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Indennità di mobilità
Beneficiari
L'indennità di mobilità spetta Ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, aventi la qualifica di operaio, impiegato o quadro, licenziati e collocati in mobilità dalla loro azienda per:
- esaurimento della cassa integrazione straordinaria; (art. 4 c.1 L.223/91)
- riduzione di personale; (art 16 e 24 L .223/91- L. 236/93)
- trasformazione dell'attività aziendale;
- ristrutturazione dell'azienda;
- cessazione di attività aziendale;
- Dal 01.01.2005 il personale, anche viaggiante, dei vettori aerei e delle società da questi derivanti, indipendentemente dal limite dimensionale di più di 15 dipendenti (art. 1-bis, c. 1, L. 3 dicembre 2004, n. 291; msg 26504 del 19.07.2005)
NON Hanno diritto i lavoratori:
- assunti a tempo determinato;
- che si dimettono;
- che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia;
- non iscritti nelle liste regionali di mobilità;
- assunti nell'azienda da meno di 12 mesi;
- che hanno lavorato meno di 6 mesi nella stessa azienda;
- ai dirigenti;
- agli apprendisti;
- agli assunti con contratto di formazione e lavoro;
- Soci di cooperative di produzione lavoro di cui al DPR 602/1970 ( L. 196/1997 - circ. n. 175/97);
- soci delle cooperative della piccola pesca legge 13.3.1958 n. 250;(circ. n. 175/97);
- Lavoratore settore trasporto marittimo/aereo;
- Giornalista (l' indennità è a carico dell'INPGI, art. 16 c. 3L. 223/91)