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Indennità ai collaboratori coordinati e continuativi
La domanda
(circ.38/2013)
La domanda di prestazione (poiché non è più necessario il decorso di almeno due mesi di assenza di contratto di lavoro) deve essere presentata dal collaboratore ex art. 61, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento.
Solo nel caso in cui il requisito previsto dalla lettera c) del sopracitato art. 2, comma 51, della legge di riforma venga maturato nel mese di dicembre, il termine per presentare la domanda, relativa “all’anno di riferimento” in cui il predetto requisito è stato maturato, è prorogato fino al 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.
Come sopra evidenziato, al momento della presentazione della domanda non è richiesto lo stato di disoccupazione.
La presentazione delle domande, oltre che con le consuete modalità, può essere effettuata in via telematica tramite WEB per utenti in possesso di PIN dispositivo (circolare INPS 5 marzo 2011 n. 50)- Mod. CoCoPro 2013 COD. SR135.
Per la presentazione delle domande relative alla prestazione in oggetto con anno di riferimento 2014, è disponibile nella modulistica (msg.2999/2014) on line il nuovo modello CoCoPro 2014 COD. SR 140.
E’ ancora utilizzabile il modello SR92 per la richiesta della indennità per gli eventi fine lavoro fino al 31 dicembre 2012 (vedi infra punto 1.5).