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Indennità ai collaboratori coordinati e continuativi
La legge 28 giugno 2012 n. 92, recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” (da ora “legge di riforma”), ha dettato nuove norme in materia di mercato del lavoro e di ammortizzatori sociali. (circ.38/2013)
In particolare l’art. 2, commi dal 51 al 56, della legge di riforma ha riconosciuto, a decorrere dal 1° gennaio 2013, una indennità ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l’Inps, che soddisfino “in via congiunta” una serie di requisiti. In merito all’articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 si rammenta che la legge di riforma ha modificato i contenuti di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003. A tale proposito si richiamano sulla tipologia contrattuale in oggetto i chiarimenti interpretativi forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la circolare 29 dell’11 dicembre 2012.
La prestazione è riconosciuta a regime dal 1 gennaio 2013; per il triennio 2013-2015 sono previsti in via transitoria, dal sopracitato art. 2, comma 56, particolari requisiti e finanziamenti integrativi alla misura.