CIG ordinaria - Gestione speciale edilizia
Finanziamento della CIG edilizia
L'art.12 della legge n. 164/1975, prevede un contributo a carico delle aziende destinatarie del trattamento con percentuali variabili a seconda della qualifica dei lavoratori.
Il contributo può essere:
- ordinario, versato mensilmente, con un’aliquota contributiva pari al 5,20% per gli operai edili e del 3,70% per gli operai del settore lapideo. Per i lavoratori con la qualifica di impiegati e quadri, le aliquote di contribuzione delle due gestioni sono state parificate dal D.lgs n. 4 del 20/1/1998, con decorrenza 22/1/1998, introducendo la differenziazione tra aziende edili fino a 50 dipendenti, rispettivamente con l’aliquota del 1,90% e del 2,20% per le aziende edili con oltre 50 dipendenti. La Legge di conversione n. 52 del 20/3/1998 ha esteso tale disciplina anche alle aziende lapidee, con decorrenza dal 1/3/1998;
- addizionale, in tutti i casi in cui la Commissione Provinciale per la CIG edilizia ritenga l’evento oggettivamente evitabile ed è pari al 5% delle somme erogate a titolo di integrazione salariale effettivamente utilizzate.
L’evento è "oggettivamente non evitabile" ,e pertanto non è dovuto il contributo addizionale, quando è esterno all’azienda, improvviso e non prevedibile (circ.n. 57684 G.S. del 27/6/1975 e circ. n. 148 par.2, lettera C) del 13/5/1994).
CIG ordinaria - Gestione speciale edilizia
Pagamento
A conguaglio
Sulla base del provvedimento di concessione della CIG, sorge l’obbligo per il datore di lavoro di corrispondere al lavoratore, in nome e per conto dell’INPS, il trattamento economico di integrazione salariale.
Le somme anticipate dal datore di lavoro vengono recuperate tramite il mod. DM 10/2, portandole in detrazione nel quadro "D".
Diretto
Nei casi giuridicamente rilevanti di insolvenza dell’azienda o per "serie e documentate difficoltà finanziarie" o ancora per "sopravvenuta cessazione dell’azienda", i Direttori delle Sedi, ove ritenessero fondate le motivazioni addotte dall’azienda, possono autorizzare il pagamento diretto da parte dell’INPS (msg n. 33735 del 7/10/2005).
E’ previsto il pagamento diretto delle integrazioni salariali, sulla base di autorizzazione della Direzione Centrale delle Prestazioni a Sostegno del Reddito, anche a favore di dipendenti di aziende fallite previa insinuazione nel passivo fallimentare dei crediti per i contributi dovuti dall’azienda all’INPS (msg n. 20775 del 24/2/1999; msg n. 477 del 10/5/2000).
Modalità del pagamento diretto
Nei casi di pagamento diretto l’interessato deve inoltrare all’INPS espressa richiesta indicando una delle seguenti modalità:
- bonifico bancario o postale (IBAN);
- allo sportello di un qualsiasi Ufficio Postale del territorio nazionale, o localizzato per CAP, previo accertamento dell’identità del percettore:
- da un documento di riconoscimento;
- dal codice fiscale;
- dalla consegna dell’ originale della lettera di avviso della disponibilità del pagamento trasmessa all’interessato via Posta.
- Nel caso di accredito in c/c bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell’ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione nonché le coordinate bancarie o postali (IBAN)
Nel caso di reclamo per mancato pagamento allo sportello a causa di riscossione fraudolenta:
- il legittimo beneficiario dovrà fare una dichiarazione di responsabilità per mancata riscossione;
- la sede INPS competente dovrà riemettere il pagamento e contestualmente denunciare l’accaduto alla competente autorità. La documentazione dovrà essere trasmessa alla Direzione Centrale per il recupero delle somme indebitamente riscosse (msg.14680 del 12.05.2004).
CIG ordinaria - Gestione speciale edilizia
Decadenza e prescrizione
Decadenza
Il lavoratore che, durante il periodo di fruizione dell’integrazione salariale, omette di comunicare preventivamente all’INPS di prestare attività lavorativa, decade dal diritto alla integrazione salariale per tutto il periodo autorizzato (art. 8, co. 5, L. 160/1988).
Prescrizione
In seguito ad alcune pronunce della Corte di Cassazione, l'Avvocatura centrale dell'Istituto ha chiarito che il credito dei lavoratori alle prestazioni integrative del salario è assoggettabile all’ordinaria prescrizione decennale ai sensi dell’art. 2946 C.C.
Il suddetto termine è operante anche quando l’autorizzazione a corrispondere le integrazioni salariali ordinarie viene notificata al datore di lavoro in data successiva al termine di durata della concessione (circ. n. 155 del 1/10/2002).
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Incompatibilità e compatibilità
L’intervento di CIG ordinario è incompatibile per le unità produttive per le quali sia stato richiesto per lo stesso periodo l’intervento straordinario; quest’ultimo prevale se le cause sono coincidenti.
Il trattamento della CIG non può coesistere con il trattamento di mobilità in quanto mentre per la CIG deve sussistere la temporaneità dell’evento, la mobilità, al contrario, presuppone una situazione definitiva di esubero del personale.
Alcuni periodi di assenza dal lavoro non sono integrabili dalla CIG o perchè già coperti da indennità a carico dell’INPS (es.: gravidanza, etc.,) o per motivi vari (es.: volontà espressa dal lavoratore di adesione allo sciopero).
I periodi di esclusione dalla CIG sono per:
- Infortunio sul lavoro
- Maternità
- Congedo matrimoniale
- Ferie – durante i periodi di chiusura per ferie collettive non spetta la CIG, anche in caso di esaurimento ferie da parte di alcuni lavoratori
- Donazione di sangue
- Assemblea
- Sciopero, nel caso in cui sia già stata autorizzata la CIG e il lavoratore vi aderisca con una dichiarazione scritta al datore di lavoro
- Attività di volontariato
Le ore di allattamento sono considerate lavorative e pertanto integrabili
Per il lavoratore pensionato che sia posto in CIG, l’art. 7 del D.L. n. 791/1981, convertito in Legge n. 54 del 26/2/1982, dispone che:
"Il trattamento di integrazione salariale a carico della cassa integrazione guadagni è equiparato alla retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi ai fini dell’applicazione del divieto di cumulo con la pensione previsto dalle norme vigenti".
Pertanto, all’importo della CIG, dovrà essere applicata la trattenuta giornaliera della pensione.
Cassa Integrazione Ordinaria e malattia (circ. n. 82/2009)
cassa integrazione guadagni a zero ore
La malattia insorta durante il periodo di cassa integrazione a 0 ore non è indennizzabile. Il lavoratore continuerà a percepire le integrazioni salariali e non dovrà comunicare lo stato di malattia, in quanto non vi è l'obbligo di prestazione dell'attività lavorativa.
Qualora, invece, lo stato di malattia sia precedente l'inizio della sospensione dell'attività lavorativa per CIG a zero ore si possono verificare due casi:
- se la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l'attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIG dalla data di inizio della stessa
- se, invece, non viene sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all'ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore continuerà a beneficiare dell'indennità di malattia, se prevista dalla vigente legislazione.
cassa integrazione ordinaria ad orario ridotto (prevale la malattia)
Per i lavoratori ad orario ridotto il trattamento CIG NON è dovuto, in alcun caso, per le giornate di malattia, indipendentemente dall'indennizzabilità di queste ultime (circ. 50943 GS/25 del 8.2.1973).
Congedo straordinario e CIG (ex art. 42, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001) (msg. n. 027168 del 25.11.2009)
- in caso di sospensione totale del rapporto di lavoro (CIG a zero ore) il lavoratore non può presentare richiesta di congedo straordinario, in quanto lo svolgimento dell'attività lavorativa costituisce presupposto indefettibile per la fruizione del congedo straordinario;
- se la domanda di congedo straordinario è presentata prima che sia disposta la sospensione dell'attività lavorativa, sia ridotta che a zero ore, il lavoratore ha diritto a percepire il congedo straordinario;
- se la domanda di congedo straordinario è presentata durante la sospensione parziale dell’attività lavorativa con intervento della CIG ad orario ridotto, il lavoratore continua a percepire il trattamento di CIG per le ore di riduzione dell’attività lavorativa e l’indennità per congedo straordinario per le restanti ore in relazione alla prestazione lavorativa svolta.
Compatibilità
Alcune sentenze della Corte di Cassazione hanno modificato i criteri contenuti al punto 6 della circ. n. 171 del 4/8/1988 relativi alla compatibilità dell'integrazione salariale con lo svolgimento di attività autonoma o subordinata. Resta, comunque, obbligatoria la comunicazione preventiva resa dal lavoratore, prevista al 5° co. dell'art. 8 della L. 160/1988, al fine di evitare la decadenza dal diritto al trattamento per tutto il periodo autorizzato.
La circ. n. 179 del 12/12/2002 fornisce alcuni esempi sia che si tratti di attività di lavoro dipendente, a tempo pieno o parziale, sia che si tratti di attività autonoma in cui l'incumulabilità va affermata fino a concorrenza dell'importo dell'integrazione salariale, comportando una proporzionale riduzione di esso.
E’ consentito il cumulo fra la richiesta di CIG ordinaria e la concessione dei C.d.S. (Contratti di Solidarietà), nei limiti dell’orario ridotto (es.: 20 ore settimanali di C.d.S. e 20 ore di CIG ordinaria), circ. n. 2749 G.S./9 dell’8/1/1986, punto 6.
E’ ammessa la coesistenza fra la richiesta di CIG ordinaria e i C.F.L. (Contratti di Formazione Lavoro, ora Contratti di Inserimento), con esclusione delle ore di addestramento teorico (circ. n. 854 G.S./71 del 27/3/1986).
In via sperimentale per gli anni 2009 e 2010, è possibile cumulare per intero le prestazioni integrative del salario o del sostegno al reddito (disoccupazione ordinaria, mobilità e trattamento speciale edile, con esclusione della disoccupazione agricola e disoccupazione non agricola con requisiti ridotti) con i compensi derivanti dai "voucher o buoni lavoro" (lavoro accessorio):
- fino a un massimo di € 3.000 per anno solare: CUMULO TOTALE delle prestazioni, senza interruzioni o sospensioni delle stesse e senza obbligo di comunicarlo all’INPS
- oltre i € 3.000: CUMULO PARZIALE con le prestazioni e con obbligo di preventiva comunicazione all’INPS.
CIG ordinaria - Gestione speciale edilizia
Adempimenti del datore di lavoro successivi all'autorizzazione
Richiesta di rimborso
A seguito del rilascio dell’autorizzazione, il datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2 della L. 427/1975, è tenuto a registrare sul libro paga o su documenti equivalenti le integrazioni salariali erogate a ciascun lavoratore.
L’elenco dei lavoratori destinatari del trattamento, dovrà essere conservato tra la documentazione aziendale al fine di acquisire la firma per quietanza dei lavoratori beneficiari.
Termine per la richiesta di rimborso
La richiesta di rimborso delle somme anticipate dal datore di lavoro a titolo di integrazione salariale è soggetta al termine di decadenza di sei mesi a partire dal periodo di paga in corso alla scadenza del periodo autorizzato, quando la notifica dell’autorizzazione avviene prima della suddetta scadenza.
Se la notifica del provvedimento di autorizzazione avviene in seguito a un periodo già esaurito, il termine di decadenza è di dieci anni dal termine del periodo di paga in corso alla predetta data di notifica (msg. n. 49 del 15/1/2003).