Chiarimenti sul calcolo della prestazione (msg.2516/2015)
In ragione della modalità di calcolo della prestazione in esame, l’applicazione della normativa ha evidenziato per alcune specifiche situazioni reddituali dei lavoratori alcune incongruenze e, di fatto, una non ragionevolezza nell’applicazione della tutela. In particolare, in ragione della normativa vigente in tema di accredito contributivo per i lavoratori della gestione separata, si poteva verificare l’ipotesi di una copertura contributiva piena per tutto l’anno in esame pur in presenza di periodi di disoccupazione. A tale proposito, in particolare, poiché il limite di reddito richiesto per l’anno precedente (pari per l’anno 2012 a 20.000 euro e per l’anno 2013 a 20.220 euro) è superiore al minimale di reddito (pari a euro 14.930 per l’anno 2012 e a 15.357 euro per l’anno 2013) per avere la copertura contributiva dell’intero anno, si sono verificati casi di collaboratori a progetto che, avendo conseguito l’anno precedente un reddito lordo compreso tra euro 14.930 ed euro 20.000 per il 2012 ed euro 15.357 ed euro 20.220 per il 2013, avevano tutti i mesi dell’anno coperti da contribuzione.
Tale situazione comporta che, pur in presenza di tutti i requisiti, l’ammontare dell’indennità sia pari a zero euro perché le modalità di calcolo prevedono l’erogazione di un’indennità di importo pari al 5% (7% per gli anni 2013-2015) del minimale annuo di reddito moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l’anno precedente e quelle non coperte da contribuzione (articolo 2, comma 52 della legge n. 92 del 2012).
Per la comunicazione di tale esito è attualmente in uso una specifica lettera di reiezione.
E’ stata pertanto formulata una richiesta di parere al Ministero del lavoro e delle Politiche sociali che in data 7 agosto 2014 ha chiarito che, indipendentemente dalla copertura contributiva riconosciuta ai sensi del comma 29 dell’art.2 della legge n.335 del 1995, per i collaboratori a progetto che abbiano conseguito nell’anno precedente un reddito lordo compreso tra il minimale annuo di reddito e la soglia normativamente prevista, in presenza di tutti gli altri requisiti richiesti dalla legge, debba essere corrisposta l’indennità di cui al comma 51 dell’art.2 della legge n.92 del 2012, commisurata agli effettivi mesi di disoccupazione.
In particolare, l’espressione "effettivi mesi di disoccupazione" deve intendersi riferita ad almeno due mesi di disoccupazione, dal momento che la normativa, ai fini del riconoscimento dell’indennità in esame, richiede un periodo di disoccupazione "effettivo" ininterrotto di almeno due mesi ed una prestazione lavorativa che non può quindi essere superiore a 10 mesi.
Pertanto, solo per il collaboratore che ha avuto nell’anno precedente a quello di riferimento un reddito lordo compreso tra euro 14.930 ed euro 20.000 per il 2012 ed euro 15.357 ed euro 20.220 per il 2013 avendo così tutti i mesi dell’anno coperti da contribuzione, l’importo della prestazione sarà pari al 5% (7% per gli anni 2013-2015) del minimale annuo di reddito moltiplicato per il minor numero tra i mesi di effettiva occupazione e i mesi di effettiva disoccupazione dell’anno precedente.