Home Contribuzione Figurativa Accreditabile a domanda Congedo per malattia del bambino Pensioni Prestazioni legate al reddito Maggiorazioni sociali Legge 448/2001 - Milione Requisiti anagrafici
- Dettagli
- Visite: 14632
Maggiorazione sociale legge 448/2001 - Milione
Requisiti anagrafici
(circ.17/2002)
L’interessato deve avere 70 anni di età. Per gli infrasettantenni:
- l’età viene ridotta, fino ad un massimo di 5 anni (da 70 a 65 anni), di un anno ogni 5 anni di contribuzione, o frazione pari o superiore a due anni e mezzo (per la riduzione dell’età si considera tutta la contribuzione del soggetto utile per il diritto o se più favorevole utile per la misura; per i titolari di pensioni ai superstiti vengono utilizzati i contributi del dante causa). L'anzianità contributiva è tutta quella che fa capo al soggetto, utilizzata o utilizzabile anche per i supplementi (vedi circolare 44/2002).In caso di titolarità di pensione diretta e di pensione ai superstiti, qualora il reddito posseduto consenta il diritto all’incremento in parola, l’età ridotta a partire dalla quale deve essere concesso il beneficio è quella più favorevole ottenuta computando separatamente la contribuzione fatta valere per la pensione diretta dal soggetto interessato ovvero dal dante causa per la pensione ai superstiti.(circolare 44/2002), Nel caso di pensioni liquidate in regime internazionale deve essere considerata utile anche la contribuzione estera presa in considerazione ai fini del diritto alla pensione stessa;
- per le prestazioni assistenziali non esiste contribuzione relativa alla prestazione e al fine della riduzione dell’età deve essere presa in considerazione tutta la contribuzione (obbligatoria, figurativa, volontaria e da riscatto), a condizione che non abbia dato luogo ad un trattamento pensionistico "previdenziale", fatta valere dal pensionato nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni dei lavoratori autonomi ovvero in una forma esclusiva o sostitutiva dell’assicurazione generale obbligatoria (circ. 44/2002);
- l’aumento spetta a partire dai 60 anni di età per gli invalidi civili totali, sordomuti, ciechi assoluti, titolari di prestazione INVCIV, e per i titolari di pensione di inabilità ex lege 222/1984 indipendentemente dall’anzianità contributiva posseduta (circ.44/2002).
Settimane di riduzione | Anni di riduzione dell'età | Età dalla quale spetta l'aumento |
---|---|---|
Fino a 129 | 0 | 70 |
da 130 fino a 389 | 1 | 69 |
da 390 fino a 649 | 2 | 68 |
da 650 fino a 909 | 3 | 67 |
da 910 fino a 1169 | 4 | 66 |
da 1170 in poi | 5 | 65 |
Per la riduzione dell’età si considera tutta la contribuzione del soggetto; a tal fine viene utilizzato il valore maggiore tra la somma dei contributi contenuti in GP1AV08 e in GP1AV09 (versamenti volontari utili per il diritto) e il numero di contributi contenuto in GP2BN02. Al valore prescelto vengono aggiunte le settimane relative ai supplementi, memorizzate in GP2BE06.