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Somma aggiuntiva (quattordicesima)
Requisiti reddituali e calcolo della somma aggiuntiva
(msg.5662/2014)
La quattordicesima viene erogata sulla base del solo reddito personale, che deve essere inferiore ai limiti sotto riportati, in relazione agli anni di contribuzione.
Somma aggiuntiva (quattordicesima)
Requisiti reddituali e calcolo della somma aggiuntiva
(msg.5662/2014)
La quattordicesima viene erogata sulla base del solo reddito personale, che deve essere inferiore ai limiti sotto riportati, in relazione agli anni di contribuzione.
Redditi influenti
Valutazione dei redditi
Sono da considerare nel computo (vedi rilevanza 26):
- i redditi assoggettabili all'IRPEF, nonchè
- i redditi esenti da imposte e
- quelli soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, compresi
- i redditi conseguiti all'estero o in Italia presso Enti ed organismi internazionali.
Redditi non influenti
Sono invece, per espressa previsione normativa, esclusi (vedi rilevanza 26):
- i trattamenti di famiglia comunque denominati;
- le indennità di accompagnamento;
- il reddito della casa di abitazione;
- i trattamenti di fine rapporto comunque denominati;
- le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Sono altresì da non considerare i redditi:
- delle pensioni di guerra (Circ. 268 del 25 novembre 1991);
- delle indennità per i ciechi parziali e dell'indennità di comunicazione per i sordi prelinguali (Msg. 14878 del 27 agosto 1993);
- dell'indennizzo previsto dalla L. 210 del 25 febbraio 1992 in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati (Circ. 203 del 6 dicembre 2000);
- della somma di 154,94 euro di importo aggiuntivo previsto dalla L. 388 del 23 dicembre 2000 per espressa previsione normativa (Circ. 9 del 16 gennaio 2001);
- dei sussidi economici che i Comuni ed altri Enti erogano agli anziani per bisogni strettamente connessi a situazioni contingenti e che non abbiano caratteristica di continuità (Msg. 362/2000)
Limiti di reddito e calcolo della somma aggiuntiva
Limiti di reddito per l'anno 2019 (2403/2019)
Per il diritto al beneficio viene preso in considerazione il reddito annuo del richiedente; tale reddito, in relazione agli anni di contribuzione, deve essere inferiore ai limiti indicati nella tabella riportata al seguente paragrafo 1.3.
Si rammenta che dal 2017, a parità di contribuzione, gli importi vengono differenziati in base alla fascia di reddito nella quale si inquadra il beneficiario, ossia fino a 1,5 volte il trattamento minimo ovvero fino a 2 volte il trattamento minimo.
Il tetto massimo reddituale, oltre il quale il beneficio non spetta, viene incrementato dell’importo del beneficio, diverso per ciascuna fascia contributiva. Infatti, la c.d. clausola di salvaguardia prevede che, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte ovvero a 2 volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo in parola viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
Si riporta di seguito la tabella dei limiti reddituali per l’anno 2019 calcolati in base all’indice di rivalutazione per l’anno 2019, pari all’ 1,1%.
Anno 2019(TM mensile € 513,01) |
|||||
Anni di contribuzione |
TM annuo x 1,5 (tabella A) |
TM annuo x 2(tabella B) |
|||
Lavoratori dipendenti |
Lavoratori autonomi |
fino a€10.003,70 |
Tra €10.003,71 e €10.104,69 |
Tra €10.104,70 e € 13.338,26 |
Oltre€13.338,26 |
<15 anni (<780 ctr.) |
<18 anni (<936 ctr.) |
€437,00 |
Max €10.440,70 |
€336,00 |
Max €13.674,26 |
Lavoratori dipendenti |
Lavoratori autonomi |
fino a€10.003,70 |
Tra €10.003,71 e €10.129,69 |
Tra€10.020,70 e € 13.338,26 |
Oltre€13.338,26 |
> 15<25 anni (>781<1.300 ctr.) |
> 18<28 anni (>937<1.456 ctr.) |
€546,00 |
Max €10.549,70 |
€420,00 |
Max €13.758,26 |
Lavoratori dipendenti |
Lavoratori autonomi |
fino a€10.003,70 |
Tra €10.003,71 e €10.154,69 |
Tra €10.154,70 e € 13.338,26 |
Oltre €13.338,26 |
> 25 anni (>1.301 ctr.) |
> 28 anni (>1.457 ctr.) |
€655,00 |
Max €10.658,70 |
€504,00 |
Max €13.842,26 |
Limiti direddito per l'anno 2018 (msg.2389/2018)
Per il diritto al beneficio viene preso in considerazione il reddito annuo del richiedente; tale reddito, in relazione agli anni di contribuzione, deve essere inferiore ai limiti indicati nella tabella riportata al seguente paragrafo 1.3.
Dal 2017, a parità di contribuzione, gli importi vengono differenziati in base alla fascia di reddito nella quale si inquadra il beneficiario, ossia fino a 1,5 volte il trattamento minimo ovvero fino a 2 volte il trattamento minimo.
Il tetto massimo reddituale, oltre il quale il beneficio non spetta, viene incrementato dell’importo del beneficio, diverso per ciascuna fascia contributiva. Infatti, la c.d. clausola di salvaguardia prevede che, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte ovvero a 2 volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo in parola viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
Si riporta di seguito la tabella dei limiti reddituali per l’anno 2018 calcolati in base all’indice di rivalutazione previsionale per l’anno 2018, pari all’1,1%.
Anno 2018 (TM mensile € 507,42) |
|||||
Anni di contribuzione |
TM annuo x 1,5 (tabella A) |
TM annuo x 2(tabella B) |
|||
Lavoratori dipendenti |
Lavoratori autonomi |
fino a € 9.894,69 |
Tra €9.894,70 e €9.995,68 |
Tra €9.995,69 e € 13.192,92 |
Oltre €13.192,92 |
< 15 anni (< 780 ctr.) |
< 18 anni (< 936 ctr.) |
€ 437,00 |
Max €10.331,69 |
€ 336,00 |
Max €13.528,92 |
Lavoratori dipendenti |
Lavoratori autonomi |
fino a € 9.894,69 |
Tra €9.894,70 e €10.020,68 |
Tra€10.020,69 e € 13.192,92 |
Oltre €13.192,92 |
> 15 < 25 anni (> 781 < 1.300 ctr) |
> 18 < 28 anni (> 937 <1.456 ctr.) |
€ 546,00 |
Max €10.440,69 |
€ 420,00 |
Max €13.612,92 |
Lavoratori dipendenti |
Lavoratori autonomi |
fino a € 9.894,69 |
Tra €9.894,70 e €10.045,68 |
Tra €10.045,69 e € 13.192,92 |
Oltre €13.192,92 |
> 25 anni (>1.301 ctr.) |
> 28 anni (>1.457 ctr.) |
€ 655,00 |
Max €10.549,69 |
€ 504,00 |
Max €13.696,92 |
Importo della somma aggiuntiva dal 2017 (msg.1366/2017)
Lavoratori dipendenti - Anni di contribuzione |
Lavoratori autonomi - Anni di contribuzione |
Somma aggiuntiva (in euro) - Anno 2017 |
Fino a 1,5 volte il trattamento minimo |
||
Fino a 15 |
Fino a 18 |
437 |
Oltre 15 fino a 25 |
Oltre 18 fino a 28 |
546 |
Oltre 25 |
Oltre 28 |
655 |
Da 1,5 volte a 2 volte il trattamento minimo |
||
Fino a 15 |
Fino a 18 |
336 |
Oltre 15 fino a 25 |
Oltre 18 fino a 28 |
420 |
Oltre 25 |
Oltre 28 |
504 |
La predetta disposizione ha ridefinito la c.d. clausola di salvaguardia prevedendo che, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore ad 1,5 volte ovvero a 2 volte il trattamento del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo in parola viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
Lavoratori dipendenti - Anni di contribuzione |
Lavoratori autonomi - Anni di contribuzione |
Somma aggiuntiva (in euro) - Anno 2007 |
Somma aggiuntiva (in euro) - Anni dal 2008 al 2016 |
Somma aggiuntiva (in euro) - Dal 2017 |
Fino a 1,5 volte il trattamento minimo |
||||
Fino a 15 |
Fino a 18 |
262 |
336 |
437 |
Oltre 15 fino a 25 |
Oltre 18 fino a 28 |
327 |
420 |
546 |
Oltre 25 |
Oltre 28 |
392 |
504 |
655 |
Da 1,5 volte a 2 volte il trattamento minimo |
||||
Fino a 15 |
Fino a 18 |
336 |
||
Oltre 15 fino a 25 |
Oltre 18 fino a 28 |
420 |
||
Oltre 25 |
Oltre 28 |
504 |
Limiti di reddito e calcolo della somma aggiuntiva fino al 2016
La somma aggiuntiva viene erogata in misura tale da non comportare il superamento dei limiti massimi stabiliti.
Il beneficio viene concesso interamente fino ad un limite di reddito uguale a 1,5 volte il trattamento minimo. Oltre tale soglia, l'aumento è corrisposto in misura pari alla differenza tra la somma aggiuntiva e la cifra eccedente il limite stesso (clausola di salvaguardia).
Anni di contribuzione |
Anno 2016 (msg.2831/2016) |
|||||
Lavoratori dipendenti |
Lavoratori autonomi |
TM mensile |
TM annuo |
TM annuo x 1,5 |
Somma aggiuntiva |
Limite massimo |
< 15 anni (< 780 ctr.) |
< 18 anni |
€ 501,89 |
€ 6.524,57 |
€ 9.786,86 |
€ 336,00 |
€ 10.122,86 |
> 15 < 25 anni (> 781 < 1.300 ctr) |
> 18 < 28 anni (> 937 <1.456 ctr.) |
€ 420,00 |
€ 10.206,86 |
|||
> 25 anni |
> 28 anni (> 1.457 ctr.) |
€ 504,00 |
€ 10.290,86 |
Anni di contribuzione |
Anno 2015 (circ.130/2015) |
|||||
Lavoratori dipendenti |
Lavoratori autonomi |
TM mensile |
TM annuo |
TM annuo x 1,5 |
Somma aggiuntiva |
Limite massimo |
< 15 anni (< 780 ctr.) |
< 18 anni |
€ 501,89 |
€ 6.524,57 |
€ 9.786,86 |
€ 336,00 |
€ 10.122,86 |
> 15 < 25 anni (> 781 < 1.300 ctr) |
> 18 < 28 anni (> 937 <1.456 ctr.) |
€ 420,00 |
€ 10.206,86 |
|||
> 25 anni |
> 28 anni (> 1.457 ctr.) |
€ 504,00 |
€ 10.290,86 |
|||
Importi determinati con il coefficiente di perequazione definitivo per l’anno 2015 pari a 0.2% |
Anni di contribuzione |
Anno 2014 |
|||||
Lavoratori dipendenti |
Lavoratori autonomi |
TM mensile |
TM annuo |
TM annuo x 1,5 |
Somma |
Limite |
< 15 anni (< 780 ctr.) |
< 18 anni (< 936 ctr.) |
€ 501,38 |
€ 6.517,94 |
€ 9.776,91 |
€ 336,00 |
€ 10.112,91 |
> 15 < 25 anni (> 781 < 1.300 ctr) |
> 18 < 28 anni (> 937 <1.456 ctr.) |
€ 420,00 |
€ 10.196,91 |
|||
> 25 anni (> 1.301 ctr.) |
> 28 anni (> 1.457 ctr.) |
€ 504,00 |
€ 10.280,91 |
|||
Importi determinati con il coefficiente di perequazione definitivo* per l’anno 2014 pari a 1,1% |
Lavoratori dipendenti |
Lavoratori autonomi |
TM |
TM |
TM annuo |
Somma aggiuntiva |
Limite di reddito massimo |
Anni di contribuzione |
Anno 2013 (msg.10462/2013) |
|||||
≤ 15 anni |
≤ 18 anni |
€ 495,43 |
€ 6.440,59 |
€ 9.660,89 |
€ 336,00 |
€ 9.996,89 |
> 15 ≤ 25 anni |
> 18 ≤ 28 anni |
€ 420,00 |
€ 10.080,89 |
|||
> 25 anni |
> 28 anni |
€ 504,00 |
€ 10.164,89 |
|||
Anni di contribuzione |
Anno 2012 (msg.10575/2012) |
|||||
≤ 15 anni |
≤ 18 anni |
€ 481,00 |
€ 6.253,00 |
€ 9.379,50 |
€ 336,00 |
€ 9.715,50 |
> 15 ≤ 25 anni |
> 18 ≤ 28 anni |
€ 420,00 |
€ 9.796,50 |
|||
> 25 anni |
> 28 anni |
€ 504,00 |
€ 9.883,50 |
|||
Anni di contribuzione |
Anno 2011 (msg.13742/2011) |
|||||
≤ 15 anni |
≤ 18 anni |
€ 467,43 |
€ 6.076,59 |
€ 9.114,89 |
€ 336,00 |
€ 9.450,89 |
> 15 ≤ 25 anni |
> 18 ≤ 28 anni |
€ 420,00 |
€ 9.534,89 |
|||
> 25 anni |
> 28 anni |
€ 504,00 |
€ 9.618,89 |
|||
Anni di contribuzione |
Anno 2010 |
|||||
≤ 15 anni |
≤ 18 anni |
€ 460,97 |
€ 5.992,61 |
€ 8.988,92 |
€ 336,00 |
€ 9.324,92 |
> 15 ≤ 25 anni |
> 18 ≤ 28 anni |
€ 420,00 |
€ 9.408,92 |
|||
> 25 anni |
> 28 anni |
€ 504,00 |
€ 9.492,92 |
Anni di contribuzione |
Anno 2009 |
|||||
≤ 15 anni |
≤ 18 anni |
€ 457,76 |
€ 5.950,88 | € 8.926,32 | € 336,00 |
€ 9.262,32 |
> 15 ≤ 25 anni |
> 18 ≤ 28 anni |
€ 420,00 |
€ 9.346,32 |
|||
> 25 anni |
> 28 anni |
€ 504,00 |
€ 9.430,32 |
Anno di riferimento del reddito
Anno di riferimento del reddito
Anche per la corresponsione della somma aggiuntiva si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell’art. 35 della legge 27 febbraio 2009, n. 14, e successive modifiche.
La verifica reddituale viene pertanto effettuata in maniera differenziata, a seconda si tratti di prima concessione del beneficio, o di corresponsione successiva alla prima.
Nel caso di prima erogazione (rientrano in tale ipotesi tutti coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva), il reddito complessivo da prendere a riferimento è quello dell’anno in corso.
Qualora si tratti di erogazione successiva alla prima, il reddito da prendere a riferimento è così costituito:
- redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni (di seguito denominato Casellario centrale dei pensionati), conseguiti nello stesso anno;
- redditi diversi da quelli di cui al punto precedente conseguiti nell’anno precedente.
Vengono pertanto sempre utilizzati i redditi da prestazione memorizzati nel Casellario centrale dei pensionati al momento dell’elaborazione, riferiti all’anno di erogazione.
Per i redditi diversi, vengono presi in esame quelli dell’anno 2014 ovvero dell’anno 2013. Se tali dati non sono disponibili, vengono utilizzati quelli relativi agli anni precedenti.
Per tale ragione, la somma aggiuntiva viene corrisposta in via provvisoria, e il diritto sarà verificato sulla base della dichiarazione dei redditi definitiva.