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Indennità ai collaboratori coordinati e continuativi
Interessi legali
(msg.16961/2013 punto 4)
Al fine di evitare la decorrenza di interessi legali sull’indennità dei co.co.pro., è necessario liquidare la prestazione entro 120 giorni dalla data della domanda, laddove completa, ovvero dalla data del suo perfezionamento, ove fosse stata presentata incompleta (vedi messaggio n. 1418/2008).
In particolare, costituisce atto interruttivo del termine di decorrenza degli interessi legali la liquidazione:
- dell’importo della prestazione, in un’unica soluzione, se l’importo è inferiore o pari a 1000 euro;
- del primo importo mensile, se l’importo della prestazione è superiore a 1000 euro.
A titolo esemplificativo si riporta di seguito il calcolo della prestazione totale suddivisa in rate e con gli interessi legali applicati.
La singola rata si calcola come somma di:
- Rata lorda di 1.000 euro alla quale viene applicata l’aliquota del 23% a titolo di acconto per tassazione separata; l’ultima rata ha un importo lordo pari o inferiore a 1.000 euro perché a concorrenza dell’importo totale dovuto;
- Quota Interessi legali eventualmente dovuti per il pagamento oltre 120 gg. dalla presentazione della domanda di prestazione diviso per il numero delle rate previste.
Se, ad esempio, devono essere riconosciuti 100 euro di interessi legali su una prestazione lorda complessiva pari a 4.299,96 (= 15.357 * 4* 0.07 – caso di prestazione per il 2013 per 4 mesi non accreditati), si dovranno disporre i seguenti pagamenti:
RATA | IMPORTO INDENNITA' NETTA | IMPORTO INTERESSI | IMPORTO TOTALE DA EROGARE |
---|---|---|---|
PRIMA | 1.000 * (1 – 23%)= 770,00 | (100 / 5) * (1 – 23%)=15,40 | 785,40 € |
SECONDA | 1.000 * (1 – 23%)= 770,00 | (100 / 5) * (1 – 23%)=15,40 | 785,40 € |
TERZA | 1.000 * (1 – 23%)= 770,00 | (100 / 5) * (1 – 23%)=15,40 | 785,40 € |
QUARTA | 1.000 * (1 – 23%)= 770,00 | (100 / 5) * (1 – 23%)=15,40 | 785,40 € |
QUINTA | 299,96*(1 – 23%)= 230,97 | (100 / 5) * (1 – 23%)=15,40 | 246,37 € |
Indennità ai collaboratori coordinati e continuativi
Contratti di collaborazione stipulati con la pubblica amministrazione
(msg.16961/2013 punto 2.3)
Continuano a pervenire quesiti da parte delle Sedi in merito alla possibilità di concedere l’indennità in esame ai collaboratori della pubblica amministrazione.
Come è noto, l’articolo 2, comma 51, della legge n. 92/2012, riconosce la prestazione ai soli collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo n. 276/2003.
In particolare, il suddetto articolo 61, comma 1, del decreto legislativo n. 276/2003 prevede che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici (c.d. collaboratori a progetto), e l’articolo 1, comma 2, del decreto medesimo dispone espressamente che lo stesso non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si ribadisce che non è possibile concedere l’indennità in esame in ragione di un’attività di collaborazione svolta presso una pubblica amministrazione.
Conseguentemente, ai fini del soddisfacimento del requisito dei mesi accreditati presso la Gestione separata, non devono essere considerati i contributi versati per contratti di collaborazione stipulati con la pubblica amministrazione.
Indennità ai collaboratori coordinati e continuativi
Finanziamento e monitoraggio
La prestazione è finanziata, a regime a decorrere dall’anno 2013, nei limiti delle risorse di cui al decreto-legge n. 185/2008 e del Decreto interministeriale 19 maggio 2009 n. 46441, pari ai 200 milioni di euro con cui vengono erogate le indennità dal 1 gennaio 2009.
Esclusivamente per il triennio 2013-2015, la legge di riforma prevede un’integrazione di tale finanziamento nella misura di 60 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni.
Nel corso del periodo transitorio, con il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi e delle misure disciplinate dalla legge di riforma, con particolare riferimento alle misure recate per le specifiche fattispecie contrattuali, si provvede a verificare la rispondenza dell’indennità in oggetto alle finalità di tutela, considerate le caratteristiche della tipologia contrattuale, con lo scopo di stimare la corrispondenza della portata effettiva dell’onere alle previsioni iniziali, nonché per valutare, ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della Legge, eventuali correzioni della misura stessa, quali la sostituzione con altre tipologie di intervento previste, quali la mini ASpI.
L’Istituto provvede al costante monitoraggio della spesa, fornendo report periodici ai Ministeri vigilanti.
Indennità ai collaboratori coordinati e continuativi
Indennità e periodi di tutela della maternità
(msg.16961/2013 punto 2.2)
Nell’ipotesi in cui il collaboratore coordinato e continuativo a progetto abbia beneficiato, per i periodi di tutela della maternità (interdizione anticipata e posticipata, astensione obbligatoria e congedo parentale) della relativa prestazione, quest’ultima concorrerà al computo del requisito reddituale in esame. Più precisamente la prestazione deve essere computata - sulla base dell’applicazione nella Gestione separata del criterio di cassa - nell’anno solare nel quale è corrisposta al collaboratore a progetto.
Si precisa, inoltre, che i contributi figurativi per i periodi di tutela della maternità, relativamente al rapporto di collaborazione, essendo equiparati alla contribuzione effettiva da lavoro, sono considerati utili ai fini del raggiungimento del requisito contributivo.
L’importo della suddetta prestazione, oltre alla consultazione del CUD, è rinvenibile:
- accedendo da Servizi- Accesso alle applicazioni EAP (ex – AS/400) -Prestazioni Di Malattia, Maternita',L.104/92 - opzione 5 prestazioni lavoratori parasubordinati.
Indennità ai collaboratori coordinati e continuativi
Domande di prestazione per cessazioni intervenute entro il 31 dicembre 2012
(circ.38/2013)
L’art. 2, comma 54 della legge di riforma ha stabilito che “restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2012 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data”. In tali casi, si applica pertanto quanto previsto dall’articolo 19, comma 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni.
La suddetta previsione normativa deve intendersi riferita agli eventi fine lavoro verificatisi entro e non oltre il 31 dicembre 2012.
I collaboratori coordinati e continuativi il cui rapporto di lavoro termini entro il 31 dicembre 2012, potranno – decorsi, ai sensi del comma 2, lettera e) del citato articolo 19, “almeno due mesi” in assenza di contratto di lavoro - presentare domanda nei trenta giorni successivi.
Si rammenta che il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda è di carattere ordinatorio e non perentorio.
Per quanto non richiamato, si fa riferimento alle disposizioni già impartite con circolari e messaggi e, da ultimo, con il messaggio n. 20803 del 18 dicembre 2012.