CIG ordinaria - Gestione speciale edilizia
Misura
La misura della CIG ordinaria e straordinaria è pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le 0 e le 40 ore settimanali o minor orario contrattuale, ridotta di un'aliquota che dall'1/1/1998 è del 5,54% (pari al contributo per gli apprendisti), stabilito nella misura del 5,84% dall'art. 1, c. 769 della legge 27/12/2006, n. 296.
L'importo da corrispondere è soggetto ad un limite mensile, introdotto per la CIG straordinaria dal 1980, per la CIG ordinaria ed edilizia dal 1/1/1996, escluso per i contratti di solidarietà e per la CISOA (Cassa integrazione salariati e operai agricoli - circ. n. 25 del 27/1/1996). Tale limite massimo è rivalutato annualmente in relazione all'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, accertati dall'ISTAT.
Dal 3/1/1994 si applicano due massimali diversi a seconda che la retribuzione lorda mensile del lavoratore, maggiorata dei ratei di 13^ e 14^, sia minore/uguale o maggiore della retribuzione mensile di riferimento fissata per legge.
In caso di richiesta per eventi meteorologici, l'importo del massimale va incrementato del 20%.
CIG ordinaria - Gestione speciale edilizia
Misura
La misura della CIG ordinaria e straordinaria è pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le 0 e le 40 ore settimanali o minor orario contrattuale, ridotta di un'aliquota che dall'1/1/1998 è del 5,54% (pari al contributo per gli apprendisti), stabilito nella misura del 5,84% dall'art. 1, c. 769 della legge 27/12/2006, n. 296.
L'importo da corrispondere è soggetto ad un limite mensile, introdotto per la CIG straordinaria dal 1980, per la CIG ordinaria ed edilizia dal 1/1/1996, escluso per i contratti di solidarietà e per la CISOA (Cassa integrazione salariati e operai agricoli - circ. n. 25 del 27/1/1996). Tale limite massimo è rivalutato annualmente in relazione all'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati, accertati dall'ISTAT.
Dal 3/1/1994 si applicano due massimali diversi a seconda che la retribuzione lorda mensile del lavoratore, maggiorata dei ratei di 13^ e 14^, sia minore/uguale o maggiore della retribuzione mensile di riferimento fissata per legge.
In caso di richiesta per eventi meteorologici, l'importo del massimale va incrementato del 20%.
Si riporta di seguito la Tabella per l'edilizia (già incrementata del 20%) dei massimali inferiori e superiori alla retribuzione di riferimento fissata per legge, al netto e al lordo della percentuale di riduzione di cui all'art. 26 della L. n. 41 del 28/2/1986, pari al contributo previsto per gli apprendisti: 5,84% dall'1/1/2007, disposto dall'art. 1, c. 769 della legge 27/12/2006, n. 296.
Tabella massimimali CIG Edilizia
Retribuzione di riferimento | Importo netto | Importo lordo |
Anno 2016 |
Inferiore a |
2.102,24 |
1.097,95 |
1.166,05 |
Superiore a |
1.319,64 |
1.401,49 |
Anno 2015 |
Inferiore a
|
2.102,24 |
1.097,95 |
1.166,05 |
Superiore a
|
1.319,64 |
1.401,49 |
Anno 2014 |
Inferiore a
|
2.098,04 |
1.095,76 |
1.163,72 |
Superiore a
|
1.317,02 |
1.398,70 |
Anno 2013 |
Inferiore a |
2.075,21 |
1.083,84 |
1.151,06 |
Superiore a |
1.302,68 |
1.383,48 |
Anno 2012 |
Inferiore a |
2.014,77
|
1.052,28
|
1.117,54 |
Superiore a |
1.264,74 |
1.343,18 |