Maggiorazione sociale legge 448/2001 - Milione
Limiti di reddito ed importo della maggiorazione sociale
Con effetto dal 1° gennaio 2008, l'incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati di cui all'art. 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' concesso secondo i criteri ivi stabiliti, tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo 39, commi 4, 5 e 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino a garantire un reddito proprio pari a 580 euro al mese per tredici mensilita' e, con effetto dalla medesima data, l'importo di cui al comma 5, lettere a) e b), del medesimo articolo 38 e' rideterminato in 7.540 euro. Per gli anni successivi al 2008il limite di reddito annuo di 7.540 euro e' aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente. Con effetto dalla medesima data di cui al presente comma sono conseguentemente incrementati i limiti reddituali e gli importi di cui all'articolo 38, comma 9, della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Maggiorazione sociale legge 448/2001 - Milione
Limiti di reddito ed importo della maggiorazione sociale
Con effetto dal 1° gennaio 2008, l'incremento delle pensioni in favore di soggetti disagiati di cui all'art. 38, commi da 1 a 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' concesso secondo i criteri ivi stabiliti, tenuto conto anche di quanto previsto dall'articolo 39, commi 4, 5 e 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino a garantire un reddito proprio pari a 580 euro al mese per tredici mensilita' e, con effetto dalla medesima data, l'importo di cui al comma 5, lettere a) e b), del medesimo articolo 38 e' rideterminato in 7.540 euro. Per gli anni successivi al 2008il limite di reddito annuo di 7.540 euro e' aumentato in misura pari all'incremento dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente. Con effetto dalla medesima data di cui al presente comma sono conseguentemente incrementati i limiti reddituali e gli importi di cui all'articolo 38, comma 9, della citata legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Limiti di Reddito per il Diritto alla Maggiorazione
A - Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua
B – Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS)
Anno |
Limite personale |
Limite coniugale |
2020 |
8.469,63 |
14.447,42 |
2019 |
8.442,85 |
14.396,72 |
2018 |
8.370,18 |
14.259,18 |
2017 - 2016 - 2015 |
8.298,29 |
14.123,20 |
2014 |
8.291,66 |
14.110,59 |
2013 |
8.214,31 |
13.964,21 |
2012 |
8.026,72 |
13.609,05 |
2011 |
7.862,27 |
13.297,83 |
Importo massimo mensile di maggiorazione spettante
La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l’intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge.
[A – (RP + P)] : 13
[B – (RF + RP + P)] : 13
-
RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale
-
RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale
-
P: importo della pensione spettante nell’anno.
Importo massimo della maggiorazione
IMPORTI - Tab. H |
ETA' | La maggiorazione rimane invariata dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2007 | Da 1° gennaio 2008 |
Da 60 anni |
mensile |
123,77 |
mensile |
136,44 |
annuo |
1.609,01 |
annuo |
1.773,72 |
Da 65 anni |
mensile |
123,77 |
mensile |
136,44 |
annuo |
1.609,01 |
annuo |
1.773,72 |
Da 70 anni |
mensile |
123,77 |
mensile |
136,44 |
annuo |
1.609,01 |
annuo |
1.773,72 |