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Contribuzione volontaria ad integrazione per i lavoratori agricoli
Modalità e termini di versamento del contributo
(circ.105/1985)
Circa le modalità e i termini per il versamento dei contributi integrativi nulla è mutato rispetto alla disciplina dettata dall'art.4 del DPR 1432/1971, per cui si fa rinvio alle disposizioni impartite in materia.
Contribuzione volontaria ad integrazione per i lavoratori agricoli
Importo del contributo volontario
Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato
In conformità alla disposizione di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 1432/1971 e successive modificazioni, l’importo del contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti volontari ad integrazione.
Pertanto i contributi integrativi vanno commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale va applicata l’aliquota IVS vigente nel settore.
In conformità all’articolo 4 del D.P.R. n. 1432/1971 e successive modificazioni, l’importo del contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate annue, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti volontari ad integrazione.
Pertanto, i contributi integrativi sono commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale deve essere applicata l’aliquota IVS vigente nel settore che, per l’anno 2018, per il FPLD è pari al 28,90%, di cui il 28,79% come quota pensione e lo 0,11% come aliquota base (cfr.lacircolare n. 44 del 9 marzo 2018).
Si fa presente che, per effetto dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non trova più applicazione l’articolo 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, in forza del quale i contributi erano dovuti in rapporto alle retribuzioni medie convenzionali, come già previsto dall’articolo 4 del decreto legislativo n. 146/1997, nei casi in cui le stesse non fossero superate dal salario contrattuale; sull’argomento si rimanda a quanto esposto con la circolare n. 57 del 14 aprile 2006.
Anno |
Autorizzati e coefficienti di riparto |
Aliquota Base |
Quota Pensione |
Totale IVS |
Riferimento Normativo |
---|---|---|---|---|---|
2019 |
prima e dopo il 31 dicembre 1995 |
0,11% 0.003807 |
28,79% 0,996193 |
28,90% 1,000000 |
|
2018 |
prima e dopo il 31 dicembre 1995 |
0,11% 0.003807 |
28,79% 0,996193 |
28,90% 1,000000 |
|
2015 |
prima e dopo il 31 dicembre 1995 |
0,11% |
28,19% |
28,30% |
|
2014 |
prima e dopo il 31 dicembre 1995 Coefficienti di riparto |
0,11% 0,003915 |
27,99% 0,996085 |
28,10% 1,000000 |
|
2013 |
prima e dopo il 31 dicembre 1995 Coefficienti di riparto |
0,11 0,003943 |
27,79 % 0,996057 |
27,90% 1,000000 |
Piccoli coloni e compartecipanti familiari
L’articolo 1, comma 785, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha autenticamente interpretato il comma 4 dell’articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, nel senso che, per i soggetti di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dall’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con decreto direttoriale 10 maggio 2018, ha determinato le retribuzioni medie giornaliere valevoli per il corrente anno. Tali retribuzioni sono utilizzabili soltanto nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, limitatamente ai quali continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati anno per anno e per ciascuna provincia.
Le aliquote contributive che devono essere applicate sono quelle per gli operai a tempo determinato, sopra specificate, per l’anno 2019.
Si riporta, in allegato, la tabella da utilizzare per i contributi volontari ad integrazione, relativa ai piccoli coloni ed ai compartecipanti familiari. Tale tabella nella colonna “retribuzione” reca la retribuzione imponibile giornaliera determinata dal predetto decreto direttoriale (Allegato n. 1).
Le aliquote contributive che devono essere applicate sono quelle per gli operai a tempo determinato, sopra specificate, per l’anno 2018.
Si riporta, in allegato, la tabella da utilizzare per i contributi volontari ad integrazione relativa ai piccoli coloni ed ai compartecipanti familiari. Tale tabella nella colonna “retribuzione” reca la retribuzione imponibile giornaliera determinata dal predetto decreto direttoriale (allegato n. 1).
Le retribuzioni medie giornaliere sono quelle determinate dal Ministero competente con Decreto Direttoriale ribadendo che queste sono utilizzabili soltanto nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, limitatamente ai quali continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati, anno per anno e per ciascuna provincia.
Le aliquote contributive che devono essere applicate sono quelle per gli operai a tempo determinato
Aliquota contributiva | Riferimento normativo | ||
---|---|---|---|
Salari medi convenzionali anno 2018 | 28,90% | Circ.83/2018 | |
Salari medi convenzionali anno 2015 | 28,30% | Circ.132/2015 | |
Salari medi convenzionali Anno 2014 | 28,10% | ||
Salari medi convenzionali Anno 2013 | 27,90% |
Contribuzione volontaria ad integrazione per i lavoratori agricoli
Termini per la presentazione della domanda
(circ.105/1985)
Come precisato in premessa, resta tuttora in vigore la norma di cui all' art. 4, 2 comma, del D.P.R. n.1432/1971, la quale dispone che la domanda di autorizzazione deve essere presentata entro i 12 mesi successivi alla data dell' ultimo giorno di pubblicazione degli elenchi. Occorre tener presente, peraltro, che negli elenchi degli operai agricoli a tempo indeterminato sono riportati soltanto i nominativi dei lavoratori, la durata del rapporto di lavoro e i dati identificativi delle aziende senza alcuna indicazione dei dati occupazionali e retributivi. Di tali dati i lavoratori in questione hanno cognizione soltanto attraverso la certificazione annuale che il Servizio per i Contributi Agricoli Unificati, ai sensi dell' art. 4 del decreto interministeriale 2 giugno 1982, e' tenuto ad inviare, entro il 31 maggio dell' anno successivo a quello di riferimento, ai lavoratori medesimi e agli Enti previdenziali. Per gli operai agricoli a tempo indeterminato il termine dei 12 mesi previsto dal citato art. 4, 2 comma, del D.P.R. n.1432/1971 deve farsi, pertanto, decorrere dalla data di invio della predetta certificazione annuale da parte degli Uffici C.A.U. E' da tener presente, tuttavia, che ai lavoratori di cui trattasi e' consentito presentare la domanda di integrazione anche prima di ricevere la certificazione annuale, allegando alla domanda medesima il mod. Acc. 1/OTI-sost. di cui alla circolare n.19002 R.C.V. - n.53594 AGO n. 11405 O/132 del 9 luglio 1983 (10).
Contribuzione volontaria ad integrazione per i lavoratori agricoli
Modalità di calcolo dell'importo
(circ.105/1985)
Anche per quanto riguarda l' importo del contributo integrativo resta ferma la disposizione di cui all' art.4, 3 comma, del D.P.R. n.1432/1971 la quale stabilisce che detto importo e' pari a quello del contributo agricolo obbligatorio vigente nell'anno cui si riferiscono i versamenti ad integrazione.
(circ.101/2013) Come é noto, in conformità alla disposizione di cui all’art.4 del D.P.R. n.1432/1971 e successive modificazioni, l’importo del contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell’anno cui si riferiscono i versamenti volontari ad integrazione.
Pertanto i contributi integrativi vanno commisurati all’imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale va applicata l’aliquota IVS vigente nel settore che:
- per l’anno 2013, risulta essere: Fondo pensioni Lavoratori dipendenti 27,79% più quota base 0,11%. (cfr. circolare n.13 del 28 gennaio 2013).
- per l’anno 2016, risulta essere: Fondo pensioni Lavoratori dipendenti 28,39% + quota base 0,11% = 28,50%. (cfr. circolare n.17 del 29 gennaio 2016).
Si fa presente che, per effetto dell’art. 1, comma 4 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2 convertito nella Legge 11 marzo 2006, n. 81, non trova più applicazione l’art. 28 del DPR 27 aprile 1968, n. 488, in forza del quale i contributi erano dovuti in rapporto alle retribuzioni medie convenzionali, come già previsto dall’art. 4 del D.lgs 146/1997, nei casi in cui le stesse non fossero superate dal salario contrattuale; sull’argomento si rimanda a quanto esposto con circolare n. 57 del 14 aprile 2006.
Piccoli coloni e compartecipanti familiari (circ.101/2013)
Il comma 785 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha autenticamente interpretato l'art. 1, comma 4 del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2 convertito nella Legge 11 marzo 2006, n. 81, nel senso che per i soggetti di cui all’articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dall’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n.488.
Le retribuzioni medie giornaliere sono quelle determinate dal Ministero competente con Decreto Direttoriale ribadendo che queste sono utilizzabili soltanto nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, limitatamente ai quali continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati, anno per anno e per ciascuna provincia.
Le aliquote contributive che devono essere applicate sono quelle per gli operai a tempo determinato.
Anno 2016
Si riportano, quindi, di seguito le retribuzioni medie giornaliere, determinate dal Ministero competente con Decreto Direttoriale del 12 maggio 2016 e valevoli per il corrente anno, ribadendo che queste sono utilizzabili soltanto nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari, limitatamente ai quali continuano a trovare applicazione i salari medi convenzionali determinati, anno per anno e per ciascuna provincia.
Le aliquote contributive che devono essere applicate sono quelle per gli operai a tempo determinato, sopra specificate, per l’anno 2016.
Si riporta, in allegato, la tabella da utilizzare per i contributi volontari ad integrazione, relativa ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, tenendo presente che nella colonna “retribuzione”, è indicata la retribuzione giornaliera imponibile determinata dal decreto direttoriale in premessa (allegato 1).
Per gli operai a tempo indeterminato nei cui confronti l'art. 14, penultimo comma, della legge 26 febbraio 1982, n.54, ha stabilito che i contributi e le prestazioni previdenziali sono calcolati sulla base delle retribuzioni effettivamente percepite, l' importo del contributo integrativo giornaliero sara' , invece, determinato direttamente dalle Sedi che rileveranno le retribuzioni in questione dalle certificazioni annuali del Servizio C.A.U. o dagli eventuali modd. ACC 1/OTI-Sost allegati alle domande di integrazione.
Ai fini del calcolo del contributo occorre:
- determinare l'ammontare della retribuzione in misura intera complessivamente percepita dal lavoratore nell' anno (dal computo deve essere, quindi, esclusa la retribuzione in misura ridotta);
- dividere l'ammontare predetto per il numero delle giornate retribuite in misura intera nell' anno;
- applicare alla retribuzione media giornaliera cosi' determinata l'aliquota I.V.S. vigente nel settore agricolo.
Contribuzione volontaria ad integrazione per i lavoratori agricoli
(circ.105/1985)
L' art. 7, comma 13, del D.L. 12 settembre 1983, n,463, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n.638, dispone che "i lavoratori agricoli che non raggiungono nell' anno il numero minimo di 270 contributi obbligatori giornalieri, possono effettuare versamenti volontari per l' assicurazione obbligatoria per l' invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ad integrazione di quelli effettivi e figurativi fino a concorrenza del predetto numero".
La norma sostituisce il primo comma dell' art. 4 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, rispetto al quale introduce le seguenti innovazioni:
- La possibilità di effettuare i versamenti integrativi e' espressamente limitata ai soli fini dell' assicurazione per l' invalidità, la vecchiaia e i superstiti. Pertanto, non sono più consentiti i versamenti integrativi per l' assicurazione contro la tubercolosi. Si e' operato in materia un allineamento con la disposizione di cui all' art. 4 del D.L. 29 luglio 1981, n.402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n.537, la quale aveva già soppresso la facoltà di proseguire volontariamente nella predetta assicurazione Tbc.
- I limiti per l' integrazione, già fissati in 104 giornate annue per gli uomini e 70 per le donne, sono elevati a 270 giornate annue per tutti indistintamente i lavoratori interessati. Con ciò si e' inteso adeguare i vecchi limiti al nuovo minimo di contribuzione annua che il 7 comma del citato art.7 della legge n.638 prescrive per il conseguimento del diritto a pensione da parte dei lavoratori agricoli. Inoltre c' e' da sottolineare che mentre per la verifica dei vecchi limiti si faceva riferimento, ai fini del calcolo delle giornate da ammettere ad integrazione, alla sola contribuzione obbligatoria, ora nel computo del parametro di 270 giornate annue sono presi in considerazione, agli stessi fini, sia i contributi obbligatori che quelli figurativi. La norma in esame ha vigore dal 1 gennaio 1984 e trova quindi applicazione per i versamenti volontari ad integrazione relativi agli anni solari dal 1984 in poi. Restano tuttora in vigore le disposizioni dettate dai commi 2, 3 e 4 del richiamato art.4 del DPR n. 1432/1971 per quanto concerne i termini, l' importo e le modalità di pagamento dei contributi integrativi e la valutazione dei contributi stessi ai fini pensionistici.