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La pensione di vecchiaia
Pensione di vecchiaia calcolata col sistema retributivo liquidata nel FPLD
Requisiti anagrafici sino al 31 dicembre 2011
Per i lavoratori dipendenti, fino al 31 dicembre 1993, l'età pensionabile era la seguente:
Uomini | Donne |
---|---|
60 | 55 |
Dall'1.1.1994, il Dlgs 503/92 prima e la legge 724/94 poi, hanno così elevato il limite di età:
Periodo | Uomini | Donne |
---|---|---|
dall'1.01.1994 al 30.06.1995 | 61 | 56 |
dall'1.07.1995 al 31.12.1996 | 62 | 57 |
dall'1.01.1997 al 30.06.1998 | 63 | 58 |
dall'1.07.1998 al 31.12.1999 | 64 | 59 |
dall'1.01.2000 in poi | 65 | 60 |
Eccezioni all'elevazione dei requisiti anagrafici:
La pensione di vecchiaia
Pensione di vecchiaia calcolata col sistema retributivo liquidata nel FPLD
Requisiti anagrafici sino al 31 dicembre 2011
Per i lavoratori dipendenti, fino al 31 dicembre 1993, l'età pensionabile era la seguente:
Uomini | Donne |
---|---|
60 | 55 |
Dall'1.1.1994, il Dlgs 503/92 prima e la legge 724/94 poi, hanno così elevato il limite di età:
Periodo | Uomini | Donne |
---|---|---|
dall'1.01.1994 al 30.06.1995 | 61 | 56 |
dall'1.07.1995 al 31.12.1996 | 62 | 57 |
dall'1.01.1997 al 30.06.1998 | 63 | 58 |
dall'1.07.1998 al 31.12.1999 | 64 | 59 |
dall'1.01.2000 in poi | 65 | 60 |
Eccezioni all'elevazione dei requisiti anagrafici:
Lavoratori non vedenti
Lavoratori non vedenti (cir.50/1993 - circ.65/1995 - msg.800/2014)
I requisiti anagrafici e contributivi per la pensione di vecchiaia liquidata nel FPLD e nelle Gestioni dei Lavoratori Autonomi, in base alla legge 218/52, per i lavoratori non vedenti sono (art.1 comma 6 del dlgs 503/92):
FPLD |
GESTIONI LAVORATORI AUTONOMI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uomini |
Donne |
Uomini |
Donne | ||||
Requisiti anagrafici |
Requisiti contributivi |
Requisiti anagrafici |
Requisiti contributivi |
Requisiti anagrafici |
Requisiti contributivi |
Requisiti anagrafici |
Requisiti contributivi |
55 |
10 |
50 |
10 |
60 |
10 |
55 |
10 |
cioè per i lavoratori ciechi dalla nascita o divenuti tali prima dell'inizio del rapporto assicurativo e per quelli che, se pur divenuti ciechi dopo l'inizio del rapporto assicurativo, fanno valere almeno 10 anni di contribuzione dopo l'insorgere della cecità.Sono considerati ciechi, ai fini di cui sopra, coloro che sono colpiti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi.
I lavoratori ciechi che non rispondono ai requisiti di cui sopra per la pensione di vecchiaia devono far valere i seguenti requisiti anagrafici e contributivi:
FPLD |
GESTIONI LAVORATORI AUTONOMI | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Uomini |
Donne |
Uomini |
Donne | ||||
Requisiti anagrafici |
Requisiti contributivi |
Requisiti anagrafici |
Requisiti contributivi |
Requisiti anagrafici |
Requisiti contributivi |
Requisiti anagrafici |
Requisiti contributivi |
60 |
15 |
55 |
15 |
65 |
15 |
60 |
15 |
N.B. Restano ferme le disposizioni in materia di adeguamento del requisito anagrafico agli incrementi della speranza di vita, nulla è modificato in materia di età anagrafica e di disciplina delle decorrenze per l’accesso alla pensione di vecchiaia per i soggetti non vedenti (art. 1, comma 6, del d. lgs. n. 503 del 1992; circ.65/1995) e di disciplina della decorrenza del trattamento pensionistico (c.d. finestra mobile) msg.800/2014.
Lavoratori invalidi in misura non inferiore all'80%
Invalidi in misura non inferiore all'80% (circ.82/1994 e circ.65/1995)
A norma dell'art. 1 comma 8 del Dlgs 503/92 l'elevazione dei limiti di età (55 anni se donne e 60 anni se uomini) non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80%.
Il riconoscimento dello stato di invalidità in misura non inferiore all'80 per cento deve essere effettuato dagli uffici sanitari dell'Istituto. Il riconoscimento eventualmente già operato da altro ente costituisce elemento di valutazione per la formulazione del giudizio medico legale da parte degli uffici sanitari dell' Istituto. Ai fini del pensionamento di vecchiaia sulla base dei limiti di età vigenti anteriormente all'entrata in vigore del decreto n.503, i lavoratori che abbiano compiuto l'età prevista dalla previgente normativa e che ritengano di essere invalidi in misura non inferiore all'80 per cento debbono presentare, unitamente alla domanda di pensione di vecchiaia, il certificato medico redatto sul Mod. S.S.3. Qualora gli interessati siano stati riconosciuti invalidi da altro Ente, potranno allegare altresì copia del provvedimento di riconoscimento dell'invalidità rilasciato da tale Ente.
Le “finestre di accesso” introdotte dallalegge n. 247 del 2007devono trovare applicazione anche in caso di liquidazione della pensione di vecchiaia nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti da assicurati che presentano un grado di invalidità non inferiore all’80 per cento e per i quali, ai sensi dell'art. 1 comma 8 del Dlgs 503/92, l’età per il pensionamento di vecchiaia è di 60 anni per gli uomini e 55 anni per le donne.
Ove gli uffici sanitari dell'Istituto accertino lo stato di invalidità dell'interessato nella misura richiesta dal decreto n.503, la decorrenza della pensione sarà fissata al primo giorno del mese di apertura della “finestra di accesso” relativa al trimestre di compimento dell'età pensionabile prevista dalla previgente normativa, sempre che ricorrano le altre condizioni di legge.
Nei casi in cui lo stato di invalidità venga ritenuto sussistente da data successiva al compimento dell'età prevista dalla previgente normativa, la decorrenza della pensione di vecchiaia sarà fissata al primo giorno del mese di apertura della “finestra di accesso” relativa al trimestre in cui risulti sussistente lo stato di invalidità nella misura di legge, ricorrendo ovviamente gli altri requisiti.
Si ricorda che, come precisato con messaggio 30923 del 31 dicembre 2007, per l’apertura della finestra è sufficiente che l’assicurato abbia maturato il requisito anagrafico e contributivo, mentre nel medesimo trimestre non è necessaria la cessazione dell’attività lavorativa dipendente, cessazione che deve comunque avvenire entro l’ultimo giorno del mese precedente quello di decorrenza della pensione. (MSG.11136/2008; CIRC.53/2011).
Lavoratori collocati in mobilità lunga
Lavoratori collocati in mobilità lunga
I lavoratori collocati in mobilità lunga conservano i requisiti di età previsti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 503/92. Vedi circolare 293 del 23/12/1993 e circolare 240 del 2/08/1994.
Per il requisito contributivo richiesto si fa riferimento all'anno in cui si compie l'età pensionabile.
Vedi circolare 293 del 23/12/1993 Vedi anche circolare 65 del 6.3.1995
Per i lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi della legge 81/2003 il requisito di età pensionabile, ai fini del pensionamento di vecchiaia nell’assicurazione generale obbligatoria è fissato al compimento del 65° anno di età per gli uomini e del 60° anno di età per le donne (tabella A, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, articolo 11).
Lavoratori occupati in lavori usuranti
Lavoratori occupati in lavori usuranti
I lavoratori occupati prevalentemente dopo il 23 settembre 1993 in attività usuranti per almeno un anno continuativo hanno i seguenti benefici ai fini della pensione di vecchiaia:
la riduzione del requisito contributivo di un anno ogni dieci di occupazione in lavori usuranti fino ad un massimo di 24 mesi complessivamente considerati;
la riduzione dell'età pensionabile di due mesi ogni anno di occupazione in lavori usuranti fino ad un massimo di 60 mesi complessivamente considerati
Tra le attività usuranti, con Dm 19/05/99, sono state individuate le mansioni che sono caratterizzate dalla maggior gravità dell'usura.
L’articolo 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al comma 8 ha disposto che "In attesa della definizione, tra le parti sociali, dei criteri di attuazione della normativa di cui al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, recante benefici per le attività usuranti, e successive modificazioni, è riconosciuto, entro i limiti delle disponibilità di cui al comma 13, il beneficio della riduzione dei requisiti di età anagrafica e contributiva previsti dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, commi 36 e 37, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Il decreto 17 aprile 2001 è attuativo dell'art. 78 della legge 388 del 23/12/2000 ed ha validità solo per le domande presentate entro il 16 agosto 2001 per il conseguimento delle prestazioni pensionistiche con riduzione dei requisiti sia anagrafici che contributivi da perfezionare entro il 31/12/2001 (vedi circolare 115/2001)
Vedi anche circolare 65 del 6.3.1995
Cristallizzazione dei requisiti perfezionati
I requisiti una volta perfezionati si cristallizzano e la pensione può decorrere da qualsiasi momento successivo (vedi circ. 221/1993 e circolare 258 del 1993)