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Modalità di accertamento del diritto alle prestazioni legate al reddito
Reddito di riferimento per le pensioni con decorrenza da gennaio 2016 in alcuni casi particolari
(msg.5178/2015)
Come è noto, l’articolo 35 del decreto legge 3 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, disciplina le modalità di verifica delle situazioni reddituali incidenti sul diritto e sulla misura delle prestazioni collegate al reddito.
Al riguardo, nel corso del tempo, sono state fornite istruzioni con le circolari n. 62 del 22 aprile 2009, n. 126 del 24 settembre 2010 e con i messaggi n. 21172 del 12 agosto 2010 e n. 30013 del 29 novembre 2010.
In particolare, il suddetto articolo 35 distingue le situazioni in cui la verifica reddituale debba essere fatta al momento del primo riconoscimento della prestazione collegata al reddito, dall’ipotesi in cui tale verifica sia funzionale alla conferma di una prestazione già in pagamento.
Infatti, il comma 9 del citato articolo prevede che “In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell’anno in corso dichiarato in via presuntiva.”
Come chiarito al punto 3 della citata circolare n. 62 del 2009, la disposizione di cui sopra si applica sia ai procedimenti di prima liquidazione di prestazioni di base collegate al reddito (es. assegno sociale, pensioni per invalidi civili, ciechi e sordomuti) sia ai procedimenti di prima liquidazione di prestazioni assistenziali o previdenziali collegate al reddito, che accedono ad una prestazione di base (es. integrazione al trattamento minimo, maggiorazioni sociali che vengono riconosciuti per la prima volta su un trattamento previdenziale liquidato in anni precedenti senza il diritto alle prestazioni accessorie).
Il comma 8 del suddetto articolo, come da ultimo modificato dall’articolo 13, comma 6, lett. a) e b), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, disciplina, invece, i criteri in base ai quali verificare le situazioni reddituali incidenti sulle prestazioni pensionistiche collegate al reddito già in godimento.
In base a tali criteri, la verifica del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito in godimento viene effettuata, a decorrere dal 1° gennaio di ciascun anno (e fino al 31 dicembre del medesimo anno), tenendo conto:
- dei redditi per prestazioni, per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito denominato Casellario centrale dei pensionati), conseguiti nello stesso anno;
- dei redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nell’anno precedente.
Con riferimento all’applicazione del citato comma 8, alcuni dubbi sono stati sollevati in ordine ai casi in cui il titolare di una prestazione collegata al reddito già in godimento o il suo coniuge cessino l’attività di lavoro per acquisire la pensione.
- Casistica n° 1 - In particolare è stato chiesto se, nel caso in cui un titolare di pensione ai superstiti cessa l’attività lavorativa per acquisire la pensione diretta, ai fini della verifica della riduzione della pensione ai superstiti di cui alla tabella F dell’articolo 1, comma 41, della legge n. 335 del 1995, occorrere tener conto sia del reddito da pensione diretta percepita nell’anno in corso sia del reddito da lavoro conseguito nell’anno precedente.
- Casistica n° 2 - Analogamente, è stato domandato se, nel caso in cui il coniuge di un titolare di assegno ordinario di invalidità integrato al trattamento minimo cessa l’attività lavorativa per acquisire la pensione diretta, ai fini dell’integrazione al trattamento minimo dell’AOI, occorre tener conto sia del reddito da pensione diretta percepita dal coniuge nell’anno in corso sia dei redditi da lavoro conseguiti dal coniuge nell’anno precedente.
- Casistica n° 3 - Similmente, è stato chiesto se, nel caso in cui un titolare di assegno ordinario di invalidità integrato al trattamento minimo diviene titolare di pensione ai superstiti a seguito della morte del coniuge, ai fini dell’integrazione al trattamento minimo dell’AOI, occorre tener conto sia del reddito da pensione ai superstiti percepita nell’anno in corso sia dei redditi da lavoro conseguiti dal coniuge nell’anno precedente.
Al riguardo, su richiesta dell’Istituto, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con nota prot. 29/0000076/P del 12 gennaio 2015, ha chiarito che “…articolo 35 del decreto legge 3 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 è finalizzato ad evitare il riconoscimento di prestazioni previdenziali legate al reddito non dovute o dovute in misura inferiore, prendendo come riferimento dati reddituali certi e non presuntivi…In altre parole, il comma 8 si limita a stabilire quale sia il parametro reddituale da prendere in considerazione ai fini del calcolo delle prestazioni legate al reddito a seconda della natura dei redditi percepiti dal beneficiario…Da tale previsione procedurale non può derivare che ai fini della determinazione della prestazione legata al reddito debbano essere sommati i redditi dell’anno precedente con i redditi dell’anno in corso, in quanto ciò porterebbe ad un artificioso incremento dei redditi non giustificato dal tenore letterale della disposizione in esame”.
Pertanto, nel recepire l’indicazione ministeriale sopra riportata, si chiarisce che, ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali collegate al reddito già in godimento, in applicazione del citato comma 8 dell’articolo 35, rileva il maggiore tra il reddito da lavoro dipendente percepito dal beneficiario e/o dal coniuge nell’anno precedente quello di decorrenza della pensione ed il reddito da pensione - liquidata a seguito della cessazione dell’attività di lavoro dipendente o del decesso del coniuge - dell’anno in corso.
Il criterio sopra descritto si applica alle pensioni aventi decorrenza da gennaio 2016.
Modalità di accertamento del diritto alle prestazioni legate al reddito
Sospensione della prestazioni collegate al reddito a seguito di omessa dichiarazione reddituale
(circ.62/2009 - msg.21172/2010)
Si rammenta che l’articolo 15, comma 1, del decreto legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito, con la legge 2 agosto 2009, n.102, ha abrogato i commi 11, 12, e 13 del suddetto articolo 35 che disciplinavano le modalità di presentazione del Red da parte dei pensionati e gli effetti dell’omessa presentazione.
L’articolo 13, comma 6, lett. c) della legge n. 122/2010 ha disciplinato nuovamente il provvedimento di sospensione delle prestazioni collegate al reddito per i soggetti che non dichiarino né all’Amministrazione finanziaria né all’INPS i propri redditi rilevanti ai fini del diritto alle prestazioni in godimento.
Sul punto si fa riserva di istruzioni applicative da fornirsi a seguito del provvedimento da adottarsi in applicazione della citata disposizione con il quale l’Istituto definirà i tempi e le modalità del procedimento di comunicazione.
Modalità di accertamento del diritto alle prestazioni legate al reddito
Criteri di verifica delle situazioni reddituali
(circ.62/2009 - msg.21172/2010)
A seguito delle abrogazioni e integrazioni previste dalle disposizioni indicate in oggetto, il comma 8 dell’articolo 35, della legge n. 14 del 2009 risulta così formulato:
- Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni”.
La richiamata disposizione introduce, in merito alle verifiche delle situazioni reddituali incidenti sulle prestazioni collegate al reddito, novità che riguardano il periodo di riferimento dei redditi da considerare ai fini delle prestazioni collegate al reddito e, conseguentemente, la decorrenza delle riliquidazioni dovute a motivi reddituali.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, ai fini del riconoscimento del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito già in pagamento, si tiene conto:
- dei redditi per prestazioni, per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito denominato Casellario centrale dei pensionati), conseguiti nello stesso anno;
- dei redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nell’anno precedente.
Modalità di accertamento del diritto alle prestazioni legate al reddito
Verifica del reddito in caso di prestazioni legate al reddito già in pagamento
(circ.62/2009 - msg.21172/2010)
A seguito delle modifiche normative illustrate, il diritto alle prestazioni collegate al reddito da corrispondersi dal 1° giugno 2010 deve essere valutato in applicazione della richiamata lettera b) del comma 6, decreto legge n. 78 del 2010 convertito dalla legge n. 122 del 2010.
A seguito delle abrogazioni e integrazioni previste dalle disposizioni indicate in oggetto, il comma 8 dell’articolo 35, della legge n. 14 del 2009 risulta così formulato:
“Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni”.
La richiamata disposizione introduce, in merito alle verifiche delle situazioni reddituali incidenti sulle prestazioni collegate al reddito, novità che riguardano il periodo di riferimento dei redditi da considerare ai fini delle prestazioni collegate al reddito e, conseguentemente, la decorrenza delle riliquidazioni dovute a motivi reddituali.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, ai fini del riconoscimento del diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito già in pagamento, si tiene conto:
- dei redditi per prestazioni, per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito denominato Casellario centrale dei pensionati), conseguiti nello stesso anno;
- dei redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nell’anno precedente
Si forniscono le istruzioni relative agli adempimenti conseguenti all’entrata in vigore delle nuove disposizioni ai quali le sedi territoriali dovranno attenersi in attesa dell’aggiornamento delle procedure.
Assegno sociale e prestazione di invalidità civile
Laddove si verifichi che al titolare di assegno sociale ovvero di una pensione o assegno d’invalidità civile, nel corso dell’anno venga liquidata una nuova prestazione, per la quale sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, incidente sul reddito personale o coniugale, le sedi provvederanno a verificare manualmente il reddito incidente per il diritto.
Per accertare la permanenza dei requisiti, pertanto si dovrà considerare il reddito dell’anno in corso, relativo alla nuova prestazione liquidata a favore del titolare o del coniuge e sommare a tale importo, i redditi conseguiti a titolo diverso, relativi all’anno precedente.
Se l’importo così ottenuto supera il limite massimo di reddito personale o coniugale previsto per il medesimo anno, si procede alla revoca della prestazione e al recupero delle rate riscosse e non dovute, dall’1.6.2010 ovvero dalla decorrenza della nuova prestazione, se successiva.
Si rammenta che per la verifica del diritto al mantenimento dell’assegno sociale, l’importo della nuova prestazione liquidata al titolare ovvero al coniuge, è attribuito, per competenza a partire dall’anno di decorrenza di quest’ultima.
Per le prestazioni d’invalidità civile collegate al reddito, invece, l’importo della nuova pensione liquidata al titolare, rileva dall’anno di corresponsione degli arretrati.
Maggiorazioni
In attesa dell’aggiornamento delle procedure, le sedi devono verificare il diritto alla maggiorazione sociale in funzione dei redditi da pensione del titolare e del coniuge secondo i criteri indicati al punto 2 del messaggio 21172/2010.
Nel caso in cui tali redditi siano incompatibili con il diritto al beneficio, le sedi devono provvedere a ricostituire la pensione inserendo la data di cessazione dal diritto nella sezione decorrenza maggiorazioni, campo “Art.1 L.544/88” del pannello MRCAN31, non anteriore al 1° giugno 2010.
Verifica delle prestazioni per la quale sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati già liquidate
Le sedi territoriali devono verificare se, per effetto delle prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati già liquidate, risultino superati i limiti di reddito previsti per il diritto all’assegno sociale, alle prestazioni di invalidità civile e alla maggiorazione sociale.
La lista delle posizioni da esaminare verrà messa a disposizione nella INTRANET - Processo assicurato-pensionato - Pensioni da verificare - Liste per le sedi - ART 35.
All’esito di detta verifica, le sedi, in conformità con i criteri sopra enunciati, procederanno ad eliminare le prestazioni non più interamente dovute.
L’eliminazione in questione avrà efficacia dalla data di decorrenza delle nuova prestazione pensionistica previdenziale o assistenziale e comunque non anteriore a giugno 2010.
Modalità di accertamento del diritto alle prestazioni legate al reddito
Prima liquidazione di prestazione collegate al reddito
(circ.62/2009 - msg.21172/2010)
Il comma 9 prevede: “In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell’anno in corso dichiarato in via presuntiva.”
Per anno in corso si intende, ovviamente, l’anno solare nel quale ricade la decorrenza della prestazione collegata al reddito.
La disposizione di cui sopra si applica sia ai procedimenti di prima liquidazione di prestazioni di base collegate al reddito, (es. assegno sociale, pensioni per invalidi civili, ciechi e sordomuti) sia ai procedimenti di prima liquidazione di prestazioni assistenziali o previdenziali collegate al reddito, che accedono ad una prestazione di base (es. integrazione al trattamento minimo, maggiorazioni sociali).
La disposizione in esame non si applica per il ripristino di prestazioni collegate al reddito, principali o accessorie, nel caso in cui il relativo diritto, riconosciuto sulla base del reddito presunto e confermato sulla base del reddito effettivo, sia stato successivamente revocato per ragioni reddituali. In tal caso la medesima prestazione può essere riliquidata applicando la disposizione di cui al comma 8 dell’articolo 35 (cfr. paragrafo 4).
Al fine di ottenere la “prestazione di base” ovvero “la prestazione accessoria”, l’interessato, nel momento in cui ha maturato o ritiene di aver maturato il diritto – anche per effetto di variazioni del reddito – è tenuto a presentare una dichiarazione relativa al reddito presunto dell’anno in corso.
La decorrenza delle prestazioni assistenziali e previdenziali collegate al reddito riconosciute in prima liquidazione è determinata, sia per le prestazioni di base che per quelle accessorie, ai sensi delle diverse disposizioni che disciplinano le singole prestazioni.
Il reddito dichiarato in via presuntiva deve essere considerato per il riconoscimento del diritto e della misura della prestazione fino al 30 giugno dell’anno successivo.
Il reddito effettivamente percepito nell’anno di decorrenza della pensione deve essere comunicato dall’interessato, ai sensi del comma 8 dell’articolo 35, secondo le istruzioni applicative fornite al successivo paragrafo 4.