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Volontari del soccorso alpino e speleologico
Indennità spettante
DURATA
I lavoratori hanno diritto ad astenersi dal lavoro nel giorno o nei giorni in cui svolgono le operazioni di soccorso alpino e speleologico o le relative esercitazioni, tenendo presente che, se la durata dell'operazione è maggiore delle 8 ore, ovvero si protragga dopo la mezzanotte, hanno diritto al riposo e al rimborso anche nel giorno successivo.
GIORNATE RIMBORSABILI
Sono rimborsabili le sole giornate e ore di effettiva astensione dal lavoro: vanno escluse cioè le ore di lavoro prestate nella giornata prima dell'astensione o comunque effettuate dopo l'operazione di soccorso, nonche' le giornate,di riposo settimanale, festivo, di ferie, del sabato in caso di "settimana corta", ecc..(circ. n. 126 del 10.05.1995)
RETRIBUZIONE
La retribuzione da considerare è quella composta da tutti gli elementi rientranti nel concetto di paga globale giornaliera che viene corrisposta normalmente e in forma continuativa.
Per i lavoratori appartenenti alle categorie per le quali, ai fini assistenziali, vigono i salari medi convenzionali il trattamento economico è quello effettivo.
Ai lavoratori autonomi, che svolgono la stessa attività di volontariato (circ. n. 60 del 04.03.1993). Per ottenere l’indennità per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro, potranno fare domanda di rimborso al Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale secondo quanto previsto dall’art 3 del Decreto 24.03.1994 n. 379.