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La pensione ai superstiti
Requisiti soggettivi - Figli coniugati
(circ.185/2015)
Nel caso di figlio inabile coniugato, il diritto alla pensione in favore del medesimo è subordinato alla circostanza che il figlio inabile, non disponendo il coniuge di mezzi sufficienti al suo mantenimento, risulti a carico del genitore alla data del decesso di quest’ultimo. Quindi, in tale ipotesi ai fini della verifica del requisito del carico devono essere anche valutati gli eventuali redditi del coniuge.
La pensione ai superstiti spetta ai figli che, avendo i requisiti per il diritto, alla data della morte del genitore, erano coniugati. Infatti, l’art. 2, 2° comma, del DL Lgt. 18.01.1945 n.39 che escludeva le figlie maritate dal diritto alla pensione ai superstiti, è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza 164 del 17.06.1975.Circ. 53548 Prs del 30.12.1976 (A.U. pag. 2688) Sent. Corte Cost. n.164 del 17.06.1975 (A.U. pag. 1470). La Corte Costituzionale, con sentenza 140 del 30.11-6.12.1979, ha dichiarato illegittimo anche l’art. 3, lett.a) del DL Lgt. 18.01.1945 n.39, che prevedeva la perdita del diritto alla pensione ai superstiti da parte delle figlie in caso di matrimonio contratto successivamente al decesso del genitore dante causa. Sent. Corte Cost. 140 del 30.11-06.12.1979 (A.U. pag. 2477) – Circ. 53570 AGO del 04.02.1980.