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Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito
Le prestazioni concesse
(circ.99/2014)
I Fondi di solidarietà di cui al comma 4 assicurano, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, la prestazione di un assegno ordinario di importo almeno pari all'integrazione salariale, la cui durata massima sia non inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, e comunque non superiore alle durate massime previste dall'articolo 6, commi primo, terzo e quarto, della legge n. 164 del 20 maggio 1975, anche con riferimento ai limiti all'utilizzo in via continuativa dell'istituto dell'integrazione salariale.
I suddetti Fondi possono, altresì, erogare le seguenti tipologie di prestazioni:
- prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione dal rapporto di lavoro ovvero prestazioni integrative, in termini di importo, in relazione alle integrazioni salariali;
- assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni;
- contributi al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali o dell'Unione europea.
Riguardo alle prestazioni erogate dai Fondi facoltativi ex articolo 3, comma 12, si rimanda al paragrafo relativo ai suddetti Fondi.
In via sperimentale è riconosciuta per gli anni dal 2013 al 2015 l’indennità di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n. 92/2012 ai lavoratori sospesi per crisi aziendale od occupazionale, purché in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 4. La condizione per usufruire di tale indennità è che vi sia un intervento integrativo, pari almeno alla misura del 20 per cento dell’indennità stessa, a carico dei Fondi di solidarietà ex comma 4 ed ex comma 14 (art. 3, comma 17). La durata massima del trattamento non può superare novanta giornate da computare in un biennio mobile. Tali disposizioni non trovano applicazione nei confronti di lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di cassa integrazione guadagni e nei casi di lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con previsione di sospensioni lavorative programmate ed a tempo parziale verticale.