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Reddito di attivazione
Regime fiscale
(circ.138/2014)
L’indennità in questione è considerata, ai sensi del comma 2 dell’art. 6 del Tuir, reddito imponibile della stessa categoria dei redditi sostituiti o integrati, pertanto è soggetta al regime della tassazione corrente ai sensi dell’art. 23 del DPR 600/73, con le aliquote previste all’art. 11 del Tuir e con il riconoscimento delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del Tuir. Il sostituto è tenuto a rilasciare la certificazione unica dei redditi.
L’importo riconosciuto all’INPS dalla Provincia Autonoma di Trento, sulla base dei criteri stabiliti al punto 5 della Convenzione, è esente da IVA ai sensi del disposto dell’articolo 10, numero 1 del DPR 633/1972.
Reddito di attivazione
Domanda
(circ.138/2014)
Per il pagamento del reddito di attivazione, non è necessaria alcuna domanda da parte dell’interessato e verrà utilizzata, per la fase di pagamento, la procedura informatica DS WEB.
Le richieste di pagamento del reddito di attivazione pervenute dalla Provincia Autonoma, mediante trasmissione dei suddetti file XML, saranno consultabili accedendo in intranet – Prestazioni a sostegno del reddito, al link:
Richieste di pagamento sussidi pervenute via web da Regioni e Province Autonome.
L’applicazione prevede una prima fase per la Validazione dei file di richieste pagamenti pervenuti, per gli operatori di Sede Regionale autorizzati.
In questa fase è possibile consultare gli elenchi di richieste di pagamento pervenute dalla PAT e non ancora validati. Per ciascun file viene evidenziato il totale dei pagamenti richiesti con detto elenco, al fine di consentire la verifica della capienza finanziaria; una volta completata la verifica sarà possibile validare l’elenco esaminato per renderlo disponibile alle successive fasi di lavorazione.
Le richieste di pagamento presenti nei file validati saranno rese disponibili agli operatori di sede autorizzati che, a questo fine, dovranno selezionare il link Richieste di pagamento sussidi pervenute. In questa fase è possibile consultare i dati di dettaglio di ogni singola richiesta di pagamento e provvedere alla validazione delle richieste da inviare in pagamento.
Infine attivando il link Acquisizione richieste sussidi in DsWeb, sarà possibile acquisire le richieste selezionate in DsWeb per procedere al pagamento delle stesse.
Maggiori informazioni sui servizi di gestione delle richieste di pagamento pervenute sono disponibili accedendo al manuale online disponibile al link su indicato.
Le richieste di pagamento in questione verranno acquisite in DsWeb come ‘domande di tipo E – sussidi’ .
Il codice con cui verranno acquisiti in DsWeb le indennità di Reddito di Attivazione, sarà il seguente:
- Cod. Indenn.: RATA (pag. mensile Reddito di Attivazione ASpI Provincia Autonoma di Trento)
- Cod. Indenn.: RATM (pag. mensile Reddito di Attivazione miniASpI Provincia Autonoma di Trento)
- Regione : 05 (codice regionale che individua la Regione Trentino Alto Adige)
- Anno pagamento: 14 (per l’anno 2014, anno di avvio del pagamento)
Per il pagamento delle stesse occorrerà utilizzare i servizi di Pagamento Interventi per l’occupazione.
Secondo quanto stabilito nella Convenzione, il reddito di attivazione non deve essere corrisposto in favore dei percettori di prestazioni a sostegno del reddito.
Al riguardo l’applicazione non consentirà di acquisire in pagamento richieste per i cui beneficiari siano presenti altre domande ‘aperte’ ovvero prestazioni di disoccupazione non agricola erogate in periodi anche parzialmente sovrapposti ai periodi di pagamento richiesti. Inoltre per ciascun potenziale beneficiario dell’indennità in questione sarà consultabile il Fascicolo del soggetto per un esame completo della posizione del lavoratore.
Gli operatori, pertanto, in presenza di prestazioni non compatibili – come già sopra indicato - non dovranno procedere al pagamento del reddito di attivazione e dovranno darne tempestiva comunicazione alla Sede regionale, alla Sede provinciale e alla Provincia Autonoma.
Reddito di attivazione
Responsabilità delle parti e contenzioso
(circ.138/2014)
L’INPS non assume alcuna responsabilità nei confronti dei beneficiari per eventuali ritardi della Provincia Autonoma nell’accreditamento all’INPS della somma occorrente per il pagamento del RA.
Nessuna responsabilità graverà sull’INPS inoltre in conseguenza di pagamenti risultati indebiti a causa di un’errata comunicazione della PAT e l’eventuale recupero degli importi corrisposti dovrà essere effettuato direttamente dalla medesima, la quale provvederà anche al recupero delle somme erogate nel caso di decadenza dal beneficio.
Pertanto, eventuali ricorsi che dovessero insorgere saranno di competenza esclusiva della PAT, la quale si impegna altresì a rifondere all’INPS eventuali spese riconducibili alla presente convenzione, anche se accaduti successivamente alla sua scadenza.
Per eventuali controversie giudiziarie la PAT è l’unico titolare della legittimazione passiva.
Reddito di attivazione
Durata della Convenzione
(circ.138/2014)
La Convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2016.
L’Istituto potrà procedere, anche oltre tale data, al fine di completare i pagamenti per i nominativi pervenuti entro il predetto termine di validità.
L’Inps e la PAT possono recedere in qualunque momento durante la vigenza della convenzione, tramite comunicazione via PEC. La decorrenza del recesso avrà effetto dal novantesimo giorno dalla comunicazione.
Reddito di attivazione
Trattamento dei dati personali
(circ.138/2014)
L’INPS e la PAT si vincolano, per quanto di rispettiva competenza, alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in particolare per quanto concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e dell’Autorità del Garante per la protezione dei dati personali.