Eureka Previdenza

Indennità ai collaboratori coordinati e continuativi

Domande di prestazione per cessazioni intervenute entro il 31 dicembre 2012

(circ.38/2013)

L’art. 2, comma 54 della legge di riforma ha stabilito che “restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti alla data del 31 dicembre 2012 per coloro che hanno maturato il diritto entro tale data”. In tali casi, si applica pertanto quanto previsto dall’articolo 19, comma 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni.
La suddetta previsione normativa deve intendersi riferita agli eventi fine lavoro verificatisi entro e non oltre il 31 dicembre 2012.
I collaboratori coordinati e continuativi il cui rapporto di lavoro termini entro il 31 dicembre 2012, potranno – decorsi, ai sensi del comma 2, lettera e) del citato articolo 19, “almeno due mesi” in assenza di contratto di lavoro - presentare domanda nei trenta giorni successivi.
Si rammenta che il termine di 30 giorni per la presentazione della domanda è di carattere ordinatorio e non perentorio.
Per quanto non richiamato, si fa riferimento alle disposizioni già impartite con circolari e messaggi e, da ultimo, con il messaggio n. 20803 del 18 dicembre 2012.

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