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Totalizzazione e Cumulo
Gestione delle trattenute su pensioni erogate in regime di totalizzazione e di cumulo
(msg.3190/2018)
Con la con Determinazione presidenziale n. 32 del 28 marzo 2018 è stata adottata la Convenzione quadro per l’erogazione delle pensioni in regime di totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di cumulo ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Con il presente messaggio si forniscono indicazioni relative alle modalità di gestione delle trattenute che possono insistere sulle pensioni delle suddette tipologie.
Trattenute per l’estinzione di finanziamenti erogati dietro cessione del quinto della pensione
Si rammenta che, per la stipula dei contratti di finanziamento da parte dei titolari di pensione, il calcolo della quota cedibile della pensione, in conformità alla normativa vigente, soggiace ai seguenti limiti:
- la quota cedibile non può eccedere il quinto dell’importo della pensione, al netto di tutte le trattenute aventi natura prioritaria, risultante nei sistemi di elaborazione al momento dell’estrazione ai fini del relativo pagamento;
- nel calcolo della quota cedibile deve essere salvaguardato il trattamento minimo dell’assicurazione generale obbligatoria, annualmente stabilito dalla legge.
Pertanto, nel caso di trattamento pensionistico erogato in regime di totalizzazione o di cumulo, la quota cedibile deve essere calcolata, nell’ambito dei limiti sopra enunciati, in relazione all’importo totale della pensione effettivamente in pagamento, a prescindere dalla circostanza che le quote del trattamento pensionistico siano erogate dall’Inps e/o da altri Enti e/o Casse professionali e, dunque, anche qualora non sia presente alcuna quota a carico dell’Inps.
Il piano di ammortamento è ancorato al contratto di finanziamento stipulato sulla base della quota cedibile rilasciata e le trattenute su pensione sono mensilmente applicate nel rispetto dei limiti sopra indicati.
Si precisa che ai predetti criteri di applicazione delle trattenute soggiacciono anche i prestiti a carico della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e della Gestione credito Ipost.
Trattenute per l’estinzione di finanziamenti, erogati dietro cessione del quinto dallo stipendio e successivamente traslati su pensione
Il recupero dei finanziamenti già stipulati in attività di servizio viene effettuato con traslazione del residuo piano di ammortamento sulla pensione effettivamente in pagamento, a prescindere dalla circostanza che le quote del trattamento pensionistico siano erogate dall’Inps e/o da altri Enti e/o Casse professionali. Ciò anche se la pensione non ha alcuna quota Inps.
Qualora l’importo della pensione in pagamento non sia sufficientemente capiente e non sia possibile garantire il rispetto dei limiti descritti al paragrafo 2, l’importo della rata originariamente pattuita deve essere rimodulato in diminuzione.
Analogamente a quanto previsto in linea generale per questa tipologia di trattenuta, se il quinto cedibile dovesse successivamente incrementarsi, anche per effetto della maturazione di ulteriori quote di pensione a carico degli altri Enti e/o Casse, l’importo della trattenuta potrà essere aumentato, ma nei limiti dell’importo della rata originariamente pattuita.
Si precisa che aipredetti criteri di applicazione delle trattenute soggiacciono anche i prestiti a carico della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e della Gestione credito Ipost.
Trattenute per somme dovute all’Inps derivanti da indebiti pensionistici e da TFS/TFR
Le somme erogate indebitamente e derivanti da quote di pensioni relative alle gestioni pensionistiche Inps oppure da prestazioni di TFS/TFR sono recuperate sulla sola quota di pertinenza dell’Istituto.
Il calcolo del quinto da trattenere sulla sola quota dell’Inps, nonché la salvaguardia del trattamento minimo, sono riferiti al totale delle quote in pagamento.
Eventuali somme a debito aventi ad oggetto quote di competenza di Enti e/o Casse indebitamente erogate sono recuperate direttamente dagli Enti e/o Casse medesimi.
Trattenute per indebiti post mortem
Per i ratei di pensione disposti o pagati in data successiva al decesso del pensionato, si procederà alla restituzione delle somme all’Ente/Cassa sulla base delle risultanze contabili dei riaccrediti eventualmente pervenuti da parte degli Istituti pagatori (art. 10 della citata Convenzione), con cadenza semestrale ed in proporzione agli importi di propria pertinenza, a condizione che le stesse non siano inferiori a € 12.
In caso di riaccredito parziale, le somme di cui trattasi sono parimenti accreditate agli Enti/Casse sempre in proporzione alle quote di propria spettanza, a condizione che le stesse non siano inferiori a € 12.
Nei casi di riaccredito parziale ovvero di assenza totale di riaccredito da parte dell’Istituto pagatore entro 6 mesi dall’invio telematico della relativa richiesta, l’Inps ne dà comunicazione agli Enti/Casse, affinché possano provvedere direttamente al recupero totale o differenziale degli importi di propria pertinenza.
Trattenute per pignoramenti presso terzi
La pensione liquidata in regime di totalizzazione o di cumulo, quale unico trattamento pensionistico, pur costituito da vari pro-rata, è pignorabile a seguito di procedure esecutive promosse da soggetti terzi.
In materia trovano applicazione le modalità di calcolo delle trattenute dettate per i redditi di pensione di cui all’articolo 545, comma 7, c.p.c., come modificato dal decreto legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.
L’imponibile è costituito dalla/e quota/e di pensione in pagamento nella fase di accantonamento e, successivamente, da quanto disposto dall’ordinanza giudiziaria di assegnazione delle somme.
Si precisa che all’atto della dichiarazione di quantità, di cui al citato articolo 547 c.p.c, oltre ad eventuali pignoramenti precedenti o trattenute gravanti sul trattamento pensionistico, l’Istituto è tenuto a specificare che il trattamento di pensione è erogato in regime di totalizzazione o di cumulo.
Ciò al fine di consentire al creditore pignoratizio di sottoporre ad esecuzione le eventuali ulteriori quote, che saranno maturate successivamente al trattamento originario di competenza degli altri Enti/Casse.
Trattenute per APE volontario
In presenza di liquidazione di pensione in regime di totalizzazione e di cumulo, il recupero dell‘APE volontario avviene secondo le medesime modalità di recupero (240 rate) previste per le pensioni ordinarie. In proposito si richiamano la circolare n. 28 del 13 febbraio 2018 e il messaggio n. 1604 del 12 aprile 2018.
Trattenute per APE sociale erogato indebitamente
Le somme pagate in eccedenza a titolo di APE sociale sono recuperate sul trattamento di pensione liquidato in regime di totalizzazione o di cumulo secondo le indicazioni fornite con la circolare n. 100 del 16 giugno 2017.
Al riguardo, si precisa che il calcolo della trattenuta deve essere effettuato tenendo conto di tutte le quote in pagamento riconducibili anche agli altri Enti/Casse e deve essere pari al quinto dell’importo totale, al lordo delle ritenute fiscali, con salvaguardia del trattamento minimo.
Trattenute per assegni
Sulla pensione liquidata in regime di totalizzazione o cumulo possono gravare trattenute per assegni alimentari e per assegni di mantenimento da corrispondere in esecuzione di provvedimenti giudiziali.
Sulla predetta pensione possono, inoltre, gravare trattenute derivanti dall’applicazione dell’articolo 8, comma 3, della legge del 1 dicembre 1970, n. 898, in virtù del quale, nell’ipotesi di scioglimento del matrimonio, il coniuge cui spetta la corresponsione periodica dell’assegno di mantenimento, dopo aver messo in mora il coniuge obbligato e inadempiente, ”può notificare il provvedimento in cui è stabilita la misura dell’assegno ai terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro al coniuge obbligato con l’invito a versargli direttamente le somme dovute, dandone comunicazione al coniuge inadempiente”.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della suddetta legge “ove il terzo cui sia stato notificato il provvedimento non adempia, il coniuge creditore ha azione diretta esecutiva nei suoi confronti per il pagamento delle somme dovutegli quale assegno di mantenimento ai sensi degli articoli 5 e 6".
Sulla pensione possono, altresì, insistere trattenute derivanti dall’applicazione dell’articolo 156, comma 6, c.c., il quale dispone che, nell’ipotesi di separazione dei coniugi, il giudice, in caso di inadempienza all’obbligo di versamento dell’assegno di mantenimento dovuto, può, su richiesta dell’avente diritto, “ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro all’obbligato, che una parte di esse venga versata direttamente agli aventi diritto”.
Per tali fattispecie di assegni, si indicano di seguito i limiti entro cui disporre le relative trattenute:
- in caso di esecuzione di provvedimento giudiziale, le trattenute devono essere applicate secondo le statuizioni di dettaglio contenute nel provvedimento stesso;
- in caso di trattenute da porre in essere ai sensi dell’articolo 8, comma 3, della legge del 1 dicembre 1970, n. 898, il limite massimo delle medesime è costituito, in applicazione del successivo comma 6, dalla metà dell’importo pensionistico in pagamento riferito al totale delle quote. Qualora l’importo pensionistico dovesse successivamente incrementare, per effetto della maturazione di ulteriori quote di pensione a carico degli altri Enti e/o Casse, il limite massimo della trattenuta varierà corrispondentemente rispetto a quello originario;
- in caso di somme da corrispondere ai sensi del richiamato articolo 156, comma 6, c.c., le trattenute devono essere applicate attenendosi alle prescrizioni dell’Autorità Giudiziaria.
Oneri da riscatto ai fini pensionistici
Sulla pensione liquidata in regime di totalizzazione o cumulo, quale unico trattamento pensionistico pur costituito da vari pro-rata, non sono applicabili le discipline specifiche previste nelle diverse gestioni previdenziali in materia di modalità di versamento degli oneri da riscatto, discipline peraltro divergenti e non omogenee tra loro. In mancanza di una espressa previsione normativa, sulle pensioni da totalizzazione o cumulo non possono quindi essere effettuate trattenute per il pagamento di oneri per riscatti che devono, dunque, essere interamente versati prima dell’accesso alla prestazione.
Nelle ipotesi di pagamento rateale in corso, affinché il periodo da riscatto sia interamente valutato, i soggetti richiedenti dovranno corrispondere l’onere residuo in unica soluzione. In caso contrario, i periodi contributivi oggetto di riscatto saranno valutabili per la durata corrispondente all’importo dell’onere effettivamente versato.
Cumulo dei periodi assicurativi
Liquidazione della pensione per i lavoratori in possesso di contribuzione agricola
(msg.1867/2020) (msg.2575/2021)
Alla luce dei numerosi quesiti pervenuti, riguardanti i criteri di determinazione dell’anzianità contributiva applicabili per la liquidazione della pensione di vecchiaia, anticipata, di inabilità e ai superstiti in cumulo e totalizzazione, in presenza di contribuzione agricola, si forniscono le seguenti precisazioni.
L’articolo 1, comma 245, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, stabilisce che, ai fini della definizione delle prestazioni pensionistiche in regime di cumulo, le forme assicurative interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
Il successivo comma 246 del medesimo articolo sancisce che, per determinare l'anzianità contributiva rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di calcolo da adottare, si deve tenere conto di tutti i periodi assicurativi non coincidenti accreditati nelle gestioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Come ricordato nelle circolari n. 69 del 2006 e n. 120 del 2013, nel cumulo e nella totalizzazione opera il principio per cui, nel determinare l’anzianità contributiva posseduta dall’assicurato, ciascuna gestione tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda.
La legge 2 agosto 1990, n. 233, all’articolo 16, intervenendo sulla liquidazione della pensione a carico delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi liquidate o riliquidate in forma retributiva, con il cumulo di contribuzione versata nell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) già prevista dall’articolo 21 della legge 22 luglio 1966, n. 613, stabilisce che l'importo della pensione è liquidato sulla base della somma delle quote calcolate con riferimento ai contributi versati presso le gestioni.
La predetta disciplina non è stata derogata o abrogata dalle normative successivamente intervenute in materia di totalizzazione e cumulo, come espressamente indica l’articolo 7 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, in materia di totalizzazione, nonché il comma 239 dell’articolo 1 della legge n. 228/2012, il quale conferma la normativa sulla totalizzazione e sulla ricongiunzione.
Pertanto, le domande di trattamento pensionistico in cumulo (legge n. 228/2012) e totalizzazione (D.lgs n. 42/2006) saranno trattate secondo le seguenti istruzioni, differenziate a seconda della presenza o meno delle gestioni speciali autonome.
1. Modalità di trattazione del pro quota ai fini dell’accertamento del diritto e dell’anzianità contributiva per la determinazione della misura del trattamento di vecchiaia, anticipata, inabilità e superstiti in caso di:
- contribuzione agricola dipendente + FPLD
- contribuzione in una o più gestioni speciali autonome
- altre gestioni previste dalla normativa sul cumulo e sulla totalizzazione
Nelle ipotesi di domande in applicazione del cumulo di cui alla legge n. 228/2012 e ss.mm.ii oltrechè nei casi di totalizzazione di cui al D.lgs n. 42/2006, ove vi sia presenza di contribuzione agricola, ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva non coincidente, opera il principio secondo il quale l’AGO deve essere considerata come una forma pensionistica unitaria sebbene strutturata in più gestioni.
Ciò, in linea di continuità con quanto già illustrato con la circolare n. 9/2008 (paragrafo 2) in materia di prestazioni in regime di totalizzazione di cui al D.lgs n. 42/2006.
I periodi di contribuzione accreditati nel Fondo Pensioni dei Lavoratori Dipendenti (FPLD) e nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi devono essere cumulati fra loro e inclusi come unica gestione nel cumulo dei periodi assicurativi.
Le Strutture territoriali dovranno, quindi, considerare un pro quota unitario relativo all’AGO, ottenuto con il cumulo di contribuzione presente nelle gestioni FPLD e nelle gestioni speciali autonome ed applicare ad esso le regole di liquidazione della legge 2 agosto 1990, n. 233, all’articolo 16.
I criteri sopra descritti operano anche nelle ipotesi in cui, in applicazione dell’articolo 20, comma 2, della legge n. 613/1966, gli interessati possano far valere, oltre alla contribuzione agricola ed autonoma, anche contribuzione obbligatoria nel FPLD grazie alla quale, per tale sola contribuzione, maturino i requisiti prescritti a pensione nel predetto Fondo.
1.1 Criteri e modalità per la valutazione dell’anzianità contributiva
Si forniscono, di seguito, le indicazioni per la corretta gestione della contribuzione agricola, laddove sia presente contribuzione in più gestioni previste dalle normative su cumulo e totalizzazione, nei casi di esercizio delle relative facoltà di cui, rispettivamente, alla legge n. 228/2012 e ss.mm.ii e di cui al D.lgs n. 42/2006.
1.1.1 Modalità per la trasformazione della contribuzione giornaliera agricola dipendente in settimane
In relazione alla contribuzione AGO presente, l’anzianità contributiva agricola viene calcolata con i criteri descritti nelle seguenti circolari:
- la circolare n. 185 del 17/6/1994, se è presente contribuzione autonoma (in particolare, si applicano le indicazioni fornite nel par. 2.1.2 e nel par. 2.1.3, rispettivamente, in presenza di contribuzione nella gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni ed in presenza di contribuzione nella gestione artigiani e/o commercianti).
Se è presente sia contribuzione nella gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni sia contribuzione nella gestione artigiani e/o commercianti si utilizzano i criteri di calcolo previsti per la gestione autonoma di ultima iscrizione;
- la circolare n. 156 del 17 luglio 1998 per l’accertamento della maggiore anzianità contributiva e del sistema di calcolo per quanto riguarda le giornate accreditate in qualità di giornaliero di campagna, donna o ragazzo (senza operare alcuna rivalutazione) e quelle accreditate per gli uomini quale operaio a tempo determinato e indeterminato.
Anche la contribuzione versata in gestioni diverse dall’AGO assume rilievo nella determinazione dell’anzianità contributiva agricola.
La determinazione della retribuzione pensionabile viene effettuata con i criteri descritti nelle circolari n. 242 del 10/10/1991, paragrafo 2, e n. 185 del 17/6/1994, paragrafo 3.5.3, tenendo conto della contribuzione extra agricola anche accreditata in gestioni diverse dall’AGO.
1.1.2 Rivalutazione dei periodi ante 1984 di cui all’articolo 7, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638
In coerenza con quanto stabilito dalla legge n. 613/1966, ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva per gli operai agricoli dipendenti non devono essere rivalutati i contributi versati o accreditati relativamente al lavoro agricolo per periodi anteriori al 1° gennaio 1984 (cfr. la circolare n. 185 del 1994, par. 2.1.1, e la circolare n. 3 del 1997, par. 1).
Non sono, quindi, soggetti alla rivalutazione i contributi agricoli versati o accreditati per periodi anteriori al 1° gennaio 1984, in numero inferiore a 270 giornate per anno, al fine di assicurare la copertura annuale minima per il diritto alle prestazioni pensionistiche.
Pertanto, nel caso in cui sia presente ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico, insieme alla contribuzione per lavoro agricolo dipendente, contribuzione versata nelle gestioni autonome degli artigiani e dei commercianti, i contributi versati o accreditati relativamente al lavoro agricolo, per periodi anteriori al 1° gennaio 1984, non sono soggetti alla rivalutazione, che trova applicazione soltanto per i trattamenti da liquidare a carico dell'AGO dei lavoratori dipendenti.
1.1.3 Attribuzione delle giornate eccedenti ad un successivo anno (c.d. “storno delle eccedenze”) di cui all’articolo 7, comma 10, del D.L. n. 463/1983
Non si procede allo storno delle eccedenze, illustrato dalla circolare n. 185 del 1994, par. 2.1.1, e la circolare n. 3 del 1997, par. 1.
Eventuali giornate agricole eccedenti il numero massimo computabile non possono essere trasferite ad altri anni, precedenti o successivi, nei quali risulti un numero di giornate inferiore al massimo numero teoricamente computabile.
1.1.4 Contribuzione extra-agricola. Articolo 15 della legge 30 aprile 1969, n. 153
Relativamente alla gestione della contribuzione extra agricola, si rinvia ai contenuti della circolare n. 53395 Prs. - n.2703/O. del 13 febbraio 1970 e alla circolari n. 242 del 10/10/1991, paragrafo 2.
1.2 Attribuzione della gestione in cui valutare il periodo figurativo
Sul punto si rinvia alle modalità di attribuzione della gestione descritte con la circolare n. 11 del 24/1/2013, ai paragrafi 9 e 9.1.
Per quanto non diversamente disposto al paragrafo 1.1, si rinvia ai contenuti delle circolari n. 242 del 1990, n. 184 del 1991, n. 3 del 1997 e n. 156 del 1998 in materia di criteri di valutazione della contribuzione agricola ai fini della liquidazione delle pensioni a carico delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi.
Le procedure di gestione del conto e “TOT/CUM” saranno adeguate ai criteri esposti nel presente messaggio, sulla cui base devono essere definite le domande in corso di trattazione e quelle di futura presentazione.
Potranno essere altresì riesaminate, su espressa domanda dell’interessato, le sole domande di pensione eventualmente respinte a seguito dell’applicazione di criteri di calcolo della contribuzione agricola diversi da quelli soprarichiamati.
Si precisa che i criteri indicati nella presente circolare non operano per i soggetti già titolari di trattamenti pensionistici.
Modalità di trattazione del pro quota ai fini dell’accertamento del diritto e dell’anzianità contributiva per la determinazione della misura del trattamento di vecchiaia, anticipata, inabilità e superstiti in caso di:
- contribuzione agricola dipendente + contribuzione FPLD
- contribuzione in una o più gestioni speciali autonome
In tali ipotesi la facoltà di cumulo di cui alla legge n. 228/2012 non è esercitabile poiché operano le disposizioni di cui agli articoli 20 e 21 della legge n. 613/1966.
Tali prestazioni, pertanto, sono poste a carico della gestione autonoma secondo le modalità previste dalla legge n. 613/1966 e dalla legge n. 233/1990. Sul punto, si fa rinvio alle disposizioni indicate nelle circolari n. 242 del 1990 e del n. 242 del 1991.
Ai sensi dell’21 della legge n. 613/1966, in caso di presenza di più gestioni autonome la pensione si liquida con le regole di quella tra le gestioni speciali in cui l’interessato risulta aver contribuito da ultimo.
Modalità di trattazione del pro quota ai fini dell’accertamento del diritto e dell’anzianità contributiva per la determinazione della misura del trattamento di vecchiaia, anticipata, inabilità e superstiti in caso di:
- contribuzione agricola dipendente + altra contribuzione FPLD
- altre gestioni previste dalla normativa sul cumulo e sulla totalizzazione (ad esempio casse privatizzate, ex INPDAP) con esclusione di una o più gestioni speciali autonome
In tale caso, si applicano i criteri per la determinazione dell’anzianità contributiva secondo le regole previste dalle rispettive gestioni, come disposto dalla legge n. 228/2012.
Pertanto, il pro quota relativo alla contribuzione agricola dipendente seguirà i criteri individuati per l’accertamento dell’anzianità per i trattamenti da liquidare a carico del FPLD dell'AGO.
Con riferimento al messaggio n. 1867 del 5 maggio 2020 è stato chiesto un chiarimento rispetto allo sviluppo della contribuzione di natura agricola derivante da lavoro dipendente (OTI e OTD) in cumulo ex lege n. 228 del 2012 e in totalizzazione ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2006 in presenza di contribuzione nella Gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri (CD/CM).
2.1 Al punto 1.1.1 del citato messaggio, con riferimento alla valutazione dell’accertamento della maggiore anzianità contributiva e del sistema di calcolo in presenza di contribuzione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, si fa riferimento alla circolare n. 156 del 17 luglio 1998 con utilizzo del possibile “surplus” contributivo generato, nel rispetto dei limiti e delle capienze previste, dalla conversione delle giornate per contribuzione agricola dipendente, in settimane. Al riguardo è stata chiesta conferma dell’applicazione dei criteri di calcolo indicati nella circolare n. 156 del 17 luglio 1998 in caso di presenza di sola Gestione speciale CD/CM.
Relativamente all’accertamento della maggiore anzianità contributiva si confermano le istruzioni fornite con la circolare n. 156 del 1998 (par. da 2.2 a 2.2.1). In particolare, nei casi di valutazione del pro quota nella gestione CD/CM secondo i criteri di calcolo rappresentati al punto 2.1.2 della circolare n. 185 del 1994, la procedura determina la data alla quale viene perfezionato il requisito della maggiore anzianità, calcola e trasforma in settimane, con le consuete modalità e secondo i coefficienti previsti per le qualifiche di giornaliero di campagna, donna o ragazzo e quelli per gli uomini quale operaio a tempo determinato e indeterminato, il numero delle giornate agricole complessivamente attribuibili per il diritto e la misura della pensione fermo restando che, nel caso della pensione anticipata, vi sia la condizione di almeno 35 anni di contribuzione utili esclusivamente ai fini del diritto. Il numero complessivo delle settimane risultanti dalla trasformazione non viene comunque preso in considerazione per la parte eccedente il numero degli anni di iscrizione negli elenchi moltiplicati per 52.
Al numero delle settimane così determinato vengono aggiunte le settimane di contribuzione risultanti dalla trasformazione della contribuzione figurativa giornaliera per disoccupazione agricola ordinaria e speciale e per integrazione salariale agricola, nonché le altre settimane di contribuzione figurativa e obbligatoria.
Il numero complessivo di settimane di anzianità contributiva non può comunque essere superiore al numero delle settimane intercorrenti tra il primo contributo accreditato nell'assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti e la data di decorrenza della pensione.
Qualora, tra le gestioni autonome, vi sia presenza della sola Gestione speciale CD/CM, ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva utile a pensione in presenza di contribuzione agricola, trovano applicazione le istruzioni fornite al par. 2.1.2 della circolare n. 185 del 1994. In particolare, per quanto è previsto a norma dell'articolo 17, comma 4, della legge 3 giugno 1975, n. 160, la procedura provvede, ai soli fini del diritto alla pensione, a rivalutare con il coefficiente 1,50 i contributi versati, in misura inferiore a 156 per anno, dalle donne e dai giovani in qualità di giornalieri di campagna, fermo restando che, per ciascun anno, non possono essere computati più di 156 contributi giornalieri.
2.2 Con riferimento a quanto chiarito al terzo capoverso del punto 1.1.1 del messaggio n. 1867 del 2020 -
“Se è presente sia contribuzione nella gestione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni sia contribuzione nella gestione artigiani e/o commercianti si utilizzano i criteri di calcolo previsti per la gestione autonoma di ultima iscrizione” - è stata chiesta conferma dell’applicazione dell’articolo 21, comma 2, della legge n. 613 del 1966, secondo il quale qualora il diritto alla prestazione non risulti conseguito nella gestione autonoma di ultima iscrizione ma risulti tuttavia perfezionato in altra forma assicurativa obbligatoria per lavoro autonomo, debba farsi luogo alla concessione della prestazione nella gestione in cui il diritto risulta perfezionato. Tale circostanza può verificarsi in presenza di contribuzione agricola sviluppata nelle Gestioni speciali ART/COM anziché nella Gestione speciale CD/CM stante le più rigide norme previste per quest’ultima gestione dall’art. 5 della legge n. 9 del 1963 (abbattimento dei contributi nella misura massima di 52 settimane in un anno).
Inoltre, al punto 1.1.2 ultimo capoverso dello stesso messaggio, è stato precisato che “nel caso in cui sia presente ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico, insieme alla contribuzione per lavoro agricolo dipendente, contribuzione versata nelle gestioni autonome degli artigiani e dei commercianti, i contributi versati o accreditati relativamente al lavoro agricolo, per periodi anteriori al 1° gennaio 1984, non sono soggetti alla rivalutazione, che trova applicazione soltanto per i trattamenti da liquidare a carico dell'AGO dei lavoratori dipendenti”. Poiché vengono indicate quali gestioni speciali che impediscono tale rivalutazione solo le Gestioni ART e COM è stato chiesto se la rivalutazione operi in presenza di contribuzione versata esclusivamente nella gestione FPLD o FPLD e CD/CM.
Al riguardo si chiarisce che, tenuto conto che gli istituti del cumulo e della totalizzazione non sono preclusi qualora sia maturato, in una delle gestioni coinvolte, un autonomo diritto a pensione, le disposizioni di cui all’articolo 21, comma 2, della legge n. 613 del 1966, ove previsto, sono applicabili.
Secondo quanto illustrato al paragrafo 1 del messaggio 1867 del 2020, ove ai fini della richiesta di cumulo o di totalizzazione siano presenti: totalizzazione siano presenti:
- la contribuzione agricola dipendente + la contribuzione FPLD
- la contribuzione in una o più gestioni speciali autonome
-e la contribuzione di altre gestioni previste dal cumulo o dalla totalizzazione
per la determinazione del pro quota AGO, stante quanto stabilito dalla legge n. 613 del 1966, la valutazione dell’anzianità contributiva agricola utile a pensione deve essere esperita senza operare la rivalutazione dei contributi versati o accreditati relativamente al lavoro agricolo per periodi anteriori al 1° gennaio 1984, secondo il dettato dell’articolo 7, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638; né si provvede al c.d. “storno delle eccedenze” prescritto dall’articolo 7, comma 10, della medesima norma.
Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 17, comma 4, della legge 3 giugno 1975, n. 160 in merito all’accertamento dell’anzianità contributiva utile per il diritto a pensione nella Gestione speciale CD/CM, la rivalutazione in parola non opera nemmeno qualora, tra le gestioni interessate, sia presente esclusivamente tale gestione.
Totalizzazione
Normativa in vigore dal 1° gennaio 2006
Supplementi su pensioni in totalizzazione
(msg.8959/2011)
Da parte di alcune Sedi sono stati chiesti chiarimenti in merito alla disciplina applicabile ai supplementi di pensione in totalizzazione. Al riguardo si fa presente quanto segue.
Con direttiva del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali del 2 marzo 2006 è stato chiarito che “la pensione in totalizzazione costituisce un’unica pensione alla quale si applicano tutti gli istituti di carattere generale, in quanto non espressamente derogati dalla disciplina speciale”.
Pertanto, nel silenzio del legislatore, si ritiene che la disciplina sul supplemento di pensione trovi applicazione anche per le pensioni in totalizzazione.
Ne consegue che il pensionato che, dopo la liquidazione della pensione in totalizzazione, continua a lavorare e a versare contributi in una delle gestioni comprese nel cumulo dei periodi assicurativi potrà chiedere la liquidazione del supplemento sempre che detta gestione preveda nel proprio ordinamento l’istituto del supplemento.
In tale caso il supplemento dovrà essere liquidato secondo le regole della gestione dove risultano accreditati i contributi successivi alla decorrenza della pensione in totalizzazione.
Al contrario, la contribuzione accreditata dopo la liquidazione della pensione in totalizzazione, in una gestione non compresa nel cumulo dei periodi assicurativi, non potrà dare luogo alla liquidazione del supplemento di pensione, venendo a mancare qualsiasi collegamento tra la contribuzione accreditata successivamente alla liquidazione della pensione e una gestione compresa nella pensione in totalizzazione.
Ciò posto, si rappresentano alcune problematiche ricorrenti in tema di supplementi di pensione in totalizzazione e si forniscono i chiarimenti che seguono.
E’ stato chiesto se sia possibile riconoscere un supplemento di pensione in favore di un assicurato che, dopo la liquidazione della pensione in totalizzazione ottenuta totalizzando la contribuzione versata nel FPLD e nella Gestione Separata, intende intraprendere un’attività da lavoro autonomo e versare contributi nella Gestione Speciale per i lavoratori autonomi.
Al riguardo si chiarisce quanto segue.
L’articolo 7, comma 7, della legge 23 aprile 1981, n. 155, prevede il supplemento su pensioni dell’Assicurazione Generale Obbligatoria dei lavoratori dipendenti per contributi versati nelle Gestioni speciali per i lavoratori autonomi.
Come è noto, peraltro, per l’accertamento dell’anzianità assicurativa minima dei tre anni necessaria per includere una gestione nel cumulo dei periodi assicurativi, l’assicurazione generale obbligatoria è stata considerata come una forma pensionistica unitaria sebbene strutturata in più gestioni.
Pertanto, in tali casi, se l’interessato, dopo la decorrenza della pensione in totalizzazione, continua a versare contributi nella Gestione speciale dei lavoratori autonomi avrà diritto, ove ne faccia richiesta con specifica domanda, alla liquidazione del supplemento di pensione in totalizzazione secondo le regole previste dal citato articolo 7, comma 7, della legge 23 aprile 1981, n. 155, per la liquidazione del supplemento su pensioni dell’AGO per contributi versati nelle Gestioni Speciali per i lavoratori autonomi.
Totalizzazione
Normativa in vigore dal 1° gennaio 2006
(circ.69/2006)
La legge 23 agosto 2004, n. 243, recante “Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria”, ha delegato il Governo ad emanare un decreto legislativo contenente norme intese a ridefinire l’istituto della totalizzazione.
In particolare:
- l’art. 1, comma 1, lett. d) ha previsto di rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi estendendone l’operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi.
- l’art. 1, comma 2, lett. o) ha stabilito di ridefinire la disciplina in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi, al fine di ampliare progressivamente le possibilità di sommare i periodi assicurativi previste dalla legislazione vigente, con l’obiettivo di consentire l’accesso alla totalizzazione sia al lavoratore che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età sia al lavoratore che abbia complessivamente maturato almeno quaranta anni di anzianità contributiva, indipendentemente dall’età anagrafica, e che abbia versato presso ogni cassa, gestione o fondo previdenziale, interessati dalla domanda di totalizzazione:
- dal 1° gennaio 2006 almeno sei (D.Lgs.42/2006) anni di contributi secondo quanto chiarito nella direttiva ministeriale del 2 marzo 2006.
- con decorrenza dal 1° febbraio 2008 l’articolo 1, comma 76, lettera a) della legge 24 dicembre 2007, n. 247 ha modificato l’articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006 n° 42 nella parte in cui prevedeva che l’anzianità contributiva minima necessaria per includere una gestione nella totalizzazione dei periodi assicurativi non potesse essere di durata inferiore a sei anni. La nuova disposizione ha ridotto tale requisito minimo a tre anni (con decorrenza dal 1° febbraio 2008) circ.9/2008.
- dal 1° gennaio 2012 l’art. 24, comma 19, della legge 214/2011 ha soppresso all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni e integrazioni, le parole ", di durata non inferiore a tre anni,". Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2012 , è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, ancorché inferiori a tre anni, al fine del conseguimento di un'unica pensione di cui al d. lgs. n. 42 del 2006 e successive modificazioni (circ.35/2012).
Ogni ente presso cui sono stati versati i contributi sarà tenuto pro quota al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo. Tale facoltà è estesa anche ai superstiti di assicurato, ancorché deceduto prima del compimento dell’età pensionabile.
Totalizzazione
Normativa in vigore dal 1° gennaio 2006
Totalizzazione e contributi versati all' estero
(msg.4366/2008)
Con messaggio n. 5188 del 27.02.2007 è stato comunicato che ai fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva necessaria per l’esercizio della facoltà di cumulo di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, devono essere considerati anche i periodi contributivi versati all’estero in Paesi comunitari e in Paesi legati all’Italia da Convenzioni bilaterali di Sicurezza Sociale.
I periodi contributivi esteri devono essere conteggiati a prescindere dal limite di 6 anni (3 anni dal 2008 e almeno un contributo dal 2012) previsto dall’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, rispettando, invece, il minimale di contribuzione per l’accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (1 anno) o dalle singole Convenzioni bilaterali.
Il limite dei 6 anni (3 anni dal 2008 e almeno un contributo dal 2012), infatti, è previsto per la totalizzazione in regime nazionale, mentre per la totalizzazione in regime internazionale restano validi i limiti previsti dalla normativa comunitaria e bilaterale di sicurezza sociale.
Infine è stato evidenziato che, ai fini del raggiungimento dei 6 anni (3 anni dal 2008 e almeno un contributo dal 2012) di contribuzione previsti dall’art. 1, comma 1, del decreto legislativo in oggetto per la totalizzazione in regime nazionale, le Sedi devono considerare esclusivamente la contribuzione italiana.
Con il messaggio n. 654 del 09.01.2008 e la successiva circolare n. 9 del 17.01.2008 è stato comunicato che l’art. 1, comma 76, lettera a), della legge n. 247/07 ha apportato delle modifiche all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 nella parte in cui prevedeva che l’anzianità contributiva minima necessaria per includere una gestione nella totalizzazione dei periodi assicurativi non potesse essere di durata inferiore a sei anni.
Il legislatore ha ridotto tale requisito minimo a tre anni, anche un solo contributo dall'1.01.2012 art. 24, comma 19, della legge 214/2011
Si richiamano, in particolare, per quanto attiene agli aspetti applicativi, i chiarimenti forniti con la circolare n. 9 del 17.01.2008 sulle nuove disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi contributivi.