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Indennità ai collaboratori coordinati e continuativi
Contratti di collaborazione stipulati con la pubblica amministrazione
(msg.16961/2013 punto 2.3)
Continuano a pervenire quesiti da parte delle Sedi in merito alla possibilità di concedere l’indennità in esame ai collaboratori della pubblica amministrazione.
Come è noto, l’articolo 2, comma 51, della legge n. 92/2012, riconosce la prestazione ai soli collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo n. 276/2003.
In particolare, il suddetto articolo 61, comma 1, del decreto legislativo n. 276/2003 prevede che i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici (c.d. collaboratori a progetto), e l’articolo 1, comma 2, del decreto medesimo dispone espressamente che lo stesso non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si ribadisce che non è possibile concedere l’indennità in esame in ragione di un’attività di collaborazione svolta presso una pubblica amministrazione.
Conseguentemente, ai fini del soddisfacimento del requisito dei mesi accreditati presso la Gestione separata, non devono essere considerati i contributi versati per contratti di collaborazione stipulati con la pubblica amministrazione.