi di occupazione ai fini
dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
4. La sussistenza delle condizioni relative alla durata del
soggiorno e dell'attivita' di cui al comma 1, lettera a) e lettera
b), non sono necessarie se il coniuge e' cittadino italiano, ovvero
ha perso la cittadinanza italiana a seguito del matrimonio con il
lavoratore dipendente o autonomo.
5. I familiari, qualunque sia la loro cittadinanza, del lavoratore
subordinato o autonomo, che soggiornano con quest'ultimo nel
territorio dello Stato, godono del diritto di soggiorno permanente se
il lavoratore stesso ha acquisito il diritto di soggiorno permanente
in forza del comma 1.
6. Se il lavoratore subordinato o autonomo decede mentre era in
attivita' senza aver ancora acquisito il diritto di soggiorno
permanente a norma del comma 1, i familiari che hanno soggiornato con
il lavoratore nel territorio acquisiscono il diritto di soggiorno
permanente, qualora si verifica una delle seguenti condizioni:
a) il lavoratore subordinato o autonomo, alla data del suo
decesso, abbia soggiornato in via continuativa nel territorio
nazionale per due anni;
b) il decesso sia avvenuto in seguito ad un infortunio sul lavoro
o ad una malattia professionale;
c) il coniuge superstite abbia perso la cittadinanza italiana a
seguito del matrimonio con il lavoratore dipendente o autonomo.
7. Se non rientrano nelle condizioni previste dal presente
articolo, i familiari del cittadino dell'Unione di cui all'articolo
11, comma 2, e all'articolo 12, comma 2, che soddisfano le condizioni
ivi previste, acquisiscono il diritto di soggiorno permanente dopo
aver soggiornato legalmente e in via continuativa per cinque anni
nello Stato membro ospitante.
Art. 16.
Attestazione di soggiorno permanente
per i cittadini dell'Unione europea
1. A richiesta dell'interessato, il comune di residenza rilascia al
cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea un attestato che
certifichi la sua condizione di titolare del diritto di soggiorno
permanente. L'attestato e' rilasciato entro trenta giorni dalla
richiesta corredata dalla documentazione atta a provare le
condizioni, rispettivamente previsti dall'articolo 14 e dall'articolo
15.
2. L'attestato di cui al comma 1 puo' essere sostituito da una
istruzione contenuta nel microchip della carta di identita'
elettronica di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
secondo le regole tecniche stabilite dal Ministero dell'interno.
Art. 17.
Carta di soggiorno permanente per i familiari
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
1. Ai familiari del cittadino comunitario non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, che abbiano
maturato il diritto di soggiorno permanente, la Questura rilascia una
"Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei".
2. La richiesta di Carta di soggiorno permanente e' presentata alla
Questura competente per territorio di residenza prima dello scadere
del periodo di validita' della Carta di soggiorno di cui all'articolo
10 ed e' rilasciata entro 90 giorni, su modello conforme a quello
stabilito con decreto del Ministro dell'interno.
3. Il rilascio dell'attestazione e' gratuito, salvo il rimborso del
costo degli stampati o del materiale utilizzato.
4. Le interruzioni di soggiorno che non superino, ogni volta, i due
anni consecutivi, non incidono sulla validita' della carta di
soggiorno permanente.
Art. 18.
Continuita' del soggiorno
1. La continuita' del soggiorno, ai fini del presente decreto
legislativo, nonche' i requisiti prescritti dagli articoli 13, 14, 15
e 16 possono essere comprovati con le modalita' previste dalla
legislazione vigente.
2. La continuita' del soggiorno e' interrotta dal provvedimento di
allontanamento adottato nei confronti della persona interessata ((,
che costituisce causa di cancellazione anagrafica)).
Art. 19.
Disposizioni comuni al diritto di soggiorno e al diritto di soggiorno
permanente

1. I cittadini dell'Unione e i loro familiari hanno diritto di
esercitare qualsiasi attivita' economica autonoma o subordinata,
escluse le attivita' che la legge, conformemente ai Trattati
dell'Unione europea ed alla normativa comunitaria in vigore, riserva
ai cittadini italiani.
2. Fatte salve le disposizioni specifiche espressamente previste
dal Trattato CE e dal diritto derivato, ogni cittadino dell'Unione
che risiede, in base al presente decreto, nel territorio nazionale
gode di pari trattamento rispetto ai cittadini italiani nel campo di
applicazione del Trattato. Il beneficio di tale diritto si estende ai
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente.
3. In deroga al comma 2 e se non attribuito autonomamente in virtu'
dell'attivita' esercitata o da altre disposizioni di legge, il
cittadino dell'Unione ed i suoi familiari non godono del diritto a
prestazioni d'assistenza sociale durante i primi tre mesi di
soggiorno o, comunque, nei casi previsti dall'articolo 13, comma 3,
lettera b), salvo che tale diritto sia automaticamente riconosciuto
in forza dell'attivita' esercitata o da altre disposizioni di legge.
4. La qualita' di titolare di diritto di soggiorno e di titolare di
diritto di soggiorno permanente puo' essere attestata con qualsiasi
mezzo di prova previsto dalla normativa vigente ((, fermo restando
che il possesso del relativo documento non costituisce condizione
necessaria per l'esercizio di un diritto)).
Art. 20.
Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 21, il diritto di ingresso e
soggiorno dei cittadini dell'Unione o dei loro familiari, qualsiasi
sia la loro cittadinanza, puo' essere limitato con apposito
provvedimento solo per: motivi di sicurezza dello Stato; motivi
imperativi di pubblica sicurezza; altri motivi di ordine pubblico o
di pubblica sicurezza.
((2. I motivi di sicurezza dello Stato sussistono quando la persona
da allontanare appartiene ad una delle categorie di cui all'articolo
18 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e successive modificazioni,
ovvero vi sono fondati motivi di ritenere che la sua permanenza nel
territorio dello Stato possa, in qualsiasi modo, agevolare
organizzazioni o attivita' terroristiche, anche internazionali. Ai
fini dell'adozione del provvedimento di cui al comma 1, si tiene
conto anche di eventuali condanne pronunciate da un giudice italiano
per uno o piu' delitti riconducibili a quelli indicati nel libro
secondo, titolo primo del codice penale.))
((3. I motivi imperativi di pubblica sicurezza sussistono quando la
persona da allontanare abbia tenuto comportamenti che costituiscono
una minaccia concreta, effettiva e sufficientemente grave ai diritti
fondamentali della persona ovvero all'incolumita' pubblica. Ai fini
dell'adozione del provvedimento, si tiene conto, quando ricorrono i
comportamenti di cui al primo periodo del presente comma, anche di
eventuali condanne, pronunciate da un giudice italiano o straniero,
per uno o piu' delitti non colposi, consumati o tentati, contro la
vita o l'incolumita' della persona, ovvero di eventuali condanne per
uno o piu' delitti corrispondenti alle fattispecie indicate
nell'articolo 8 della legge 22 aprile 2005, n. 69, o di eventuali
ipotesi di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo
444 del codice di procedura penale per i medesimi delitti o
dell'appartenenza a taluna delle categorie di cui all'articolo 1
della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o
di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni, nonche' di misure di prevenzione o di
provvedimenti di allontanamento disposti da autorita' straniere.))
4. I provvedimenti di allontanamento sono adottati nel rispetto del
principio di proporzionalita' e non possono essere motivati da
ragioni di ordine economico, ne' da ragioni estranee ai comportamenti
individuali dell'interessato che rappresentino ((una minaccia
concreta, effettiva e sufficientemente grave)) all'ordine pubblico o
alla pubblica sicurezza. L'esistenza di condanne penali non
giustifica di per se' l'adozione di tali provvedimenti.
5. Nell'adottare un provvedimento di allontanamento, si tiene conto
della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua
eta', della sua situazione familiare e economica, del suo stato di
salute, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio
nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine.
6. I titolari del diritto di soggiorno permanente di cui
all'articolo 14 possono essere allontanati dal territorio nazionale
solo per motivi di sicurezza dello Stato, per motivi imperativi di
pubblica sicurezza o per altri gravi motivi di ordine pubblico o di
pubblica sicurezza.
7. I beneficiari del diritto di soggiorno che hanno soggiornato nel
territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni
possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato o
per motivi imperativi di pubblica sicurezza, salvo l'allontanamento
sia necessario nell'interesse stesso del minore, secondo quanto
previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre
1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.
8. Le malattie o le infermita' che possono giustificare limitazioni
alla liberta' di circolazione nel territorio nazionale sono solo
quelle con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione
mondiale della sanita', nonche' altre malattie infettive o
parassitarie contagiose, sempreche' siano oggetto di disposizioni di
protezione che si applicano ai cittadini italiani. Le malattie che
insorgono successivamente all'ingresso nel territorio nazionale non
possono giustificare l'allontanamento.
9. Il Ministro dell'interno adotta i provvedimenti di
allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza dei
soggetti di cui al comma 7, nonche' i provvedimenti di allontanamento
per motivi (( . . . )) di sicurezza dello Stato. Negli altri casi, i
provvedimenti di allontanamento sono adottati dal prefetto del luogo
di residenza o dimora del destinatario.
10. I provvedimenti di allontanamento sono motivati, salvo che vi
ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato. Se il
destinatario non comprende la lingua italiana, il provvedimento e'
accompagnato da una traduzione del suo contenuto, anche mediante
appositi formulari, sufficientemente dettagliati, redatti in una
lingua a lui comprensibile o, se cio' non e' possibile per
indisponibilita' di personale idoneo alla traduzione del
provvedimento in tale lingua, comunque in una delle lingue francese,
inglese, spagnola o tedesca, secondo la preferenza indicata
dall'interessato. Il provvedimento e' notificato all'interessato e
riporta le modalita' di impugnazione e, salvo quanto previsto al
comma 11, indica il termine stabilito per lasciare il territorio
nazionale che non puo' essere inferiore ad un mese dalla data della
notifica e, nei casi di comprovata urgenza, puo' essere ridotto a
dieci giorni. Il provvedimento indica anche la durata del divieto di
reingresso che non puo' essere superiore a dieci anni nei casi di
allontanamento per i motivi di sicurezza dello Stato e a cinque anni
negli altri casi.
((11. Il provvedimento di allontanamento per i motivi di cui al comma
1 e' immediatamente eseguito dal questore qualora si ravvisi, caso
per caso, l'urgenza dell'allontanamento perche' l'ulteriore
permanenza sul territorio e' incompatibile con la civile e sicura
convivenza. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13,
comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286.))
12. Nei casi di cui al comma 10, se il destinatario del
provvedimento di allontanamento si trattiene oltre il termine
fissato, il questore dispone l'esecuzione immediata del provvedimento
di allontanamento dell'interessato dal territorio nazionale. Si
applicano, per la convalida del provvedimento del questore, le
disposizioni del comma 11.
13. Il destinatario del provvedimento di allontanamento puo'
presentare domanda di revoca del divieto di reingresso dopo che,
dall'esecuzione del provvedimento, sia decorsa almeno la meta' della
durata del divieto, e in ogni caso decorsi tre anni. Nella domanda
devono essere addotti gli argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto
oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione
di vietarne il reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda,
entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto motivato
l'autorita' che ha emanato il provvedimento di allontanamento.
Durante l'esame della domanda l'interessato non ha diritto di
ingresso nel territorio nazionale.
14. Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra
nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso, e'
punito con la reclusione fino a due anni, nell'ipotesi di
allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato, ovvero fino ad un
anno, nelle altre ipotesi. Il giudice puo' sostituire la pena della
reclusione con la misura dell'allontanamento immediato con divieto di
reingresso nel territorio nazionale, per un periodo da cinque a dieci
anni. L'allontanamento e' immediatamente eseguito dal questore, anche
se la sentenza non e' definitiva.
15. Si applica la pena detentiva della reclusione fino a tre anni
in caso di reingresso nel territorio nazionale in violazione della
misura dell'allontanamento disposta ai sensi del comma 14, secondo
periodo.
16. Nei casi di cui ai commi 14 e 15 si procede con rito
direttissimo. In caso di condanna, salvo che il giudice provveda ai
sensi del comma 14, secondo periodo, e' sempre adottato un nuovo
provvedimento di allontanamento immediatamente esecutivo, al quale si
applicano le norme del comma 11.
17. I provvedimenti di allontanamento di cui al presente articolo
sono adottati tenendo conto anche delle segnalazioni motivate del
sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario del
provvedimento.
Art. 20-bis
((Procedimento penale pendente a carico del destinatario
del provvedimento di allontanamento))

(( 1. Qualora il destinatario del provvedimento di allontanamento
di cui all'articolo 20, commi 11 e 12, sia sottoposto a procedimento
penale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3,
3-bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286.
2. Il nulla osta di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si intende concesso qualora
l'autorita' giudiziaria non provveda entro quarantotto ore dalla data
di ricevimento della richiesta.
3. Non si da' luogo alla sentenza di cui all'articolo 13, comma
3-quater, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, qualora si
proceda per i reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura
penale.
4. Quando il procedimento penale pendente sia relativo ai reati di
cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, si puo'
procedere all'allontanamento solo nell'ipotesi in cui il soggetto non
sia sottoposto a misura cautelare detentiva per qualsiasi causa.
5. In deroga alle disposizioni sul divieto di reingresso, il
destinatario del provvedimento di allontanamento, sottoposto ad un
procedimento penale ovvero parte offesa nello stesso, puo' essere
autorizzato a rientrare nel territorio dello Stato, dopo l'esecuzione
del provvedimento, per il tempo strettamente necessario all'esercizio
del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o di
compiere atti per i quali e' necessaria la sua presenza. Salvo che la
presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave
pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica,
l'autorizzazione e' rilasciata dal questore, anche per il tramite di
una rappresentanza diplomatica o consolare, su documentata richiesta
del destinatario del provvedimento di allontanamento, o del suo
difensore.))
Art. 20-ter
((Autorita' giudiziaria competente per la convalida
dei provvedimenti del questore))

(( 1. Ai fini della convalida dei provvedimenti emessi dal questore
ai sensi degli articoli 20 e 20-bis, e' competente il tribunale
ordinario in composizione monocratica.))
Art. 21.
Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il
diritto di soggiorno

1. Il provvedimento di allontanamento dei cittadini degli altri
Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari, qualunque sia
la loro cittadinanza, puo' altresi' essere adottato quando vengono a
mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno
dell'interessato ai sensi degli articoli 6, 7 e 13 e salvo quanto
previsto dagli articoli 11 e 12. ((L'eventuale ricorso da parte di un
cittadino dell'Unione o dei suoi familiari al sistema di assistenza
sociale non costituisce automaticamente causa di allontanamento, ma
deve essere valutato caso per caso.))
2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' adottato dal prefetto,
territorialmente competente secondo la residenza o dimora del
destinatario, anche su segnalazione motivata del sindaco del luogo di
residenza o dimora, con atto motivato e notificato all'interessato.
Il provvedimento e' adottato tenendo conto della durata del soggiorno
dell'interessato, della sua eta', della sua salute, della sua
integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di
origine. Il provvedimento riporta le modalita' di impugnazione,
nonche' il termine per lasciare il territorio nazionale, che non puo'
essere inferiore ad un mese. Se il destinatario non comprende la
lingua italiana, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20,
comma 10.
3. Unitamente al provvedimento di allontanamento e' consegnata
all'interessato una attestazione di obbligo di adempimento
dell'allontanamento, secondo le modalita' stabilite con decreto del
Ministro dell'interno e del Ministro degli affari esteri, da
presentare presso un consolato italiano. Il provvedimento di
allontanamento di cui al comma 1 non puo' prevedere un divieto di
reingresso sul territorio nazionale.
((4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che non hanno
ottemperato al provvedimento di allontanamento di cui al comma 2 e
sono stati individuati sul territorio dello Stato oltre il termine
fissato, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione
di cui al comma 3, il prefetto puo' adottare un provvedimento di
allontanamento coattivo per motivi di ordine pubblico, ai sensi
dell'articolo 20, immediatamente eseguito dal questore.))
Art. 22.
Ricorsi avverso i provvedimenti di allontanamento

1. Avverso i provvedimenti di allontanamento per motivi di
sicurezza dello Stato o per motivi di ordine pubblico di cui
all'articolo 20, comma 1, la tutela giurisdizionale davanti al
giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo
amministrativo.
((2. Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di
pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per
i motivi di cui all'articolo 21 puo' essere presentato ricorso
all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al
presente comma sono disciplinate dall'articolo 17 del decreto
legislativo 1° settembre 2011, n. 150.)) ((4))
3. I ricorsi di cui ((al comma 1)) , sottoscritti personalmente
dall'interessato, possono essere presentati anche per il tramite di
una rappresentanza diplomatica o consolare italiana; in tale caso
l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorita'
giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della
rappresentanza. La procura speciale al patrocinante legale e'
rilasciata avanti all'autorita' consolare, presso cui sono eseguite
le comunicazioni relative al procedimento. ((4))
4. I ricorsi di cui ((al comma 1)) possono essere accompagnati da
una istanza di sospensione dell'esecutorieta' del provvedimento di
allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di cui al presente comma,
l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il
provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione
giudiziale ovvero sia fondato su motivi di sicurezza dello Stato
((...)). ((4))
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((4))
6. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la
sua cittadinanza, cui e' stata negata la sospensione del
provvedimento di allontanamento sono consentiti, a domanda,
l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare
al procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare
gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza
pubblica. L'autorizzazione e' rilasciata dal questore anche per il
tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata
richiesta dell'interessato.
7. Nel caso in cui il ricorso e' respinto, l'interessato presente
sul territorio dello Stato deve lasciare immediatamente il territorio
nazionale.
----------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36,
commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai
procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in
vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano
ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in
vigore dello stesso."
Art. 23.
Applicabilita' ai soggetti non aventi la cittadinanza
italiana che siano familiari di cittadini italiani
1. Le disposizioni del presente decreto legislativo, se piu'
favorevoli, si applicano ai familiari di cittadini italiani non
aventi la cittadinanza italiana.
Art. 23-bis.
(( (Consultazione tra gli Stati membri).

1. Quando uno Stato membro chiede informazioni ai sensi
dell'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, il Ministero
dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, attraverso i
propri canali di scambio informativo, provvede a fornire gli elementi
entro il termine di due mesi dalla data di ricezione della richiesta.
La consultazione puo' avvenire solo per casi specifici e per esigenze
concrete.))
Art. 24.
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 7, 11, 14 e 15,
valutati in 14,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, si
provvede a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della
legge 16 aprile 1987, n. 183, le cui risorse sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'I.N.P.S. e al
Fondo sanitario nazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al presente decreto legislativo, ai
fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge.
Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo
comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima della data di
entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al
precedente periodo, sono tempestivamente trasmesse alle Camere,
corredati di apposite relazioni illustrative.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 25.
Norme finali e abrogazioni
1. Le amministrazioni competenti provvederanno, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a diffondere tramite
i propri siti internet i contenuti del presente decreto.
2. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o
restano abrogati il decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1965, n. 1656, il decreto legislativo 18 gennaio 2002, n.
52, il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n.
53, il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n.
54.
3. Il comma 4 dell'articolo 30 del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 6 febbraio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Amato, Ministro dell'interno
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Mastella, Ministro della giustizia
Damiano, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Lanzillotta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Decreto Legislativo 251 del 19 novembre 2007

Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime
sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della
qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di
protezione internazionale, nonche' norme minime sul contenuto della
protezione riconosciuta.
Vigente al: 23-12-2013
Capo I
Disposizioni generali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004,
recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o
apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti
bisognosa di protezione internazionale, nonche' norme minime sul
contenuto della protezione riconosciuta;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per
l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2005, ed in particolare
l'articolo 1 e l'allegato B;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri
adottata nella riunione del 26 luglio 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati;
Considerato che le competenti Commissioni del Senato della
Repubblica non hanno espresso il proprio parere nei termini previsti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 9 novembre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della
giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute, del lavoro e
della previdenza sociale, della solidarieta' sociale, per le riforme
e le innovazioni nella pubblica amministrazione e per i diritti e le
pari opportunita';
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita'
1. Il presente decreto stabilisce le norme sull'attribuzione a
cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea o ad apolidi,
di seguito denominati: «stranieri», della qualifica di rifugiato o di
protezione sussidiaria, nonche' norme sul contenuto degli status
riconosciuti.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) «protezione internazionale»: lo status di rifugiato e di
protezione sussidiaria di cui alle lettere f) e h);
b) «Convenzione di Ginevra»: la Convenzione relativa allo status
dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, ratificata con
legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal Protocollo di New York
del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95;
c) «Carta delle Nazioni Unite»: Statuto delle Nazioni Unite,
firmato a S. Francisco il 26 giugno 1945 e ratificato con legge
17 agosto 1957, n. 848;
d) «Convenzione sui diritti dell'Uomo»: la Convenzione europea di
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali,
ratificata con legge 4 agosto 1955, n. 848;
e) «rifugiato»: cittadino straniero il quale, per il timore
fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione,
nazionalita', appartenenza ad un determinato gruppo sociale o
opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha
la cittadinanza e non puo' o, a causa di tale timore, non vuole
avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova
fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora
abituale per le stesse ragioni succitate e non puo' o, a causa di
siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di
esclusione di cui all'articolo 10;
f) «status di rifugiato»: il riconoscimento da parte dello Stato
di un cittadino straniero quale rifugiato;
g) «persona ammissibile alla protezione sussidiaria»: cittadino
straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come
rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere
che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide,
se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora
abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno
come definito dal presente decreto e il quale non puo' o, a causa di
tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese;
h) «status di protezione sussidiaria»: il riconoscimento da parte
dello Stato di uno straniero quale persona ammissibile alla
protezione sussidiaria;
i) «domanda di protezione internazionale»: una domanda di
protezione presentata secondo le procedure previste dal decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1990, n. 39, e dal relativo regolamento di attuazione,
adottato con decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre
2004, n. 303, diretta ad ottenere lo status di rifugiato o lo status
di protezione sussidiaria;
l) «familiari»: i seguenti soggetti appartenenti al nucleo
familiare, gia' costituito prima dell'arrivo nel territorio
nazionale, del beneficiario dello status di rifugiato o dello status
di protezione sussidiaria, i quali si trovano nel territorio
nazionale, in connessione alla domanda di protezione internazionale:
a) il coniuge del beneficiario dello status di rifugiato o
dello status di protezione sussidiaria;
b) i figli minori del beneficiario dello status di rifugiato o
dello status di protezione sussidiaria, a condizione che siano non
sposati ed a suo carico. I figli minori naturali, adottati o affidati
o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli legittimi;
m) «minore non accompagnato»: lo straniero di eta' inferiore agli
anni diciotto che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio
nazionale, privo di assistenza e di rappresentanza legale;
n) «Paese di origine»: il Paese o i Paesi di cui il richiedente
e' cittadino o, per un apolide, il Paese in cui aveva precedentemente
la dimora abituale.
Capo II
Valutazione delle domande
di protezione internazionale

Art. 3.
Esame dei fatti e delle circostanze
1. Il richiedente e' tenuto a presentare, unitamente alla domanda
di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli
elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima
domanda. L'esame e' svolto in cooperazione con il richiedente e
riguarda tutti gli elementi significativi della domanda.
2. Gli elementi di cui al comma 1 che il richiedente e' tenuto a
produrre comprendono le dichiarazioni e tutta la documentazione in
possesso del richiedente in merito alla sua eta', condizione sociale,
anche dei congiunti, se rilevante ai fini del riconoscimento,
identita', cittadinanza, paesi e luoghi in cui ha soggiornato in
precedenza, domande d'asilo pregresse, itinerari di viaggio,
documenti di identita' e di viaggio, nonche' i motivi della sua
domanda di protezione internazionale.
3. L'esame della domanda di protezione internazionale e' effettuato
su base individuale e prevede la valutazione:
a) di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine
al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda,
comprese, ove possibile, le disposizioni legislative e regolamentari
del Paese d'origine e relative modalita' di applicazione;
b) della dichiarazione e della documentazione pertinenti
presentate dal richiedente, che deve anche rendere noto se ha gia'
subito o rischia di subire persecuzioni o danni gravi;
c) della situazione individuale e delle circostanze personali del
richiedente, in particolare la condizione sociale, il sesso e l'eta',
al fine di valutare se, in base alle circostanze personali del
richiedente, gli atti a cui e' stato o potrebbe essere esposto si
configurino come persecuzione o danno grave;
d) dell'eventualita' che le attivita' svolte dal richiedente,
dopo aver lasciato il Paese d'origine, abbiano mirato, esclusivamente
o principalmente, a creare le condizioni necessarie alla
presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di
stabilire se dette attivita' espongano il richiedente a persecuzione
o danno grave in caso di rientro nel Paese;
e) dell'eventualita' che, in considerazione della documentazione
prodotta o raccolta o delle dichiarazioni rese o, comunque, sulla
base di altre circostanze, si possa presumere che il richiedente
potrebbe far ricorso alla protezione di un altro Paese, di cui
potrebbe dichiararsi cittadino.
4. Il fatto che il richiedente abbia gia' subito persecuzioni o
danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un
serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire
persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che
si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i
danni gravi non si ripeteranno e purche' non sussistono gravi motivi
umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine.
5. Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del
richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da
prove, essi sono considerati veritieri se l'autorita' competente a
decidere sulla domanda ritiene che:
a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per
circostanziare la domanda;
b) tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati
prodotti ed e' stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale
mancanza di altri elementi significativi;
c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e
plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali
e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione
internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di
aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
e) dai riscontri effettuati il richiedente e', in generale,
attendibile.
Art. 4.
Bisogno di protezione internazionale sorto
dopo aver lasciato il Paese d'origine
1. La domanda di protezione internazionale puo' essere motivata da
avvenimenti verificatisi dopo la partenza del richiedente dal suo
Paese di origine ovvero da attivita' svolte dal richiedente dopo la
sua partenza dal Paese d'origine, in particolare quando sia accertato
che le attivita' addotte costituiscono l'espressione e la
continuazione di convinzioni od orientamenti gia' manifestati nel
Paese d'origine.
Art. 5.
Responsabili della persecuzione o del danno grave
1. Ai fini della valutazione della domanda di protezione
internazionale, i responsabili della persecuzione o del danno grave
sono:
a) lo Stato;
b) i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una
parte consistente del suo territorio;
c) soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle
lettere a) e b), comprese le organizzazioni internazionali, non
possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell'articolo 6,
comma 2, contro persecuzioni o danni gravi.
Art. 6.
Soggetti che offrono protezione
1. Ai fini dell'esame della domanda di protezione internazionale,
e' valutata la possibilita' di protezione da parte:
a) dello Stato;
b) dei partiti o organizzazioni, comprese le organizzazioni
internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del
suo territorio.
2. La protezione di cui al comma 1 consiste nell'adozione di
adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti
persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema
giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire
penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o
danno grave, e nell'accesso da parte del richiedente a tali misure.
3. Per stabilire se un'organizzazione internazionale controlla uno
Stato o una parte consistente del suo territorio e se fornisce
protezione, ai sensi del comma 2, si tiene conto degli eventuali
orientamenti contenuti negli atti emanati dal Consiglio dell'Unione
europea e, ove ritenuto opportuno, delle valutazioni di altre
competenti organizzazioni internazionali e in particolare dell'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.
Capo III
Status di rifugiato

Art. 7.
Atti di persecuzione
1. Ai fini della valutazione del riconoscimento dello status di
rifugiato, gli atti di persecuzione, ai sensi dell'articolo 1 A della
Convenzione di Ginevra, devono alternativamente:
a) essere sufficientemente gravi, per loro natura o frequenza, da
rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in
particolare dei diritti per cui qualsiasi deroga e' esclusa, ai sensi
dell'articolo 15, paragrafo 2, della Convenzione sui diritti
dell'Uomo;
b) costituire la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei
diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da
esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui alla
lettera a).
2. Gli atti di persecuzione di cui al comma 1 possono, tra l'altro,
assumere la forma di:
a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza
sessuale;
b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o
giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo
discriminatorio;
c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o
discriminatorie;
d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente
sanzione sproporzionata o discriminatoria;
e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del
rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo
potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che
rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10,
comma 2;
f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro
l'infanzia.
Art. 8.
Motivi di persecuzione
1. Al fine del riconoscimento dello status di rifugiato, gli atti
di persecuzione di cui all'articolo 7 devono essere riconducibili ai
motivi, di seguito definiti:
a) «razza»: si riferisce, in particolare, a considerazioni
inerenti al colore della pelle, alla discendenza o all'appartenenza
ad un determinato gruppo etnico;
b) «religione»: include, in particolare, le convinzioni teiste,
non teiste e ateiste, la partecipazione a, o l'astensione da, riti di
culto celebrati in privato o in pubblico, sia singolarmente sia in
comunita', altri atti religiosi o professioni di fede, nonche' le
forme di comportamento personale o sociale fondate su un credo
religioso o da esso prescritte;
c) «nazionalita»: non si riferisce esclusivamente alla
cittadinanza, o all'assenza di cittadinanza, ma designa, in
particolare, l'appartenenza ad un gruppo caratterizzato da
un'identita' culturale, etnica o linguistica, comuni origini
geografiche o politiche o la sua affinita' con la popolazione di un
altro Stato;
d) «particolare gruppo sociale»: e' quello costituito da membri
che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che
non puo' essere mutata oppure condividono una caratteristica o una
fede che e' cosi' fondamentale per l'identita' o la coscienza che una
persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello
che possiede un'identita' distinta nel Paese di origine, perche' vi
e' percepito come diverso dalla societa' circostante. In funzione
della situazione nel Paese d'origine, un particolare gruppo sociale
puo' essere individuato in base alla caratteristica comune
dell'orientamento sessuale, fermo restando che tale orientamento non
includa atti penalmente rilevanti ai sensi della legislazione
italiana;
e) «opinione politica»: si riferisce, in particolare, alla
professione di un'opinione, un pensiero o una convinzione su una
questione inerente ai potenziali persecutori di cui all'articolo 5 e
alle loro politiche o ai loro metodi, indipendentemente dal fatto che
il richiedente abbia tradotto tale opinione, pensiero o convinzione
in atti concreti.
2. Nell'esaminare se un richiedente abbia un timore fondato di
essere perseguitato, e' irrilevante che il richiedente possegga
effettivamente le caratteristiche razziali, religiose, nazionali,
sociali o politiche che provocano gli atti di persecuzione, purche'
una siffatta caratteristica gli venga attribuita dall'autore delle
persecuzioni.
Art. 9.
Cessazione
1. Uno straniero cessa di essere rifugiato quando:
a) si sia volontariamente avvalso di nuovo della protezione del
Paese di cui ha la cittadinanza;
b) avendo perso la cittadinanza, l'abbia volontariamente
riacquistata;
c) abbia acquistato la cittadinanza italiana ovvero altra
cittadinanza e goda della protezione del Paese di cui ha acquistato
la cittadinanza;
d) si sia volontariamente ristabilito nel Paese che ha lasciato o
in cui non ha fatto ritorno per timore di essere perseguitato;
e) non possa piu' rinunciare alla protezione del Paese di cui ha
la cittadinanza, perche' sono venute meno le circostanze che hanno
determinato il riconoscimento dello status di rifugiato;
f) se trattasi di un apolide, sia in grado di tornare nel Paese
nel quale aveva la dimora abituale, perche' sono venute meno le
circostanze che hanno determinato il riconoscimento dello status di
rifugiato.
2. Per l'applicazione delle lettere e) ed f) del comma 1, il
cambiamento delle circostanze deve avere una natura non temporanea e
tale da eliminare il fondato timore di persecuzioni e non devono
sussistere gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel
Paese di origine.
3. La cessazione e' dichiarata sulla base di una valutazione
individuale della situazione personale dello straniero.
Art. 10.
Esclusione
1. Lo straniero e' escluso dallo status di rifugiato se rientra nel
campo d'applicazione dell'articolo 1 D della Convenzione di Ginevra,
relativo alla protezione o assistenza di un organo o di un'agenzia
delle Nazioni Unite diversi dall'Alto Commissariato delle Nazioni
Unite per i rifugiati. Quando tale protezione o assistenza cessa per
qualsiasi motivo, senza che la posizione di tali stranieri sia stata
definitivamente stabilita in conformita' delle pertinenti risoluzioni
adottate dall'assemblea generale delle Nazioni Unite, essi hanno
pieno accesso alle forme di protezione previste dal presente decreto.
2. Lo straniero e' altresi' escluso dallo status di rifugiato ove
sussistono fondati motivi per ritenere:
a) che abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di
guerra o un crimine contro l'umanita', quali definiti dagli strumenti
internazionali relativi a tali crimini;
b) che abbia commesso al di fuori del territorio italiano, prima
del rilascio del permesso di soggiorno in qualita' di rifugiato, un
reato grave ovvero che abbia commesso atti particolarmente crudeli,
anche se perpetrati con un dichiarato obiettivo politico, che possano
essere classificati quali reati gravi. La gravita' del reato e'
valutata anche tenendo conto della pena prevista dalla legge italiana
per il reato non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a
dieci anni;
c) che si sia reso colpevole di atti contrari alle finalita' e ai
principi delle Nazioni Unite, quali stabiliti nel preambolo e negli
articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite.
3. Il comma 2 si applica anche alle persone che istigano o
altrimenti concorrono alla commissione dei crimini, reati o atti in
esso previsti.
Art. 11.
Riconoscimento dello status di rifugiato
1. La domanda di protezione internazionale ha come esito il
riconoscimento dello status di rifugiato quando la relativa domanda
e' valutata positivamente in relazione a quanto stabilito negli
articoli 3, 4, 5 e 6, in presenza dei presupposti di cui agli
articoli 7 e 8, salvo che non sussistano le cause di cessazione e di
esclusione di cui agli articoli 9 e 10.
Art. 12.
Diniego dello status di rifugiato
1. Sulla base di una valutazione individuale, lo status di
rifugiato non e' riconosciuto quando:
a) in conformita' a quanto stabilito dagli articoli 3, 4, 5 e 6
non sussistono i presupposti di cui agli articoli 7 e 8 ovvero
sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 10;
b) sussistono fondati motivi per ritenere che lo straniero
costituisce un pericolo per la sicurezza dello Stato;
c) lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la
sicurezza pubblica, essendo stato condannato con sentenza definitiva
per i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del
codice di procedura penale.
Art. 13.
Revoca dello status di rifugiato
1. Fatto salvo l'obbligo del rifugiato di rivelare tutti i fatti
pertinenti e di produrre tutta la pertinente documentazione in suo
possesso, la revoca dello status di rifugiato di uno straniero e'
adottata su base individuale, qualora, successivamente al
riconoscimento dello status di rifugiato, e' accertato che:
a) sussistono le condizioni di cui all'articolo 12;
b) il riconoscimento dello status di rifugiato e' stato
determinato, in modo esclusivo, da fatti presentati in modo erroneo o
dalla loro omissione, o dal ricorso ad una falsa documentazione dei
medesimi fatti.
Capo IV
Protezione sussidiaria

Art. 14.
Danno grave
1. Ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria, sono
considerati danni gravi:
a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o
degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un
civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di
conflitto armato interno o internazionale.
Art. 15.
Cessazione
1. La cessazione dello status di protezione sussidiaria e'
dichiarata su base individuale quando le circostanze che hanno
indotto al riconoscimento sono venute meno o sono mutate in misura
tale che la protezione non e' piu' necessaria.
2. Per produrre gli effetti di cui al comma 1, e' necessario che le
mutate circostanze abbiano natura cosi' significativa e non
temporanea che la persona ammessa al beneficio della protezione
sussidiaria non sia piu' esposta al rischio effettivo di danno grave
di cui all'articolo 14 e non devono sussistere gravi motivi umanitari
che impediscono il ritorno nel Paese di origine.
Art. 16.
Esclusione
1. Lo status di protezione sussidiaria e' escluso quando sussistono
fondati motivi per ritenere che lo straniero:
a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra
o un crimine contro l'umanita', quali definiti dagli strumenti
internazionali relativi a tali crimini;
b) abbia commesso, nel territorio nazionale o all'estero, un
reato grave. La gravita' del reato e' valutata anche tenendo conto
della pena, non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a
dieci anni, prevista dalla legge italiana per il reato;
c) si sia reso colpevole di atti contrari alle finalita' e ai
principi delle Nazioni Unite, quali stabiliti nel preambolo e negli
articoli 1 e 2 della Carta delle Nazioni Unite;
d) costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato o per
l'ordine e la sicurezza pubblica.
2. Il comma 1 si applica anche alle persone che istigano o
altrimenti concorrono alla commissione dei crimini, reati o atti in
esso menzionati.
Art. 17.
Riconoscimento dello status di protezione sussidiaria
1. La domanda di protezione internazionale ha come esito il
riconoscimento dello status di protezione sussidiaria, in conformita'
a quanto stabilito dagli articoli 3, 4, 5 e 6, se ricorrono i
presupposti di cui all'articolo 14 e non sussistono le cause di
cessazione e di esclusione di cui agli articoli 15 e 16.
Art. 18.
Revoca dello status di protezione sussidiaria
1. La revoca dello status di protezione sussidiaria di uno
straniero e' adottata se, successivamente al riconoscimento dello
status, e' accertato che:
a) sussistono le cause di esclusione di cui all'articolo 16;
b) il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria e'
stato determinato, in modo esclusivo, da fatti presentati in modo
erroneo o dalla loro omissione, o dal ricorso ad una falsa
documentazione dei medesimi fatti.
Capo V
Contenuto della protezione internazionale

Art. 19.
Disposizioni generali
1. Le disposizioni del presente decreto non pregiudicano i diritti
stabiliti dalla Convenzione di Ginevra.
2. Nell'attuazione delle disposizioni del presente capo, si tiene
conto, sulla base di una valutazione individuale, della specifica
situazione delle persone vulnerabili, quali i minori, i disabili, gli
anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con
figli minori, le persone che hanno subito torture, stupri o altre
forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.
Art. 20.
Protezione dall'espulsione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il rifugiato o lo
straniero ammesso alla protezione sussidiaria e' espulso quando:
a) sussistono motivi per ritenere che rappresenti un pericolo per
la sicurezza dello Stato;
b) rappresenta un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica,
essendo stato condannato con sentenza definitiva per un reato per il
quale e' prevista la pena della reclusione non inferiore nel minimo a
quattro anni o nel massimo a dieci anni.
Art. 21.
Informazioni
1. Unitamente alla decisione che riconosce la protezione
internazionale e' consegnato allo straniero interessato un opuscolo
contenente informazioni sui diritti e gli obblighi connessi allo
status di protezione riconosciuto, redatto in una lingua che si
presume a lui comprensibile o comunque in lingua inglese, francese,
spagnola o araba.
2. Per garantire la piu' ampia informazione sui diritti e doveri
degli status riconosciuti, in sede di audizione del richiedente lo
status di protezione internazionale e' comunque fornita una
informazione preliminare sui medesimi diritti e doveri.
Art. 22.
Mantenimento del nucleo familiare
1. E' tutelata l'unita' del nucleo familiare dei beneficiari dello
status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria.
2. I familiari che non hanno individualmente diritto allo status di
protezione internazionale hanno i medesimi diritti riconosciuti al
familiare titolare dello status.
3. Ai familiari del titolare dello status di protezione sussidiaria
presenti sul territorio nazionale che individualmente non hanno
diritto a tale status e' rilasciato il permesso di soggiorno per
motivi familiari ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286.
4. Lo straniero ammesso alla protezione sussidiaria ha diritto al
ricongiungimento familiare ai sensi e alle condizioni previste
dall'articolo 29 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998. Si
applica l'articolo 29-bis, comma 2, del medesimo decreto legislativo
n. 286 del 1998.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai
familiari che sono o sarebbero esclusi dallo status di rifugiato o
dalla protezione sussidiaria ai sensi degli articoli 10, 12 e 16.
Art. 23.
Permesso di soggiorno
1. Il permesso di soggiorno per asilo rilasciato ai titolari dello
status di rifugiato ha validita' quinquennale ed e' rinnovabile.
2. Ai titolari dello status di protezione sussidiaria e' rilasciato
un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria con validita'
triennale rinnovabile previa verifica della permanenza delle
condizioni che hanno consentito il riconoscimento della protezione
sussidiaria. Tale permesso di soggiorno consente l'accesso al lavoro
e allo studio ed e' convertibile per motivi di lavoro, sussistendone
i requisiti.
Art. 24.
Documenti di viaggio
1. Per consentire i viaggi al di fuori del territorio nazionale, la
competente questura rilascia ai titolari dello status di rifugiato un
documento di viaggio di validita' quinquennale rinnovabile secondo i1
modello allegato alla Convenzione di Ginevra.
2. Quando sussistono fondate ragioni che non consentono al titolare
dello status di protezione sussidiaria di chiedere il passaporto alle
autorita' diplomatiche del Paese di cittadinanza, la questura
competente rilascia allo straniero interessato il titolo di viaggio
per stranieri. Qualora sussistano ragionevoli motivi per dubitare
dell'identita' del titolare della protezione sussidiaria, il
documento e' rifiutato o ritirato.
3. Il rilascio dei documenti di cui ai commi 1 e 2 e' rifiutato
ovvero, nel caso di rilascio, il documento e' ritirato se sussistono
gravissimi motivi attinenti la sicurezza nazionale e l'ordine
pubblico che ne impediscono il rilascio.
Art. 25.
Accesso all'occupazione
1. I titolari dello status di rifugiato e dello status di
protezione sussidiaria hanno diritto di godere del medesimo
trattamento previsto per il cittadino italiano in materia di lavoro
subordinato, lavoro autonomo, per l'iscrizione agli albi
professionali, per la formazione professionale e per il tirocinio sul
luogo di lavoro.
2. E' consentito al titolare dello status di rifugiato ((e dello
status di protezione sussidiaria)) l'accesso al pubblico impiego, con
le modalita' e le limitazioni previste per i cittadini dell'Unione
europea.
Art. 26.
Accesso all'istruzione
1. I minori titolari dello status di rifugiato o dello status di
protezione sussidiaria hanno accesso agli studi di ogni ordine e
grado, secondo le modalita' previste per il cittadino italiano.
2. I maggiorenni, titolari dello status di rifugiato o dello status
di protezione sussidiaria, hanno diritto di accedere al sistema di
istruzione generale e di aggiornamento e perfezionamento
professionale nei limiti e nei modi stabiliti per gli stranieri
regolarmente soggiornanti.
3. Si applicano ai titolari dello status di rifugiato o di
protezione sussidiaria le disposizioni concernenti il riconoscimento
di diplomi, certificati ed altri titoli stranieri per i cittadini
italiani.
Art. 27.
Assistenza sanitaria e sociale
1. I titolari dello status di rifugiato e dello status di
protezione sussidiaria hanno diritto al medesimo trattamento
riconosciuto al cittadino italiano in materia di assistenza sociale e
sanitaria.
Art. 28.
Minori non accompagnati
1. Quando e' accertata la presenza sul territorio nazionale di
minori non accompagnati richiedenti la protezione internazionale si
applicano gli articoli 343, e seguenti, del codice civile. Nelle more
dell'adozione dei provvedimenti conseguenti, il minore che abbia
espresso la volonta' di richiedere la protezione internazionale puo'
anche beneficiare dei servizi erogati dall'ente locale nell'ambito
del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati di cui
all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39,
nell'ambito delle risorse del Fondo nazionale per le politiche e i
servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del citato
decreto-legge n. 416 del 30 dicembre 1989.
2. Ferma la possibilita' di beneficiare degli specifici programmi
di accoglienza, riservati a categorie di soggetti vulnerabili ai
sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140,
il minore non accompagnato richiedente la protezione internazionale
e' affidato dalla competente autorita' giudiziaria a un familiare,
adulto e regolarmente soggiornante, qualora questi sia stato
rintracciato sul territorio nazionale; ove non sia possibile, si
provvede ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 4 maggio
1983, n. 184, e successive modificazioni. I provvedimenti di cui al
presente comma sono adottati nell'interesse prevalente del minore,
avendo comunque cura di non separare il medesimo dai fratelli,
eventualmente presenti sul territorio nazionale, e di limitarne al
minimo gli spostamenti sul territorio stesso.
3. Le iniziative per l'individuazione dei familiari del minore non
accompagnato, titolare dello status di protezione internazionale,
sono assunte nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 140, da stipulare anche con
organismi o associazioni umanitarie a carattere nazionale o
internazionale. I relativi programmi sono attuati nel superiore
interesse del minore e con l'obbligo della assoluta riservatezza in
modo da tutelare la sicurezza del titolare della protezione
internazionale e dei suoi familiari.
Art. 29.
Libera circolazione, integrazione e alloggio
1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 6, del testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i titolari dello status di
rifugiato e di protezione sussidiaria possono circolare liberamente
sul territorio nazionale.
2. Oltre quanto previsto dall'articolo 1-sexies del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1990, n. 39, e dall'articolo 5 del decreto legislativo
30 maggio 2005, n. 140, nell'attuazione delle misure previste
all'articolo 42 del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, si
tiene anche conto delle esigenze relative all'integrazione dei
titolari della protezione internazionale ed in particolare dei
rifugiati.
3. L'accesso all'alloggio e' consentito ai titolari dello status di
rifugiato e di protezione sussidiaria secondo quanto disposto
dall'articolo 40, comma 6, del citato decreto legislativo n. 286 del
1998.
Art. 30.
Rimpatrio
1. L'assistenza al rimpatrio volontario dei titolari della
protezione internazionale e' disposta nell'ambito dei programmi
attuati ai sensi dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre
1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 febbraio
1990, n. 39, nei limiti dei relativi finanziamenti.
Capo VI
Disposizioni finali

Art. 31.
Punto di contatto
1. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili
e l'immigrazione, in qualita' di punto di contatto, adotta, nel
limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
sulla base della legislazione vigente, ogni misura idonea ad
instaurare una cooperazione diretta e lo scambio di informazioni ai
fini dell'applicazione del presente decreto con i competenti uffici
degli Stati membri dell'Unione europea.
Art. 32.
Personale
1. Il personale componente delle Commissioni territoriali che
provvede all'applicazione delle norme del presente decreto riceve una
formazione di base per l'attuazione della disciplina secondo gli
ordinamenti degli uffici e dei servizi in cui espleta la propria
attivita' ed e' soggetto all'obbligo di riservatezza in ordine alle
informazioni sui rifugiati e sui titolari della protezione
sussidiaria che apprende sulla base della attivita' svolta.
Art. 33.
Norma finanziaria
1. Per le finalita' di cui all'articolo 21 e' autorizzata la spesa
di euro 50.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
2. Gli oneri di cui agli articoli 22 e 27 sono valutati in euro
2.031.510 per l'anno 2007, in euro 11.901.820 per l'anno 2008, in
euro 15.677.600 per l'anno 2009, in euro 19.453.380 per l'anno 2010 e
in euro 23.229.160 a decorrere dal 2011.
3. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto,
valutato in euro 2.081.510 per l'anno 2007, in euro 11.951.820 per
l'anno 2008 ed in euro 23.229.160 a decorrere dall'anno 2009, si
provvede a decorrere dall'anno 2007 mediante utilizzo delle risorse
del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie,
di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che, a tale
fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rassegnate
ai pertinenti stati di previsione per essere destinate alle finalita'
di cui al presente decreto.
4. I1 Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Il Ministero dell'interno, il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, il Ministero della salute e il Ministero della
solidarieta' sociale provvedono al monitoraggio degli oneri di cui al
comma 2 del presente articolo, informando tempestivamente il Ministro
dell'economia e delle finanze, ai fini dell'adozione dei
provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, ovvero delle misure correttive da
assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater) della
medesima legge. Gli eventuali decreti adottati, ai sensi
dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n.
468, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle
misure di cui al presente comma, sono tempestivamente trasmessi alle
Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.
Art. 34.
Disposizioni transitorie e finali
1. Le lettere c) e d) del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge
30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge
28 febbraio 1990, n. 39, sono soppresse.
2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di
recepimento della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre
2005, le norme del presente decreto si applicano secondo le procedure
di cui al decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e al relativo
regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 settembre 2004, n. 303.
3. Al comma 4, primo periodo, dell'articolo 1-sexies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per soggetto
destinatario dei servizi di accoglienza di cui al comma l del
medesimo articolo si intende anche lo straniero con permesso di
protezione sussidiaria di cui al presente decreto.
4. Allo straniero con permesso di soggiorno umanitario di cui
all'articolo 5, comma 6, del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni, rilasciato dalla questura su richiesta
dell'organo di esame della istanza di riconoscimento dello status di
rifugiato, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, e'
rilasciato al momento del rinnovo il permesso per protezione
sussidiaria di cui al presente decreto.
5. Ai titolari del permesso di soggiorno umanitario di cui al
comma 4 sono riconosciuti i medesimi diritti stabiliti dal presente
decreto a favore dei titolari dello status di protezione sussidiaria.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 19 novembre 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bonino, Ministro per le politiche
europee
Amato, Ministro dell'interno
D'Alema, Ministro degli affari esteri
Mastella, Ministro della giustizia
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Turco, Ministro della salute
Damiano, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Ferrero, Ministro della solidarieta'
sociale
Nicolais, Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica
amministrazione
Pollastrini, Ministro per i diritti e
le pari opportunita'
Visto, il Guardasigilli: Mastella

Decreto del 30 gennaio 2007 Ministero del Lavoro e della previdenza Sociale - Espressione volontà

Attuazione  dell'articolo 1, comma 765, della legge 27 dicembre 2006,
n.  296. Procedure di espressione della volonta' del lavoratore circa
la   destinazione   del   TFR  maturando  e  disciplina  della  forma
pensionistica complementare residuale presso l'INPS (FONDINPS).

(GU n.26 del 1-2-2007)

Capo I
Espressione della volonta' del lavoratore
circa la destinazione del TFR maturando

                       IL MINISTRO DEL LAVORO
                     E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto l'art. 2120 del codice civile;
  Visto  il  decreto  legislativo  5  dicembre  2005,  n. 252, ed, in
particolare, gli articoli 8, concernente l'espressione della volonta'
del lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto
maturando, e 9, che prevede la costituzione della forma pensionistica
complementare  alla  quale  affluiscono  le  quote  di  TFR maturando
nell'ipotesi  prevista  dall'art.  8,  comma 7, lettera b), n. 3) del
decreto legislativo medesimo;
  Visto  l'art.  1,  comma 755, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che  ha istituito il «Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti
del  settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art.
2120 del codice civile»;
  Visto  l'art.  1,  comma  756,  della citata legge n. 296 del 2006,
concernente  il  finanziamento  del  Fondo  di cui al comma 755 della
medesima legge e le prestazioni da esso erogate;
  Visto  l'art.  1, comma 757, della citata legge n. 296 del 2006, il
quale prevede che, con apposito decreto, siano stabilite le modalita'
di attuazione delle disposizioni di cui ai citati commi 755 e 756;
  Visto  l'art.  1, comma 765, della citata legge n. 296 del 2006, il
quale prevede, tra l'altro, che, con apposito decreto, siano definite
le modalita' di attuazione di quanto previsto nei citati articoli 8 e
9 del predetto decreto legislativo n. 252 del 2005;
  Ritenuto di dover dare attuazione a quanto previsto al citato comma
765 della predetta legge n. 296 del 2006;
  Sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione;
                              Decreta:
                              Art. 1.
Modalita'  di  espressione  della  volonta'  del  lavoratore circa la
                   destinazione del TFR maturando
  1. I   lavoratori   dipendenti   del  settore  privato,  esclusi  i
lavoratori  domestici, che abbiano un rapporto di lavoro in essere al
31  dicembre  2006, manifestano, entro il termine del 30 giugno 2007,
la  volonta'  di  conferire  il  trattamento  di  fine rapporto (TFR)
maturando  ad una forma pensionistica complementare di cui al decreto
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito definito: «Decreto»),
ovvero  di  mantenere  il  trattamento  di  fine  rapporto secondo le
previsioni   dell'art.   2120   del  codice  civile,  ferma  restando
l'applicazione  dell'art. 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2006,
n.  296.  Detta  manifestazione  di  volonta'  avviene  attraverso la
compilazione  del  modulo TFR1 allegato al presente decreto, che deve
essere  messo  a  disposizione  di  ciascun  lavoratore dal datore di
lavoro. Il datore di lavoro deve conservare il modulo con il quale e'
stata espressa la volonta' del lavoratore, al quale ne rilascia copia
controfirmata per ricevuta.
  2.  In  relazione alle scelte effettuate da parte del lavoratore ai
sensi del comma 1, si determinano i seguenti effetti:
    a) in  caso  di  esplicito  conferimento  del TFR ad una forma di
previdenza  complementare, il datore di lavoro provvede al versamento
del  TFR a tale forma, unitamente agli altri contributi eventualmente
previsti,  a  decorrere  dal 1° luglio 2007, anche con riferimento al
periodo  compreso tra la data di scelta del lavoratore e il 30 giugno
2007, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 23 del Decreto;
in  tal  caso,  l'importo del trattamento di fine rapporto da versare
relativamente  alle  mensilita' antecedenti al mese di luglio 2007 e'
rivalutato,  secondo  i  criteri  stabiliti dall'art. 2120 del codice
civile,  in  ragione  del  tasso d'incremento del TFR applicato al 31
dicembre  2006,  rapportato  al  periodo intercorrente tra la data di
scelta e il 30 giugno 2007;
    b) in  caso  di  mancata  manifestazione  della volonta' entro il
termine  del  30  giugno  2007,  il  datore  di  lavoro  provvede  al
versamento  del  TFR  maturando, a decorrere dal 1° luglio 2007, alla
forma  pensionistica  complementare  individuata secondo i criteri di
cui all'art. 8, comma 7, lettera b), del Decreto;
    c) in  caso  di manifestazione della volonta' di mantenere il TFR
di cui all'art. 2120 del codice civile, il datore di lavoro che abbia
alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, e' obbligato al versamento
del contributo al Fondo istituito dall'art. 1, comma 755, della legge
27  dicembre  2006, n. 296, secondo le modalita' di cui al decreto di
cui  all'art. 1, comma 757, della medesima legge 27 dicembre 2006, n.
296.
  3.  I  lavoratori  che  alla  data  del 31 dicembre 2006 hanno gia'
effettuato   la   scelta  di  aderire  ad  una  forma  di  previdenza
complementare,  alla quale versano integralmente il TFR, sono esclusi
dalla compilazione del modulo allegato al presente decreto.
  4. I   lavoratori   dipendenti   del  settore  privato,  esclusi  i
lavoratori  domestici,  il  cui  rapporto di lavoro ha inizio in data
successiva  al  31  dicembre  2006,  che non abbiano gia' espresso in
maniera   tacita  o  esplicita  la  propria  volonta'  in  ordine  al
conferimento  del  trattamento  di  fine  rapporto,  relativamente  a
precedenti  rapporti  di lavoro, manifestano, entro 6 mesi dalla data
di  assunzione,  la  volonta'  di  conferire  il  trattamento di fine
rapporto  ad una forma pensionistica complementare di cui al Decreto,
ovvero  di  mantenere  il  trattamento  di  fine  rapporto secondo le
previsioni  di  cui  all'art.  2120 del codice civile, fermo restando
l'applicazione  dell'art. 1, comma 756, della legge finanziaria 2007.
Detta  manifestazione  di volonta' avviene attraverso la compilazione
del modulo TFR2 allegato al presente decreto, che deve essere messo a
disposizione di ciascun lavoratore dal datore di lavoro. Il datore di
lavoro  deve  conservare  il modulo con il quale e' stata espressa la
manifestazione  di  volonta'  dal lavoratore, al quale rilascia copia
controfirmata per ricevuta.
  5.  In  relazione alle scelte effettuate da parte del lavoratore ai
sensi del comma 4, si determinano i seguenti effetti:
    a) in  caso  di  esplicito  conferimento  del trattamento di fine
rapporto  ad  una  forma  di  previdenza  complementare, il datore di
lavoro,  a  decorrere  dal  mese successivo a quello della scelta del
lavoratore,  provvede  al versamento del TFR a tale forma, unitamente
agli  altri  contributi eventualmente previsti. In caso di lavoratori
assunti  nei  primi  sei  mesi  dell'anno 2007  resta  inteso  che il
versamento non potra' avvenire prima del 1° luglio 2007 e in tal caso
l'importo  del TFR e' rivalutato secondo i criteri di cui al comma 2,
lettera a);
    b) in  caso  di  mancata  manifestazione  della volonta' entro il
termine di sei mesi dall'assunzione, il datore di lavoro, a decorrere
dal mese successivo alla scadenza del termine, provvede al versamento
del  TFR alla forma pensionistica complementare individuata secondo i
criteri di cui all'art. 8, comma 7, lettera b), del Decreto;
    c) in  caso  di manifestazione della volonta' di mantenere il TFR
di cui all'art. 2120 del codice civile, il datore di lavoro che abbia
alle proprie dipendenze almeno 50 addetti, e' obbligato al versamento
al  Fondo  istituito  dall'art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre
2006,  n. 296, secondo le modalita' di cui al decreto ministeriale di
cui all'art. 1, comma 757, della medesima legge n. 296 del 2006.
  6. Per i lavoratori che successivamente al 31 dicembre 2006 e prima
della  data  di  pubblicazione  del  presente  decreto  avessero gia'
manifestato  al  datore di lavoro la propria volonta' di conferire il
TFR  ad  una  forma  pensionistica  complementare,  e' fatta salva la
decorrenza  degli  effetti  dalla  data della scelta gia' compiuta, a
condizione  che  tale  scelta sia confermata mediante la compilazione
del modulo TFR1 o TFR2, allegato al presente decreto, entro 30 giorni
dalla predetta pubblicazione.

Capo II
Forma pensionistica complementare presso
l'Istituto nazionale della previdenza sociale

                               Art. 2.
                            Denominazione
  1. La  forma  di  previdenza complementare a contribuzione definita
costituita  presso  l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale
(INPS)  ai  sensi  dell'art.  9,  comma  1, del Decreto, e successive
modificazioni  ed  integrazioni,  assume  la  denominazione di «Fondo
complementare I.N.P.S.», di seguito definito «FONDINPS».
  2.  Per  quanto  non  espressamente  previsto dal presente decreto,
FONDINPS e' disciplinato dalle norme del Decreto.

                               Art. 3.
        Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile
  1. Le  risorse  di  FONDINPS  costituiscono  patrimonio  separato e
autonomo rispetto al patrimonio dell'INPS.
  2. Il  patrimonio  di  FONDINPS  e'  destinato all'erogazione delle
prestazioni agli aderenti e non puo' essere distratto da tale fine.
  3. Sul  patrimonio di FONDINPS non sono ammesse azioni esecutive da
parte  dei  creditori  dell'INPS  o  di  rappresentanti dei creditori
stessi, ne' da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti
dei creditori stessi.
  4. L'INPS  si  dota  di  strumenti  e procedure atte a garantire la
separatezza  patrimoniale,  amministrativa  e  contabile  di FONDINPS
rispetto al complesso delle attivita' svolte dallo stesso Istituto.

                               Art. 4.
                       Comitato amministratore
  1. FONDINPS  e'  amministrato  dal Comitato amministratore previsto
dall'art. 9, comma 2, del Decreto.
  2. Il  suddetto  Comitato  e' composto da nove componenti, nominati
con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale,
d'intesa   con   il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  con
rappresentanza  paritetica  dei  lavoratori e dei datori di lavoro. I
componenti  del  Comitato  devono essere in possesso dei requisiti di
professionalita'  e  onorabilita'  stabiliti  con  il  decreto di cui
all'art. 4, comma 3, del Decreto.
  3.  I  componenti del Comitato restano in carica per quattro anni e
non  possono  essere  nominati  per  piu'  di  due  volte,  anche non
consecutive.  I  compensi  dei componenti del Comitato sono stabiliti
con  il  decreto di nomina e possono essere determinati in misura che
varia in funzione dell'entita' del patrimonio di FONDINPS.
  4.  Con  il  medesimo  decreto  di  cui  al comma 2, e' nominato il
responsabile  della  forma  pensionistica  complementare FONDINPS, il
quale  deve  essere  in possesso dei requisiti di professionalita' ed
onorabilita'  previsti  per i responsabili delle forme pensionistiche
complementari dal decreto di cui all'art. 4, comma 3, del Decreto.
  5. Alle riunioni del Comitato amministratore di FONDINPS assiste il
direttore   generale  dell'INPS  o  un  suo  rappresentante  all'uopo
delegato.
  6. Nei  confronti  dei componenti del Comitato amministratore e del
responsabile  di FONDINPS si applicano gli articoli 2392, 2393, 2394,
2394-bis, 2395 e 2396 del codice civile.

                               Art. 5.
                  Servizi amministrativo-contabili
  1. Fermo  restando  quanto  stabilito  dall'art.  6,  comma 3,  del
Decreto,   al   fine   di   garantire  la  separatezza  patrimoniale,
amministrativa  e  contabile,  e'  stipulata apposita convenzione tra
l'INPS  e  FONDINPS  per  la  gestione  dei  servizi amministrativi e
contabili di FONDINPS e per le modalita' di raccolta dei contributi e
di erogazione delle prestazioni.

                               Art. 6.
                     Destinatari e contribuzione
  1.  Per  i  lavoratori  di cui all'art. 1, l'adesione a FONDINPS e'
consentita  in  forma  individuale,  secondo  le  modalita' tacite di
conferimento  del  trattamento  di  fine  rapporto di cui all'art. 8,
comma 7, lettera b), n. 3, del Decreto.
  2. L'aderente  puo'  decidere  di destinare a FONDINPS una quota di
contribuzione  a  proprio  carico nella misura e secondo le modalita'
determinate dal regolamento di FONDINPS.
  3. L'aderente   ha  la  facolta'  di  sospendere  e  di  riattivare
successivamente,  secondo le modalita' determinate dal regolamento di
FONDINPS,  la contribuzione volontaria, fermo restando l'obbligo, per
i soggetti di cui all'art. 8, comma 7, lettera b), n. 3, del Decreto,
del versamento del TFR maturando.

                               Art. 7.
                       Scelte di investimento
  1.   Il   TFR   conferito  tacitamente  e'  destinato,  al  momento
dell'adesione,  al comparto avente le caratteristiche di cui all'art.
8, comma 9, del Decreto.
  2. FONDINPS  puo'  articolarsi  in piu' comparti la cui politica di
investimento  e'  deliberata  dal  Comitato  di  cui  all'art.  4 del
presente decreto.
  3.  L'aderente puo' successivamente decidere di variare il comparto
di  destinazione,  nel  rispetto  del  periodo  minimo  di un anno di
permanenza nel comparto.

                               Art. 8.
                            Portabilita'
  1.  Nel  rispetto  dell'art.  9, comma 3, del Decreto, la posizione
individuale  costituita  presso  FONDINPS  puo' essere trasferita, su
richiesta  del lavoratore, ad altra forma pensionistica complementare
dopo che sia trascorso almeno un anno dall'adesione.

                               Art. 9.
                             Regolamento
  1.  Le  modalita' di funzionamento di FONDINPS sono disciplinate da
un  apposito  regolamento, emanato sulla base degli schemi deliberati
dalla   Commissione  di  vigilanza  sui  fondi  pensione  (COVIP)  ed
approvato   dalla   stessa   Commissione   ai   sensi   del  Decreto.
Successivamente   alla   approvazione   del   regolamento,  la  COVIP
provvedera'    ad    iscrivere   FONDINPS   nell'albo   delle   forme
pensionistiche complementari vigilate dalla stessa COVIP.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 30 gennaio 2007

                                          Il Ministro del lavoro
                                        e della previdenza sociale
                                                 Damiano
Il Ministro dell'economia
      e delle finanze
       Padoa Schioppa

                                                        Allegato

    ---->  Vedere Allegato da pag. 32 a pag. 35 della G.U.  <----

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