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Volontari del soccorso alpino e speleologico
Beneficiari
Possono astenersi dal lavoro nei giorni in cui svolgono le operazioni di soccorso alpino e speleologico o le relative esercitazioni:
- I lavoratori dipendenti che svolgono attività di volontariato nel Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico del Club Alpino Italiano (CAI). La retribuzione relativa alle giornate di assenza per il soccorso alpino è corrisposta direttamente dal datore di lavoro, il quale ha la facoltà di chiederne il rimborso all'INPS. (circ. n. 60 del 04.03.1993 - circ. 126 del 10.05.1995);
- I lavoratori autonomi, che svolgono la stessa attività di volontariato (circ. n. 60 del 04.03.1993). Per ottenere l’indennità per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro, potranno fare domanda di rimborso al Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale secondo quanto previsto dall’art 3 del Decreto 24.03.1994 n. 379.