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Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito
Modalità di presentazione della domanda di assegno ordinario e di formazione
(circ.122/2015)
La procedura è unica per tutti i fondi e consente alle aziende l’invio telematico delle domande di accesso alle prestazioni di assegno ordinario e formazione, per i Fondi che le prevedono nei rispettivi decreti istitutivi.
Le istanze devono essere presentate in riferimento alla matricola sulla quale insistono i lavoratori sospesi o ad orario ridotto ovvero in riferimento alla matricola di accentramento contributivo per le aziende che hanno adempiuto all’obbligo dell’unicità della posizione contributiva di cui alla circ. 80 del 25/06/2014.
Tale modalità di presentazione della domanda deve essere adottata anche dalle aziende le cui istanze sono riferite alla contribuzione totale dovuta dal gruppo di appartenenza. In tale eventualità, l’azienda istante dovrà indicare il gruppo al quale aderisce.
La procedura è attiva per i fondi di solidarietà pienamente operativi, ovvero i fondi adeguati con disponibilità di risorse, il cui decreto è già stato pubblicato, nonché i fondi di cui è stato già nominato il comitato amministratore. Con successivo messaggio sarà comunicata l’operatività per gli ulteriori fondi. Dal giorno della pubblicazione della presente circolare non sarà più possibile presentare domanda con altri canali (es. SOLICRE per le domande di finanziamento dei programmi formativi del fondo credito) che pertanto vengono chiusi. Le Sedi inviteranno le aziende a ripresentare la domanda stessa con la modalità telematica.
Ad oggi sono pienamente operativi i fondi relativi ai sotto indicati settori, per i quali pertanto può essere presentata domanda:
- settore del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza;
- settore del personale dipendente di Poste Italiane spa e delle società del Gruppo Poste italiane;
- settore del personale dipendente da aziende del credito cooperativo;
- settore del personale dipendente di aziende del settore del credito.
Di seguito si forniscono alcune sintetiche indicazioni per l’accesso ai servizi telematizzati, rinviando ai manuali disponibili sul portale dell’Istituto per le istruzioni di dettaglio.
La domanda è disponibile nel portale INPS www.inps.it nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “Fondi di solidarietà’. Al portale “Servizi per le aziende ed i consulenti” si accede tramite Codice Fiscale e PIN rilasciato dall’Istituto.
Completata l’acquisizione e confermato l’invio, la domanda viene protocollata e sarà possibile stampare la ricevuta di presentazione nonché il prospetto dei dati trasmessi.
Il manuale per Aziende e Consulenti per l’invio telematico delle domande è disponibile all’interno dell’applicazione stessa, nella sezione documentazione.
L’azienda, al momento della presentazione, dovrà indicare il Fondo al quale richiede l’intervento, il tipo di prestazione, il periodo, il numero dei lavoratori interessati e le ore di sospensione e/o riduzione ovvero formazione. Questi ultimi dati dovranno essere distinti per qualifica lavoratori (operai, impiegati, quadri o dirigenti).
Costituiscono parte integrante della domanda, l’accordo sindacale e l’elenco dei lavoratori, che dovranno essere allegati alla stessa. Qualora l’azienda sia stata interessata da operazioni societarie, ai fini di una compiuta istruttoria, dovranno essere indicati, nel campo note oppure allegando un’apposita dichiarazione, i codici fiscali e le relative matricole su cui è stata versata la contribuzione dovuta al Fondo e/o sono state erogate le prestazioni pregresse.
Per la domanda di assegno ordinario, stante il richiamo legislativo alle causali previste dalla normativa in materia di CIGO e CIGS, sono state predisposte per ciascuna causale delle apposite schede che costituiscono parte integrante della domanda, nonché un allegato tecnico esemplificativo delle singole causali (all. 1); le singole schede saranno rese disponibili anche all’interno della procedura. L’azienda, pertanto, al momento dell’inoltro della domanda, deve compilare e allegare la scheda relativa alla causale invocata. Le medesime schede devono essere compilate sia in caso di prima istanza che in caso di istanza di proroga. In quest’ultimo caso, nel campo “Ulteriori annotazioni”, deve essere indicata la causa eccezionale per la quale l’azienda necessita di una proroga del trattamento. Non potranno essere istruite e portate all’attenzione del Comitato amministratore domande mancanti della suddetta documentazione. Fanno eccezione le domande relative ai periodi transitori, ove previsti. A regime la stima della prestazione sarà effettuata in automatico dalla procedura in base ai dati forniti dall’azienda. Nell’attesa del completamento delle procedure di gestione delle istanze relative ai fondi di solidarietà, per consentire comunque l’inoltro delle domande e la loro successiva lavorazione, le aziende dovranno allegare alla domanda la stima della prestazione richiesta distinta per assegno e contribuzione correlata. Il documento con la stima dovrà essere inserito nell’allegato A della domanda on line.
Infine, nel quadro delle dichiarazioni di responsabilità del datore di lavoro, è stato predisposto un apposito campo per eventuali comunicazioni datoriali essenziali all’istruttoria della domanda, nonché per l’invio di documenti in formato PDF. In particolare, per la sola Formazione è obbligatorio allegare un ulteriore elenco dei lavoratori sulla base del Format allegato, nel quale vanno specificate, per ciascun beneficiario, la retribuzione oraria lorda, il numero delle ore di formazione e la retribuzione da finanziare (all. 2). Nel manuale operativo della procedura sono spiegate le modalità per allegare questo documento.
Con lo stesso flusso telematizzato le domande, alle quali viene attribuito il numero di protocollo, verranno inviate alle strutture territoriali competenti per l’istruttoria, differenziata a seconda del fondo di riferimento, ed il successivo inoltro, per il tramite della Direzione Generale, al Comitato Amministratore.
Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito
Principio del pareggio di bilancio
(circ.99/2014)
I Fondi istituiti ai sensi dei comma 4, 14 e 19 hanno l’obbligo di bilancio in pareggio e non possono erogare prestazioni in carenza di disponibilità.
Gli interventi a carico dei Fondi di cui ai comma 4, 14 e 19, sono concessi previa costituzione di specifiche riserve finanziarie ed entro i limiti delle risorse già acquisite (art. 3, comma 27).
I Fondi istituiti ai sensi dell’articolo 3, comma 4 e 19, hanno obbligo di presentazione, sin dalla loro costituzione, di bilanci di previsione a otto anni basati sullo scenario macroeconomico coerente con il più recente documento di economia e finanza, e relativa nota di aggiornamento.
Sulla base del bilancio di previsione, il Comitato amministratore ha facoltà di proporre modifiche in relazione all'importo delle prestazioni o alla misura dell'aliquota di contribuzione. Le modifiche sono adottate, anche in corso d'anno, con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, verificate le compatibilità finanziarie interne al Fondo, sulla base della proposta del Comitato amministratore.
In caso di necessità di assicurare il pareggio di bilancio ovvero di far fronte a prestazioni già deliberate o da deliberare, ovvero di inadempienza del Comitato amministratore in relazione all'attività di cui al comma 29, l'aliquota contributiva può essere modificata con decreto direttoriale dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, anche in mancanza di proposta del Comitato amministratore.
In ogni caso, in assenza dell'adeguamento contributivo di cui al comma 29, l'INPS è tenuto a non erogare le prestazioni in eccedenza.
Gli oneri di amministrazione di ciascun Fondo sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilità dell'INPS.
Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito
Finanziamento
(circ.99/2014)
La legge n. 92/2012, e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce che i decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà prevedano tre tipologie di finanziamento delle prestazioni, cui si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi.
- Contributo ordinario
I nuovi Fondi sono finanziati da un contributo ordinario, ripartito tra datore di lavoro e lavoratore nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, la cui misura è determinata dai decreti interministeriali in modo da garantire la precostituzione di risorse continuative adeguate all’avvio dell’attività del Fondo e del suo svolgimento, da verificare anche sulla base dei bilanci di previsione di cui al comma 28. Nei Fondi istituiti per settori e classi di ampiezza coperti dalla normativa in materia di integrazioni salariali, gli accordi e contratti collettivi possono prevedere che il Fondo sia finanziato, a decorrere dal 1° gennaio 2017, con un'aliquota contributiva pari allo 0,30 per cento delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali, a carico delle imprese cui si applicano le norme in materia di indennità di mobilità di cui alla legge n. 223 del 23 luglio 1991. - Contributo addizionale
Il datore di lavoro che ricorre alla prestazione dell’assegno ordinario ex comma 31, per riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, è tenuto a versare un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura prevista dai decreti istitutivi e comunque non inferiore all’1,5 per cento. - Contributo straordinario
Per la prestazione straordinaria di cui al comma 32 lettera b), è dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario di importo corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata.
Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito
Comitato amministratore
(circ.99/2014)
Alla gestione di ciascun Fondo istituito ai sensi dell’articolo 3, comma 4, provvede un Comitato amministratore composto da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti l'accordo o il contratto collettivo, in numero complessivamente non superiore a dieci, nonché da due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze.
Le funzioni di membro del Comitato sono incompatibili con quelle connesse a cariche nell'ambito delle organizzazioni sindacali. Ai componenti del Comitato non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
Il Comitato amministratore è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e rimane in carica per quattro anni o per la diversa durata prevista dal decreto istitutivo.
Il Presidente del Comitato amministratore è eletto dal Comitato stesso tra i propri membri.
Sono compiti del Comitato:
- predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
- deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal regolamento;
- fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti;
- vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento della gestione;
- decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;
- assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti.
Le deliberazioni del Comitato amministratore sono assunte a maggioranza e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.
Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il Collegio sindacale dell'INPS, nonché il Direttore generale del medesimo Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.
Qualora si evidenzino profili di illegittimità inerenti le delibere adottate dal Comitato amministratore, è previsto che il Direttore generale dell’INPS possa sospenderne l’esecuzione.
Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al Presidente dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994, e successive modificazioni; entro i tre mesi successivi, il Presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.
Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito
La contribuzione correlata
(circ.99/2014)
Durante il periodo di erogazione della prestazione di cui al comma 31 (assegno ordinario di importo almeno pari all'integrazione salariale, la cui durata massima sia non inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, e comunque non superiore alle durate massime previste dall'articolo 6, commi primo, terzo e quarto, della legge n. 164 del 20 maggio 1975, anche con riferimento ai limiti all'utilizzo in via continuativa dell'istituto dell'integrazione salariale), i Fondi di cui ai commi 4 e 19 provvedono a versare alla Gestione previdenziale obbligatoria di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione.
La contribuzione correlata può altresì essere prevista, dai decreti istitutivi, in relazione alle prestazioni di cui al comma 32:
- prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione dal rapporto di lavoro;
- prestazioni integrative, in termini di importo, in relazione alle integrazioni salariali;
- assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni.
La contribuzione dovuta è computata, conformemente a quanto previsto dall'articolo 40 della legge n. 183 del 4 novembre 2010, attribuendo per ciascuna settimana un valore retributivo “pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi”.