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Assegno emergenziale
Utilizzo della contribuzione correlata ai fini pensionistici
(circ.86/2012)
Il periodo di contribuzione correlata è utile al conseguimento del diritto a pensione, ivi compresa quella di anzianità, per coloro che maturano i requisiti entro il 31/12/2011 nonché per il diritto alla pensione anticipata che ha sostituito a decorrere dal 1° gennaio 2012 la pensione di anzianità, come statuito dall’articolo 24, comma 3, del d.l. n. 201 del 2011 convertito dalla legge n. 214 del 2011. (circolare n. 35 de 2012)
Per coloro che maturano i requisiti per il diritto alla pensione anticipata, si precisa che ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa.
La contribuzione correlata, tenuto conto che è corrisposta a soggetto “in condizione di disoccupazione involontaria”, non è utile ai fini della non riduzione della pensione anticipata per coloro che maturano i requisiti per il diritto a tale trattamento entro il 31 dicembre 2017 con un’età inferiore a 62 anni (circolare n. 35 del 2012, punto 2.1).
Il periodo di corresponsione del solo assegno emergenziale è contrassegnato da un apposito codice contribuzione (cod.317), utilizzato direttamente dall'archivio di Disoccupazione/mobilità in corrispondenza del trattamento informatizzato e da UNEX per l’esposizione del periodo stesso nell’estratto conto degli interessati.