Eureka Previdenza

Assegno residuale

Imprese di gestione esattoriale e imprese esercenti attività di trasporto

(circ.79/2015)

 

Assegno residuale

Imprese di gestione esattoriale e imprese esercenti attività di trasporto

(circ.79/2015)

 

Imprese di gestione esattoriale

Imprese di gestione esattoriale

Con la già citata nota, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha, altresì, reso noto all’Istituto lo schema di decreto interministeriale di adeguamento alle disposizioni di cui alla Legge n. 92/2012 del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali. Destinatari del Fondo saranno la Società Equitalia spa e le altre società per azioni, da essa controllate o partecipate che effettuino le attività di cui al comma 4 dell’articolo 3 del D.L. n. 203/2005, convertito in Legge n. 248/2005, nonché la società Equitalia Giustizia spa; la società Riscossione Sicilia spa; le altre società cui sono stati trasferiti, ai sensi dell’articolo 3, comma 24, del D.L. n. 203/2005, i rami di azienda relativi all’attività di riscossione svolta per conto degli enti locali, qualora dette società abbiano senza soluzione di continuità iscritto i propri dipendenti ed effettuato i versamenti dei relativi contributi al Fondo di previdenza per i dipendenti delle aziende del servizio di riscossione costituito ai sensi della Legge n. 377/1958 e successive integrazioni.

Le Società del Gruppo Equitalia spa e le altre società per azioni, da essa controllate o partecipate, saranno iscritte al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali indipendentemente dall’attività svolta.

In conseguenza dei chiarimenti forniti, si rende noto che le imprese diverse da quelle indicate al paragrafo precedente, classificate con c.s.c. 6.03.01, cui è attribuito il Codice di autorizzazione “1L”, se non esercenti l’attività di riscossione dei tributi erariali come sopra individuata, sono tenute all’iscrizione al Fondo di solidarietà residuale.

Imprese esercenti attività di trasporto

Imprese esercenti attività di trasporto

Con decreto n. 86985 del 5 febbraio 2015 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze è stato istituito presso l’Inps il Fondo di solidarietà per il personale delle aziende di trasporto pubblico (G.U. n. 52 del 4 marzo 2015). Destinatari del Fondo sono i lavoratori delle aziende, sia pubbliche che private, che occupano mediamente più di quindici dipendenti e che svolgono servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari, con esclusione delle aziende ricomprese nel campo di applicazione di analoghi Fondi di settore già costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocita.

In relazione alla avvenuta definizione dell’ambito di applicazione del suddetto Fondo di solidarietà istituito ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della Legge n. 92/2012, si precisa che sono tenute all’iscrizione al Fondo di solidarietà residuale tutte le imprese non esercenti attività di trasporto pubblico come sopra definita, classificate con c.s.c. 1.15.01 con c.a. “1D”, e c.s.c 1.15.03 senza c.a. “2B” o “3G”. Naturalmente, tale classificazione determina l’iscrizione al Fondo di solidarietà residuale unicamente nel caso in cui la medesima si riferisca ad imprese che non esercitano attività di trasporto pubblico.

Istruzioni operative

Istruzioni operative

Per quanto riguarda le imprese indicate ai punti 4.1 e 4.2, sul piano operativo, si evidenzia che l’attribuzione del c.a. “0J” avverrà ad opera delle Sedi su richiesta delle aziende, da presentare tramite Cassetto previdenziale aziende. In presenza delle condizioni di legge, l’obbligo contributivo, come già precisato nella circolare n. 100/2014, decorre dal 1° gennaio 2014.

Le aziende dovranno versare il contributo ordinario, dovuto per le mensilità i cui termini di versamento risultano già scaduti alla data di pubblicazione della presente circolare, entro il terzo mese successivo alla pubblicazione dello stesso, valorizzando – all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l’elemento <AltreADebito> ed indicando i seguenti dati: in <CausaleADebito> il codice “M131”; in <Retribuzione> l’importo dell’imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti; in <SommaADebito> l’importo del contributo, pari allo 0,5% dell’imponibile.

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