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La contribuzione volontaria per gli iscritti all'ex-INPDAI
Sospensione temporanea dell'efficacia dell'autorizzazione
(circ.172/2003)
Come in precedenza accennato, l’accreditamento in favore dell’interessato di contribuzione figurativa, a qualsiasi titolo riconosciuta, ovvero la ripresa di attività che comporti obbligo assicurativo, qualunque sia la forma di previdenza in cui avviene l’assicurazione, si pongono solo come cause di sospensione temporanea di efficacia dell’autorizzazione e non di decadenza dalla facoltà di effettuare versamenti volontari.
Eventuali versamenti eseguiti in corrispondenza di periodi di attività lavorativa comportante obbligo contributivo ovvero in concomitanza con altra tipologia di contribuzione sono perciò indebiti e, come tali, devono essere rimborsati senza rivalutazione monetaria e senza maggiorazione di interessi.
L’autorizzazione alla prosecuzione volontaria riprende efficacia con decorrenza immediatamente successiva alla data finale del periodo di accredito figurativo ovvero dell’attività lavorativa nuovamente interrotta.
Ovviamente, si pone come motivo di perdita definitiva dell’efficacia, l’acquisizione della titolarità di un trattamento pensionistico diretto, con conseguente annullamento e rimborso delle contribuzioni volontarie relative a periodi successivi alla decorrenza della pensione.