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Assegno al nucleo familiare dei pensionati
ANF su pensioni di categoria PSO
(circ.182/2000)
E' stato posto un quesito circa la possibilità di corrispondere l'assegno per il nucleo familiare composto dal solo coniuge titolare di PSO, a seguito della sentenza n. 7688 del 1996 della Corte di Cassazione.
La fattispecie si inquadra nel problema più generale dell'applicabilità delle norme relative all'ANF nei confronti della categoria pensionistica PSO.
In proposito si evidenzia che tale categoria PSO riguarda assegni vitalizi in favore dei dipendenti dello Stato, degli Enti locali e dell'Amministrazione postelegrafonica trasferiti al Fondo sociale ai sensi della legge 20 marzo 1980, n. 75.
Gli assegni, anche se trasferiti a carico del Fondo sociale, sostituito dalla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali per effetto della legge 9 marzo 1989, n. 88, conservano le caratteristiche giuridiche originarie di trattamenti collegati con periodi di effettive prestazioni di lavoro e, poiché è riconosciuta loro la natura previdenziale, gli assegni stessi soggiacciono alla normativa dell'assicurazione generale obbligatoria. In particolare, l'art. 13 della legge 75/1980 dispone, tra l'altro, che gli assegni di reversibilità siano disciplinati dalle norme concernenti la pensione ai superstiti dell'assicurazione generale per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti.
Pertanto, in considerazione del fatto che trattasi di pensioni concesse ad ex lavoratori dipendenti si è ritenuto di estendere l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare, di cui all'articolo 2 della legge 13 maggio 1988 n. 153, a tale categoria pensionistica e di porre gli oneri relativi all'erogazione detta prestazione, a carico della Gestione prestazioni temporanee.
Si fa riserva di comunicare l'aggiornamento delle procedure automatizzate per il pagamento delle prestazioni
L'assegno al nucleo familiare dei pensionati
Nucleo familiare composto dal solo coniuge superstite
(circ.98/1998)
Con la sentenza n.7668 del 1996 la Corte di Cassazione ha precisato che l’assegno per il nucleo familiare su pensione ai superstiti può essere erogato anche quando il nucleo e costituito unicamente dal coniuge superstite.
Come noto, la disposizione contenuta nell'art.2, c.8, della legge 13 maggio 1988, n. 153 prevede che il nucleo familiare può essere composto da una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia un’età inferiore a diciotto anni compiuti ovvero si trovi, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell’assoluta e permanente impossibilita di dedicarsi ad un proficuo lavoro.
La Corte ha sostenuto che l’espressione nucleo composto da una sola persona e astrattamente riferibile a ciascuno dei componenti la famiglia: pertanto, la persona che, ai sensi del citato art.2, c.8, può costituire nucleo da sola può essere non solo l’orfano, ma anche il coniuge superstite (ovviamente se minore o maggiorenne inabile).
A seguito dei ricorsi presentati in materia e al fine di evitare eventuali soccombenze dell’Istituto in giudizio, si ritiene di dover tenere conto del nuovo principio stabilito dalla Corte. E pertanto da considerarsi superato il criterio sinora seguito - e riportato nella circolare 12.1.90, n.12, parte II, p.2.1) - in base al quale, nel caso di pensione ai superstiti da lavoro dipendente, il nucleo familiare può essere composto da una sola persona unicamente quando si tratti di orfano minorenne o maggiorenne inabile.
Le Sedi provvederanno a dare attuazione alla sentenza - che troverà applicazione nei limiti della prescrizione quinquennale - e liquideranno la prestazione, su richiesta degli interessati, anche in caso di nuclei costituiti dal solo coniuge superstite, ovviamente se in possesso dei presupposti fondamentali per l’esistenza di un nucleo composto da una sola persona (minore età o inabilita).
A tali nuclei si applicheranno le tabelle in vigore per i nuclei orfanili (vedi tabelle).
L'assegno al nucleo familiare dei pensionati
La modalità di pagamento
L'assegno per il nucleo familiare è concesso a domanda.
Il pagamento è effettuato insieme alla rata di pensione.
Il pagamento al coniuge del pensionato
A decorrere dal 1.1.2005 il coniuge del pensionato avente diritto alla corresponsione dell’assegno al nucleo familiare può ottenere l’erogazione della predetta prestazione anche se non è titolare, a sua volta, di un trattamento pensionistico.
Il diritto e l’importo dell’assegno al nucleo familiare sono, comunque, determinati in relazione alla domanda presentata dal pensionato mentre la facoltà riconosciuta al coniuge del pensionato si riferisce unicamente al pagamento della prestazione (circ. 77 del 16.6.2005).
La richiesta di pagamento da parte del coniuge può essere presentata anche successivamente alla richiesta dell’assegno per il nucleo presentazione del pensionato utilizzando i modelli:
- ANF/PENS – B 559 se la riscossione è richiesta presso Istituto Bancario;
- ANF/PENS – P 559 se la riscossione è richiesta presso Ufficio Postale.
Assegno al nucleo familiare dei pensionati
Importo e livelli reddituali
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La domanda
I titolari di pensione a carico dell’Inps devono presentare la domanda alla sede che ha in carico la prestazione.
Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione reddituale attestante i redditi del nucleo familiare, rilasciata sugli appositi modelli, e un'autocertificazione attestante la composizione del nucleo stesso.
Nel caso che il richiedente sia separato legalmente dovrà produrre copia della relativa sentenza, mentre lo stato di abbandono deve essere comprovato da un documento dell’autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità.
La domanda può essere presentata contestualmente o successivamente alla domanda di pensione. Qualora la domanda sia presentata dopo l'insorgenza del diritto, gli arretrati spettanti sono corrisposti nel limite massimo di 5 anni (prescrizione quinquennale).
N.B.: le variazioni (matrimoni, separazioni, decessi, ecc..) dei componenti del nucleo familiare e dei redditi (cessazione del rapporto di lavoro, pensionamento, ecc.) devono essere comunicate entro 30 giorni allegando, se necessario, nuovi modelli reddituali.