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CIG ordinaria - Gestione speciale edilizia
Durata
L’art. 1 della Legge n. 427 del 6/8/1975, ha previsto i seguenti limiti e condizioni per la corresponsione delle integrazioni salariali a seconda che riguardi periodi consecutivi e non:
- il trattamento è corrisposto nei limiti delle 13 settimane continuative, prorogabili in via eccezionale, nei soli casi di riduzione di orario di lavoro fino ad un massimo di dodici mesi (52 settimane);
- l’impresa che ha usufruito del periodo massimo integrabile di 12 mesi continuativi, prima di presentare una nuova domanda di CIG, dovrà aver ripreso l’attività lavorativa per almeno 52 settimane;
- il trattamento può essere corrisposto per periodi non continuativi fino ad un massimo integrabile di 52 settimane nel biennio mobile.
Ai fini del computo del biennio, per ogni settimana oggetto di CIG, si considerano a ritroso le 104 settimane precedenti. Se, in tale arco temporale, sono già state integrate 52 settimane, non potrà essere riconosciuto il trattamento richiesto (circ. n. 84 del 29/4/1988).
Per la determinazione dei limiti in questione, si computano sia le settimane di sospensione che quelle di riduzione di orario qualunque sia la causale che ne ha motivato la richiesta.
I periodi di ferie collettive sono considerati parentesi neutra e pertanto non vanno computati ai fini dei limiti temporali sopra indicati e non possono essere considerati come ripresa dell’attività lavorativa.
La durata del trattamento di integrazione concesso per le causali introdotte dall’art. 10 della L. 223/1991 (realizzazione di opere pubbliche di grandi dimensioni), è autorizzata per un periodo di tre mesi dalla Commissione provinciale e può essere prorogata trimestralmente dal Ministero del Lavoro, previo parere del CIPI (Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale).