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Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito
Comitato amministratore
(circ.99/2014)
Alla gestione di ciascun Fondo istituito ai sensi dell’articolo 3, comma 4, provvede un Comitato amministratore composto da esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti l'accordo o il contratto collettivo, in numero complessivamente non superiore a dieci, nonché da due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze.
Le funzioni di membro del Comitato sono incompatibili con quelle connesse a cariche nell'ambito delle organizzazioni sindacali. Ai componenti del Comitato non spetta alcun emolumento, indennità o rimborso spese.
Il Comitato amministratore è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e rimane in carica per quattro anni o per la diversa durata prevista dal decreto istitutivo.
Il Presidente del Comitato amministratore è eletto dal Comitato stesso tra i propri membri.
Sono compiti del Comitato:
- predisporre, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una propria relazione, e deliberare sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa;
- deliberare in ordine alla concessione degli interventi e dei trattamenti e compiere ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal regolamento;
- fare proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti;
- vigilare sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonché sull'andamento della gestione;
- decidere in unica istanza sui ricorsi in ordine alle materie di competenza;
- assolvere ogni altro compito ad esso demandato da leggi o regolamenti.
Le deliberazioni del Comitato amministratore sono assunte a maggioranza e, in caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Presidente.
Partecipa alle riunioni del Comitato amministratore del Fondo il Collegio sindacale dell'INPS, nonché il Direttore generale del medesimo Istituto o un suo delegato, con voto consultivo.
Qualora si evidenzino profili di illegittimità inerenti le delibere adottate dal Comitato amministratore, è previsto che il Direttore generale dell’INPS possa sospenderne l’esecuzione.
Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al Presidente dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994, e successive modificazioni; entro i tre mesi successivi, il Presidente stabilisce se dare ulteriore corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione diviene esecutiva.