La contribuzione volontaria
Domanda di pensione respinta ed autorizzazione ai VV
(circ.51/1984)
La domanda di pensione respinta vale come domanda di autorizzazione alla prosecuzione vololntaria (vedi parte seconda punto 1 della circolare 51/1984).
La contribuzione volontaria
Contribuzione volontaria e mobilità o ASpI
(msg.20286/2012)
Nella circolare n.50 del 17/4/2008 al punto 6, paragrafo 3, tra i chiarimenti normativi illustrati, si ricordava al, che:
“La domanda di prosecuzione volontaria presentata in costanza di indennità di disoccupazione deve essere accolta". La circolare n. 146 DSEAD - n. 341 C. e V. del 9 luglio 1973 (v. punto 12.4) specifica infatti che tali domande devono essere definite positivamente, in quanto tale indennità si pone come semplice causa di sospensione del versamento dei contributi volontari e non come causa di preclusione all’autorizzazione (art.7, comma 4, DPR 31/12/1971, n. 1432).
In tali ipotesi, pertanto, ferma restando la decorrenza dell’autorizzazione al primo sabato successivo alla relativa domanda, la possibilità di proseguire volontariamente la contribuzione può riguardare i soli periodi precedenti o successivi a quello di disoccupazione indennizzata.
In sintesi, la decorrenza giuridica dell'autorizzazione può collocarsi in un periodo coperto da contribuzione figurativa per disoccupazione, mentre la decorrenza dei pagamenti deve necessariamente corrispondere ad un periodo di assenza di contribuzione.
Considerato peraltro che in base alle norme emanate con la legge 23 luglio 1991, n.233, l'indennità di mobilità è regolata dalla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui all'art. 37 della L. 88/1989, la stessa non costituisce causa ostativa al rilascio dell'autorizzazione.
In analogia a quanto previsto per le domande presentate durante i periodi di disoccupazione indennizzata, anche le istanze prodotte da soggetti in mobilità devono essere pertanto definite positivamente, ferma restando la possibilità di effettuare versamenti volontari per i soli periodi precedenti o successivi a quello di mobilità.”
E’ stato segnalato a questa Direzione che, malgrado quanto ribadito nella citata circolare, non sono state accolte domande di autorizzazione ai versamenti volontari con la motivazione che il richiedente era in stato di mobilità o di disoccupazione.
Pertanto , le sedi il cui comportamento ha disatteso precise disposizioni in materia dovranno immediatamente rivedere le autorizzazioni ai versamenti volontari respinte ed accoglierle con la decorrenza originaria se il motivo della reiezione era fondato sullo stato di mobilità o disoccupazione del richiedente.
Ovviamente, il versamento dei contributi volontari potrà essere eseguito solo per periodi non coperti da contribuzione figurativa per mobilità o disoccupazione.
La contribuzione volontaria
Versamenti volontari ed indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale
(circ.91/2010)
I periodi di godimento dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale sono utili, come stabilito al punto 5.4 della Circolare n. 20 del 21 Gennaio 2002, per il conseguimento dei requisiti di assicurazione e contribuzione per il diritto a pensione, da computare nell'ambito della Gestione degli esercenti attività commerciali e possono quindi essere assimilati a contribuzione figurativa utile per il diritto a pensione.
Ne consegue che la contribuzione volontaria versata contemporaneamente ai periodi di godimento dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale è indebita, in quanto coincidente con periodi già coperti da contribuzione figurativa, e deve essere rimborsata, come disposto al punto 9 della Circolare n. 312 del 3 agosto 1972.
La contribuzione volontaria
Lavori socialmente utili e contribuzione volontaria
(circ.91/2010)
Come noto, secondo l’art. 8, comma 19, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 i periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno di cui al comma 3 del medesimo articolo sono efficaci ai soli fini dell'acquisizione del diritto a pensione.
Si tratta, nello specifico, dei periodi decorrenti dal 1° agosto 1995, posto che ai periodi compresi entro il 31 luglio 1995 è riconosciuta la copertura figurativa di cui all’art. 7, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, utile sia ai fini del diritto che della misura della pensione.
L’art. 8, comma 19, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 stabilisce altresì che i periodi in argomento possano essere riscattati ai fini della misura della pensione “ai sensi della normativa vigente in materia, con particolare riguardo agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184”.
Per effetto del rinvio operato dall'art. 8, comma 19, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 a disposizioni che disciplinano l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, si è posta la necessità di chiarire quale dovesse essere la tipologia della contribuzione di copertura dei predetti periodi di attività: mediante il riscatto, in tal senso disponendo il D.Lgs. 468/1997, attraverso versamenti volontari, per il rinvio operato dal medesimo decreto agli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, ovvero se la copertura contributiva potesse avvenire ricorrendo all’esercizio, in alternativa, di entrambe le facoltà.
In merito a quanto precede, su conforme parere del Ministero del Lavoro, si chiarisce che la copertura assicurativa dei periodi in argomento è possibile avvalendosi delle due diverse modalità (riscatto o versamenti volontari).
Per quanto riguarda alla copertura contributiva mediante riscatto si rinvia alla circ. n. 33 del 5 marzo 2010.
Per quanto attiene la copertura mediante versamenti volontari, la stessa è possibile per i soli periodi di lavoro socialmente utile collocati dalla decorrenza dalla relativa autorizzazione (1° sabato successivo alla domanda), rilasciata sulla base dei medesimi requisiti contributivi ed applicando gli stessi criteri previsti per la generalità delle autorizzazioni alla prosecuzione volontaria, compresa la facoltà di cui all’art. 6, comma 1, del DLgs. n. 184/1997, esercitabile relativamente ai periodi di LSU collocati nel semestre antecedente la domanda, se privi di copertura assicurativa.
Si precisa che i periodi di lavoro socialmente utile vanno esclusi sia ai fini della verifica del requisito contributivo necessario all’autorizzazione, sia dalla base di calcolo del contributo volontario.
Nulla deve intendersi modificato in merito a criteri e modalità di versamento dei contributi volontari ed ai normali termini di decadenza.
In deroga ai criteri di carattere generale di cui all’art. 6, comma 2, del DLgs. n. 184/1997, i versamenti volontari in esame sono compatibili con la concomitante contribuzione figurativa, riconosciuta ai soli fini del diritto a pensione, ed esplicano effetti ai fini della misura della prestazione.
Tenuto conto della specificità di tale contribuzione volontaria, l’autorizzazione ha efficacia a tempo determinato, in quanto il suo rilascio e la sua validità sono subordinati ai periodi di impegno nelle attività di lavori socialmente utili per i quali è erogato l'assegno.
Gli interessati, pertanto, non potranno avvalersi di tale autorizzazione per l’eventuale copertura di periodi non rientranti nel campo di applicazione del DLgs. n. 468/1997.
Le eventuali autorizzazioni alla prosecuzione volontaria, rilasciate in epoca antecedente la pubblicazione della presente circolare per copertura di periodi di lavoro socialmente utile, devono essere considerate validamente concesse, purché la relativa decorrenza non sia anteriore al 23 gennaio 1998, data di entrata in vigore del DLgs. n. 184/1997, con i limiti di efficacia già indicati.
Nell’ipotesi in cui dette autorizzazioni siano state rilasciate con decorrenza precedente a tale ultima data, si dovrà procedere alla posticipazione di tale decorrenza, fissandola al 24 gennaio 1998, primo sabato successivo alla data di entrata in vigore della norma in trattazione
La contribuzione volontaria
Compatibilità con il lavoro occasionale (voucher)
(circ.91/2010)
Il D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, e s.m.i., ha disciplinato negli artt. 70-74 le prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti, stabilendo al comma 4 dell’art. 72, che la contribuzione relativa affluisca alla Gestione Separata oppure, nel caso di prestazioni rese nell’ambito dell’impresa familiare, ai sensi del comma 4 bis dell’art. 72, al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.
Il comma 2 dell’art. 6 del D.Lgs. 30 aprile 1997 n. 184, dispone che non possa essere ammessa contribuzione volontaria per contestuali periodi di previdenza obbligatoria per lavoratori dipendenti, pubblici e privati, lavoratori autonomi e liberi professionisti.
La natura della prestazione di carattere accessorio, delineata nella norma che la disciplina quale attività lavorativa che configura rapporti di natura meramente accessoria e occasionale, esclude che i lavoratori interessati possano essere ricompresi nelle categorie individuate dal comma 2 dell’art. 6 del D.Lgs. 30 aprile 1997 n. 184 e pertanto non si ravvisa incompatibilità tra prosecuzione volontaria e contribuzione proveniente da lavoro occasionale accessorio, affluita alla Gestione Separata o al Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti.