Home Contribuzione Figurativa Accreditabile a domanda Congedo per malattia del bambino Pensioni Da contributi Pensione ai superstiti Reversibilità
La pensione ai superstiti
La pensione di reversibilità
La pensione ai superstiti assume il nome di pensione di reversibilità se il deceduto era titolare di una pensione diretta, (di vecchiaia, di anzianità, di inabilità e di invalidità), ovvero, avendone diritto, ne avesse in corso la liquidazione (Legge 20.02.1958 n.55 art.1 e art.3). I superstiti del titolare di assegno ordinario di invalidità sono considerati quali superstiti di assicurato non essendo l’assegno reversibile e il diritto alla pensione per i familiari superstiti scatta solo a condizione che siano perfezionati gli stessi requisiti contributivi richiesti per la pensione indiretta, includendo nel computo dell’anzianità contributiva anche il periodo di godimento di detto assegno secondo quanto previsto dalla circolare INPS 262 AGO del 03.12.1984 punto 15.2.
In caso di decesso dell’assicurato intervenuto nel corso del mese di presentazione della domanda di pensione di inabilità – in presenza di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento del diritto – ovvero nel corso del mese di perfezionamento dei requisiti stessi, ai superstiti spetta la pensione di reversibilità e non quella indiretta, con il beneficio della diversa valutazione del requisito contributivo previsto per la qualifica di pensionato del dante causa (Circ. 50 del 11.03.1986).
La pensione ai superstiti
Requisiti soggettivi - Nipoti
(circ. 195/99 circ. 213/2000 circ.185/2015 circ.132/2007)
La ccirc. 195/99 fornisce istruzioni operative ai fini dell’applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 180 del 12-20 maggio 1999, che ha sancito l’incostituzionalità dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1957, n. 818 nella parte in cui non prevede, fra i soggetti equiparati ai figli, anche i nipoti purché minori all’atto del decesso dell’ascendente.
Pertanto, i nipoti minori e viventi a carico degli ascendenti assicurati, anche se non formalmente affidati, sono considerati destinatari diretti e immediati della pensione ai superstiti al ricorrere delle condizioni di non autosufficienza economica e mantenimento abituale.
Come confermato dal Coordinamento generale legale dell’istituto conservano il diritto al trattamento pensionistico ai superstiti:
- fino a 21 o 26 anni, i nipoti studenti, minori di età alla data della morte dell’ascendente;
- senza limiti temporali, i nipoti minori divenuti inabili tra il decesso del dante causa e il compimento della maggiore età.
Ai fini dell’accertamento del diritto a pensione ai superstiti, si richiamano le disposizioni impartite con circ. 213/2000 e circ.132/2007.
Nipoti che non risultino orfani circ.185/2015
In particolare, nel caso in cui il minore non risulti orfano, la presenza di uno od entrambi i genitori non è ostativa al riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti, purché sia accertata l’impossibilità dei genitori di provvedere al mantenimento del figlio, non svolgendo alcun tipo di attività lavorativa e non beneficiando di alcuna fonte di reddito.
Al fine di stabilire se il nipote possa essere considerato a carico degli ascendenti, il requisito dell’assenza di reddito in capo ai genitori è soddisfatto anche ove i genitori stessi siano proprietari della casa di abitazione principale, poiché il reddito da essa derivante, ovvero la rendita catastale, costituisce un reddito virtuale e non effettivo. Per reddito è da intendersi, infatti, una percezione materiale di denaro a qualsiasi titolo percepita.
Diverso il caso in cui il genitore svolga attività lavorativa autonoma alla data di morte dell’ascendente: in tal caso lo svolgimento dell’attività stessa, seppur in perdita, è ostativa al riconoscimento del diritto alla pensione.
Il diritto acquisito alla pensione di reversibilità in favore del nipote minore vivente a carico dell’ascendente non deve essere revocato né sospeso nel momento in cui, ad una data successiva il decesso del dante causa, il genitore riprenda l’attività lavorativa o diventi titolare di redditi che potrebbero consentirne il mantenimento.
Le sedi esperiranno ogni opportuno accertamento allo scopo di accertare che il minore sia effettivamente a carico dell’ascendente.
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 180/1999, i nipoti minori e viventi a carico degli ascendenti assicurati sono inclusi tra i destinatari diretti ed immediati della pensione ai superstiti (Circolare INPS 195 del 04.11.1999). Ai fini della sussistenza del requisito della vivenza a carico richiesto dalla sentenza n.180, anche nel caso del nipote di età inferiore a 18 anni devono ricorrere le seguenti due condizioni:
- uno stato di bisogno del superstite determinato dalla sua condizione di non autosufficienza economica con riferimento alle esigenze medie di carattere alimentare dello stesso, alle sue fonti di reddito, ai proventi che derivano dall’eventuale concorso al mantenimento da parte di altri familiari;
- il mantenimento del superstite da parte del dante causa quale può desumersi dall’effettivo comportamento di quest’ultimo nei confronti dell’avente diritto.
In assenza di una specifica previsione legislativa la definizione delle predette circostanze può essere
individuata in base ad una valutazione della situazione del nucleo familiare del lavoratore deceduto e del superstite.
Pertanto in tale valutazione assumono particolare rilevanza i seguenti elementi:
- la convivenza, vale a dire la effettiva comunione di tetto e di mensa. Nei confronti del nipote superstite convivente può, di norma, prescindersi dall’accertamento della condizione del mantenimento abituale, limitando la verifica alla sola condizione della non autosufficienza economica. La condizione della autosufficienza economica, in analogia con le disposizioni regolanti gli assegni familiari, può essere ritenuta sussistente al di sopra di un limite reddituale pari al trattamento minimo della pensione maggiorato del 30%.(articolo 6 del T.U approvato con DPR 30.5.1955, n. 797, modificato dal decreto legge 30.6.1972, n. 267, convertito dalla legge 11.8.1972, n.485). Dal 1° agosto 1994 i redditi esenti e quelli soggetti a ritenuta alla fonte non devono essere più inclusi nel reddito per l’accertamento del carico familiare - non autosufficienza economica - (articolo 3 bis del decreto legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 1994, n. 473; circolare n. 41 del 21 febbraio 1996).
- la non convivenza. Nei confronti del nipote superstite non convivente deve essere verificata sia la condizione della non autosufficienza economica sia quella del mantenimento abituale. A tal fine necessita accertare, anche mediante un esame comparativo dei redditi del dante causa e del superstite, se il primo concorreva effettivamente, in maniera rilevante e continuativa, al mantenimento del nipote non convivente.
La pensione ai superstiti
Requisiti soggettivi - Genitori
(circ.185/2015)
Quando mancano o non hanno diritto il coniuge e i figli, la pensione ai superstiti può essere riconosciuta ai genitori del lavoratore deceduto purché alla data del decesso di quest’ultimo:
- abbiano compiuto il 65° anno di età
- non siano titolari di pensione diretta o indiretta
- risultino a carico del figlio alla data del decesso (per il requisito del carico valgono i criteri dei figli con più di 18 anni studenti).
Legge 21.07.1965 n.903, art. 22 ~ Circ. 53310 Prs. del 07.08.1965 par. 6 (A.U. pag. 786) ~ D.C.A. n.6 del 25.01.1974 (A.U. pag. 91)
Se al genitore viene concessa dopo il conseguimento della pensione ai superstiti dell’assicurazione generale I.V.S. un’altra pensione, viene meno il diritto alla pensione ai superstiti con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di decorrenza della nuova pensione, o dal 01.04.1987 se la pensione aveva decorrenza anteriore alla data della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.30 del 13.03.1987 (circ. 141 del 01.06.1987).
Non determina l’esclusione dal diritto alla pensione ai superstiti la titolarità, da parte del genitore, delle seguenti pensioni o assegni:
- rendite vitalizie derivanti da polizze di assicurazione o da altri contratti (Circ.53243 Prs. del 18.11.1958 – A.U. pag.1131)
- pensioni a carico dell’assicurazione facoltativa o della mutualità pensioni per le casalinghe (Circ. 53243 Prs. del 18.11.1958 – A.U. pag. 964)
- assegni vitalizi aventi natura assistenziale, quali gli assegni o le pensioni spettanti ai ciechi civili, ai sordomuti, agli invalidi civili (Circ. 53401 Prs. del 25.03.1970 – A.U. pag. 382)
- pensioni di guerra
- pensioni sociali (la pensione sociale viene revocata dalla data di decorrenza della pensione ai superstiti) Circ. 53394 Prs. del 26.01.1970 parte IV (A.U. pag. 110)
La pensione ai superstiti
Requisiti soggettivi - Sorelle e fratelli
(circ.185/2015)
Quando mancano o non hanno diritto alla prestazione il coniuge (vedi circolare 53367 del 12 giugno 1969 punto C), i figli e i genitori, la pensione può spettare ai fratelli celibi e alle sorelle nubili (per il concetto di nubile vedi circolare 53375 del 6 agosto 69 punto 2 ) che alla data del decesso del lavoratore risultino (Legge 21.07.1965 n.903, art.22):
- inabili al lavoro, anche se di età inferiore ai 18 anni (Circ.53310 Prs. del 07.08.1965, par. 6 – A.U. pag. 786);
- non titolari di pensione diretta o indiretta (Legge 12.06.1984 n.222, artt. 2 e art.8);
- a carico del lavoratore deceduto (per il requisito del carico vale quanto detto per i figli studenti).
Se al fratello o alla sorella viene concessa, dopo il conseguimento della pensione ai superstiti dell’assicurazione generale IVS un’altra pensione, viene meno il diritto alla pensione ai superstiti con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di decorrenza della nuova pensione (D.C.A. n.30 del 13.03.1987).
Anche la cessazione dello stato di inabilità e il sopravvenuto matrimonio determinano il venire meno del diritto alla prestazione dal primo giorno del mese successivo a quello di insorgenza delle cause predette. Se le suddette cause di cessazione si sono verificate prima della data della D.C.A. n.30 del 13.03.1987, la soppressione opera dal 01.04.1987 (Circ. 141 del 01.06.1987).
La pensione ai superstiti
Requisiti soggettivi - Figlie rimaste vedove prima del decesso dell'assicurato o pensionato dante causa