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Indennità di malattia
Certificato di iscrizione d'urgenza
msg 29676/2007
Per il diritto alla indennità di malattia, nel caso in cui non sussista il requisito delle 51 giornate di lavoro in agricoltura prestate nell’anno precedente l’evento, tale requisito (51 gg.) può essere maturato anche nell’anno in corso prima dell’inizio dell'evento stesso.
Anche per il diritto alla indennità di maternità, nel caso in cui non sussista il requisito delle 51 giornate di lavoro prestate nell’anno precedente l’evento, il requisito si va a ricercare nell’anno in corso prima dell’inizio della astensione dal lavoro.
La certificazione d'urgenza, a modifica di quanto indicato nella circ. 256/1996, in mancanza di iscrizione per almeno 51 giornate negli elenchi nominativi dell'anno precedente, non è più necessaria e l'indennità di malattia può essere erogata, in presenza delle previste 51 giornate prima dell'inizio dell'evento indennizzabile, sulla base degli atti in possesso dell'Istituto e senza dover attendere la pubblicazione degli elenchi trimestrali msg 29676/2007.
L'istituto, infatti, è oggi in grado di rilevare direttamente, fin dal primo anno di attività, le giornate di lavoro effettuate prima dell'evento tutelato. Nel caso in cui il dato relativo alle giornate non sia stato acquisito, potrà richiedersi al lavoratore la presentazione del modello DMAG Sost o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante appunto il numero delle giornate lavorate in agricoltura prima dell'inizio dell'evento indennizzabile, unitamente alla copia della relativa busta paga.