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Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito
La contribuzione correlata
(circ.99/2014)
Durante il periodo di erogazione della prestazione di cui al comma 31 (assegno ordinario di importo almeno pari all'integrazione salariale, la cui durata massima sia non inferiore a un ottavo delle ore complessivamente lavorabili da computare in un biennio mobile, e comunque non superiore alle durate massime previste dall'articolo 6, commi primo, terzo e quarto, della legge n. 164 del 20 maggio 1975, anche con riferimento ai limiti all'utilizzo in via continuativa dell'istituto dell'integrazione salariale), i Fondi di cui ai commi 4 e 19 provvedono a versare alla Gestione previdenziale obbligatoria di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione.
La contribuzione correlata può altresì essere prevista, dai decreti istitutivi, in relazione alle prestazioni di cui al comma 32:
- prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alle prestazioni pubbliche previste in caso di cessazione dal rapporto di lavoro;
- prestazioni integrative, in termini di importo, in relazione alle integrazioni salariali;
- assegni straordinari per il sostegno al reddito, riconosciuti nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi cinque anni.
La contribuzione dovuta è computata, conformemente a quanto previsto dall'articolo 40 della legge n. 183 del 4 novembre 2010, attribuendo per ciascuna settimana un valore retributivo “pari all'importo della normale retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l'evento. Il predetto importo deve essere determinato dal datore di lavoro sulla base degli elementi retributivi ricorrenti e continuativi”.