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Modalità di accertamento del diritto alle prestazioni legate al reddito
(circ.62/2009 - msg.21172/2010)
A seguito delle abrogazioni e integrazioni previste dalle disposizioni indicate in oggetto, il comma 8 dell’articolo 35, della legge n. 14 del 2009 risulta così formulato:
“Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni”.
La richiamata disposizione introduce, in merito alle verifiche delle situazioni reddituali incidenti sulle prestazioni collegate al reddito, novità che riguardano il periodo di riferimento dei redditi da considerare ai fini delle prestazioni collegate al reddito e, conseguentemente, la decorrenza delle riliquidazioni dovute a motivi reddituali.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, ai fini del riconoscimento del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito già in pagamento, si tiene conto:
- dei redditi per prestazioni, per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito denominato Casellario centrale dei pensionati), conseguiti nello stesso anno;
- dei redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nell’anno precedente
Dal 1° luglio di ciascun anno, le prestazioni assistenziali e previdenziali collegate al reddito sono erogate in considerazione dei redditi percepiti nell’anno precedente; i medesimi redditi hanno valore per la corresponsione delle prestazioni collegate al reddito fino al 30 giugno dell’anno successivo. Entro il 30 giugno di ciascun anno devono essere comunicati agli enti previdenziali i dati relativi ai redditi dell’anno precedente, rilevanti ai fini del diritto alle prestazioni.
La mancata comunicazione dei dati reddituali comporta la sospensione della prestazione previdenziale o assistenziale in godimento.
In sede di prima liquidazione si tiene conto dei redditi percepiti nell’anno di decorrenza della prestazione pensionistica, dichiarati in via presuntiva.