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Maggiorazione sociale legge 448/2001 - Milione
Riconoscimento dell'“incremento al milione” dal compimento del diciottesimo anno di età nei confronti dei soggetti invalidi civili totali, sordi o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222
(Circ.107/2020)
La sentenza della Corte Costituzionale n. 152 del 23 giugno 2020 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nella parte in cui, con riferimento agli invalidi civili totali, dispone che l’incremento sia concesso “ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni”e non anche “ai soggetti di età superiore a diciotto anni”.
La citata norma infatti riconosceva un incremento del trattamento pensionistico fino a 516,46 euro al mese per tredici mensilità (c.d. “incremento al milione”) ai titolari di pensione di inabilità (invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi) o di pensione di inabilità di cui alla legge n. 222/1984, non prima del compimento del sessantesimo anno di età.
Secondo la Corte Costituzionale il requisito anagrafico di sessanta anni è irragionevole e discriminatorio perché il soggetto totalmente invalido, pur se di età inferiore ai sessanta anni, si trova in una situazione che non è certo meritevole di minor tutela rispetto a quella in cui si troverebbe al compimento del sessantesimo anno di età.
In applicazione di tale pronuncia, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, prevede, all’articolo 15, che: “Con effetto dal 20 luglio 2020 all'articolo 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole “di età pari o superiore a sessanta anni” sono sostituite dalle seguenti: “di età superiore a diciotto anni”.
1. Diritto alla maggiorazione per le prestazioni assistenziali agli invalidi civili totali, ciechi civili assoluti e sordi (pensioni di inabilità). Importi e limiti di reddito
A decorrere dal 20 luglio 2020, agli invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordi titolari di pensione di inabilità è riconosciuta d’ufficio una maggiorazione economica tale da garantire un reddito complessivo pari, per il 2020, a 651,51 euro per tredici mensilità.
Requisiti anagrafici
Il diritto alla maggiorazione è riconosciuto a tutti i titolari di pensione di inabilità, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, che hanno compiuto diciotto anni.
Requisiti reddituali
Per avere diritto al beneficio sono necessari i seguenti requisiti reddituali (importi 2020):
- il beneficiario non coniugato deve possedere redditi propri non superiori a 8.469,63euro (pari all’importo massimo moltiplicato per tredici mensilità);
- il beneficiario coniugato (non effettivamente e legalmente separato) deve possedere:
- redditi propri di importo non superiore a 8.469,63 euro;
- redditi cumulati con quello del coniuge di importo annuo non superiore a 14.447,42 euro.
Se entrambi i coniugi hanno diritto all’incremento, questo concorre al calcolo reddituale. Pertanto, nel caso in cui l’attribuzione del beneficio a uno dei due comporti il raggiungimento del limite di reddito cumulato, nulla è dovuto all’altro coniuge. Se invece il limite non viene raggiunto, l’importo dell’aumento da corrispondere a un coniuge deve tener conto del reddito cumulato comprensivo dell’aumento già riconosciuto all’altro.
Ai fini della valutazione del requisito reddituale concorrono i redditi di qualsiasi natura, ossia i redditi assoggettabili ad IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata, i redditi tassati alla fonte, i redditi esenti da IRPEF, sia del titolare che del coniuge.
Al contrario non concorrono al calcolo reddituale i seguenti redditi: il reddito della casa di abitazione, le pensioni di guerra, l’indennità di accompagnamento, l’importo aggiuntivo di 300.000 lire (154,94 euro) previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i trattamenti di famiglia, l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati.
2. Incremento della pensione di inabilità di cui alla legge 12 giugno 1984, n.222
In forza dell’articolo 38, comma 4, della legge n. 448/2001, come modificato dall’articolo 15 del decreto-legge n. 104/2020, ai titolari di pensione di inabilità di cui all’articolo 2 della legge n. 222/1984, di età superiore a diciotto anni, è riconosciuto un incremento per tredici mensilità della misura della maggiorazione sociale di cui all’articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, fino a garantire un reddito mensile proprio pari a 516,46 euro al mese (c.d. incremento al milione), a condizione che non si superino i limiti di reddito, personale e cumulato con quello del coniuge, fissati dal comma 5 del medesimo articolo 38.
2.1 Domanda
Considerato che l’articolo 38, comma 4, della legge n. 448/2001 prevede l’applicazione dell’incremento di cui all’articolo 38, comma 1, alla maggiorazione di cui alla legge n. 544/1988 che, ai sensi dell’articolo 1, comma 10, della medesima legge, può essere riconosciuta solo a domanda, gli interessati di età inferiore ai sessanta anni, ricorrendo i prescritti requisiti, devono presentare istanza per ottenere congiuntamente la maggiorazione ed il relativo incremento, secondo le consuete modalità.
2.2 Decorrenza
Il beneficio viene attribuito dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, sempreché ricorrano le condizioni reddituali e il compimento dell’età stabilita dalla disposizione.
Si precisa che la decorrenza non può comunque essere anteriore al 1° agosto 2020.
Per i titolari di pensione di inabilità che presentino la domanda di beneficio entro il 9 ottobre 2020, può essere riconosciuta la decorrenza dal 1° agosto 2020, ove espressamente richiesto.
Con riferimento agli aspetti non disciplinati con la presente circolare si rinvia alle circolari e ai messaggi pubblicati dall’Istituto in materia, ove compatibili.
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Residenti all'estero
(circ.168/2002)
Per i residenti all’estero, titolari di pensione liquidata sia in regime autonomo che in regime internazionale, si ribadisce la validità del criterio comunemente adottato ai fini reddituali, secondo il quale sono da considerare anche i redditi conseguiti all’estero, che, se fossero prodotti in Italia, sarebbero considerati rilevanti ai fini dell’applicazione della norma in oggetto.
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Titolari di pensione in regime internazionale
(circ.168/2002)
Ai fini dell’anticipazione del requisito anagrafico di settanta anni richiesto dalla norma per i titolari di pensione in regime internazionale diversa dalla pensione di inabilità, deve essere considerata utile anche la contribuzione estera presa in considerazione ai fini del conseguimento del diritto alla pensione stessa.
Per quanto concerne la misura dell’incremento della maggiorazione sociale sono sorte perplessità in relazione alla normativa comunitaria e nazionale che limita, sotto diversi aspetti, l’attribuzione del trattamento minimo sulla pensioni in regime internazionale e dei residenti all’estero.
Trattasi, come è noto:
- dell’articolo 8 della legge n.153/69 e dell’articolo 50 del regolamento CEE n.1408/71, che impongono la presa in considerazione dell’importo pensionistico estero ai fini della determinazione della misura dell’integrazione al minimo
- del regolamento CEE n.1247/92, concernente la inesportabilità del trattamento minimo nei Paesi che applicano la regolamentazione comunitaria
- delle disposizioni di cui all’articolo 7 della legge n.407/90, all’articolo 3 della legge n.438/92 ed all’articolo 17 della legge n.724/94, le quali condizionano il riconoscimento del diritto all’integrazione al minimo delle pensioni in regime internazionale all’esistenza di limiti di contribuzione fatta valere in costanza di rapporto di lavoro svolto in Italia.
Alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, d’intesa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, interpellati in proposito, si forniscono le seguenti precisazioni.
Al fine di non vanificare la normativa comunitaria e nazionale sopra citata, la maggiorazione sociale, in presenza dei requisiti reddituali ed anagrafici previsti, può essere concessa nella misura massima.
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Limiti di reddito ed importo della maggiorazione sociale
Con effetto dal 1° gennaio 2008, l'incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati di cui all'art. 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' concesso secondo i criteri ivi stabiliti, tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo 39, commi 4, 5 e 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino a garantire un reddito proprio pari a 580 euro al mese per tredici mensilita' e, con effetto dalla medesima data, l'importo di cui al comma 5, lettere a) e b), del medesimo articolo 38 e' rideterminato in 7.540 euro. Per gli anni successivi al 2008il limite di reddito annuo di 7.540 euro e' aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente. Con effetto dalla medesima data di cui al presente comma sono conseguentemente incrementati i limiti reddituali e gli importi di cui all'articolo 38, comma 9, della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Limiti di Reddito per il Diritto alla Maggiorazione
A - Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua
B – Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS)
Anno | Limite personale | Limite coniugale |
2020 | 8.469,63 | 14.447,42 |
2019 | 8.442,85 | 14.396,72 |
2018 | 8.370,18 | 14.259,18 |
2017 - 2016 - 2015 | 8.298,29 | 14.123,20 |
2014 | 8.291,66 | 14.110,59 |
2013 | 8.214,31 | 13.964,21 |
2012 | 8.026,72 | 13.609,05 |
2011 | 7.862,27 | 13.297,83 |
Importo massimo mensile di maggiorazione spettante
La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l’intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
[A – (RP + P)] : 13
[B – (RF + RP + P)] : 13
-
RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale
-
RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale
-
P: importo della pensione spettante nell’anno.
Importo massimo della maggiorazione
IMPORTI - Tab. H | ||||
---|---|---|---|---|
ETA' | La maggiorazione rimane invariata dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2007 | Da 1° gennaio 2008 | ||
Da 60 anni | mensile | 123,77 | mensile | 136,44 |
annuo | 1.609,01 | annuo | 1.773,72 | |
Da 65 anni | mensile | 123,77 | mensile | 136,44 |
annuo | 1.609,01 | annuo | 1.773,72 | |
Da 70 anni | mensile | 123,77 | mensile | 136,44 |
annuo | 1.609,01 | annuo | 1.773,72 |
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Requisiti reddituali
(circ.17/2002) (legge 127/2007)
Pensionato non coniugato ovvero effettivamente e legalmente separato
Nel caso di pensionato non coniugato, ovvero legalmente ed effettivamente separato (vale anche la separazione in via provvisoria circ.185/2000), l’incremento della maggiorazione sociale spetta in misura tale da non comportare il superamento di un importo annuo pari all'importo annuo del trattamento minimo più l'importo annuo della maggiorazione sociale.
Pensionato coniugato, non effettivamente e legalmente separato
Nel caso di pensionato coniugato, non effettivamente e legalmente separato, l’incremento della maggiorazione sociale spetta in misura tale da non comportare il superamento di un importo annuo pari al limite personale più l'importo annuo dell'Assegno sociale.
Con effetto dal 1° gennaio 2008, l'incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati di cui all'art. 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' concesso secondo i criteri ivi stabiliti, tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo 39, commi 4, 5 e 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino a garantire un reddito proprio pari a 580 euro al mese per tredici mensilita' e, con effetto dalla medesima data, l'importo di cui al comma 5, lettere a) e b), del medesimo articolo 38 e' rideterminato in 7.540 euro. Per gli anni successivi al 2008 il limite di reddito annuo di 7.540 euro e' aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente. Con effetto dalla medesima data di cui al presente comma sono conseguentemente incrementati i limiti reddituali e gli importi di cui all'articolo 38, comma 9, della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Redditi influenti (vedi rilevanza 24)
Per la maggiorazione di cui all’articolo 38 rilevano, indipendentemente dalla prestazione sulla quale venga attribuita:
- i redditi tassati alla fonte;
- i redditi esenti;
- i redditi assoggettabili IRPEF, sia a tassazione corrente che a tassazione separata.
I redditi da considerare sono gli stessi sia per il titolare che per il coniuge.
Devono essere considerati i redditi conseguiti nell’anno per il quale si richiede l’aumento della maggiorazione.
Redditi ininfluenti
Dai redditi del titolare e del coniuge sono esclusi:
- il reddito della casa di abitazione, come espressamente previsto dal comma 6 dell’articolo in esame;
- il reddito delle pensioni di guerra;
- l’indennizzo previsto dalla legge 25 febbraio 1992 in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati (v. circolare n. 203 del 6 dicembre 2000 );
- l’importo delle indennità di accompagnamento;
- l’importo aggiuntivo di lire 300.000 previsto dal comma 7 dell’articolo 70 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001) circolare 9/2001;
- i trattamenti di famiglia;
- eventuali sussidi economici, erogati da Enti pubblici, che non abbiano carattere di continuità (msg. 362/2000)
- In deroga al principio di cassa, non deve essere preso in considerazione quanto eventualmente corrisposto al pensionato nell’anno considerato a titolo di arretrati della maggiorazione sociale stessa.
- Indennità prevista per i ciechi parziali dall'articolo 3 della legge 21 novembre 1988, n.508, e dell'indennità di comunicazione prevista per i sordi prelinguali dall'articolo 4 della stessa legge (v. messaggio n.14878 del 27 agosto 1993);