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Donazione midollo osseo
Misura dell'indennità
(circ.97/2006)
Come premesso, l’indennità spettante al donatore per le assenze (giornaliere e/o orarie) correlate alla procedura della donazione deve essere equivalente alla “normale retribuzione”, ossia alla retribuzione che gli sarebbe stata corrisposta qualora avesse prestato la normale attività lavorativa.
In particolare, l’indennità deve essere corrisposta per le giornate di degenza necessarie al prelievo, a prescindere dalla quantità di sangue midollare donato, nonché per le giornate di convalescenza che, successivamente, sono necessarie ai fini del completo ripristino dello stato fisico del donatore.
L’indennità spetta, inoltre, per le ore di permesso occorrenti agli accertamenti ed ai prelievi preliminari di cui al comma 1, dell’art. 5 (v. punto 1, della presente circolare), anche nel caso in cui a tali atti non abbia fatto seguito la donazione.
La misura dell’indennità va determinata sulla base dei criteri con i quali si determina la retribuzione corrisposta ai lavoratori per le assenze dal lavoro previste in caso di donazione di sangue; a tal fine trovano applicazione le istruzioni fornite al punto 4 della circolare n. 25 del 5 febbraio 1981- 134367 A.G.O.
Pertanto, relativamente alle donazioni effettuate successivamente al 16 marzo 2001 (data di entrata in vigore della L. 52/2001), devono ritenersi modificate le disposizioni di cui al punto 3 della circolare n. 192 del 7 ottobre 1996, che prevedevano l’erogazione dell’indennità di malattia per le giornate di ricovero e convalescenza a seguito di prelievo di cellule staminali, midollari e periferiche a scopo di infusione per successivi trapianti.