L’importo soglia (msg.1094/2016) (circ.46/2024)
Normativa importo soglia per la vecchiaia dal 1° gennaio 2024
A seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 125, lettera a), della legge n. 213 del 2023, dal 1° gennaio 2024, per i lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, il requisito di importo soglia di cui all’articolo 24, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011 per l’accesso alla pensione di vecchiaia è pari all’importo dell’assegno sociale (il valore provvisorio, per l’anno 2024, è pari a 534,41 euro).
Resta fermo che i lavoratori che entro il 31 dicembre 2023 abbiano perfezionato i requisiti previsti dalla disciplina vigente a tale data - ivi incluso il requisito di importo soglia pari a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale - conseguono il diritto alla pensione di vecchiaia in base alla predetta disciplina.
Il trattamento pensionistico maturato sulla base dei requisiti vigenti dal 1° gennaio 2024 non può avere decorrenza anteriore al 2 gennaio 2024, se liquidato a carico della Gestione esclusiva dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO), o al 1° febbraio 2024, se liquidato a carico dell’AGO, delle forme sostitutive della medesima, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché in regime di cumulo ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
Normativa importo soglia per la vecchiaia fino al 31 dicembre 2023
La facoltà di cumulare i periodi assicurativi ai sensi della legge in oggetto può essere esercitata esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia con i requisiti anagrafici previsti dall’articolo 24, comma 6, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 1, comma 241, della legge n. 228 del 2012, il diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo si consegue sempreché sussistano gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dalla gestione previdenziale alla quale il lavoratore o la lavoratrice risulta da ultimo iscritto. Pertanto, i soggetti con età inferiore a settanta anni, con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, ovvero che siano da ultimo iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo al perfezionamento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dall’articolo 24, commi 6 e 7, della medesima legge n. 335 del 1995, a condizione che l’importo della pensione risulti essere non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale (di cui all'art. 3, c. 6, della legge n. 335 del 1995) annualmente rivalutato (c.d. importo soglia). Tale condizione è richiesta anche nel caso in cui l’iscrizione da ultimo alla Gestione separata sia contestuale all’iscrizione ad altra gestione. Si rammenta che per gestione di ultima iscrizione deve intendersi la gestione dove risulta accreditata l’ultima contribuzione a favore del lavoratore (vedi punto 4 della circolare n. 120 del 2013). Già con la circolare n. 95 del 12 luglio 2012 e con la circolare n. 126 del 25 ottobre 2012 si è chiarito che, ai fini della determinazione dell’importo soglia, occorre considerare anche il pro-rata estero. L’importo del pro-rata estero, cioè, dovrà essere sommato all’importo della pensione in liquidazione per verificare se il trattamento complessivo spettante al pensionato, così calcolato, non sia inferiore all’importo soglia. Pertanto, l’importo soglia deve essere calcolato tenendo conto della complessiva contribuzione di cui si chiede il cumulo e considerando pure l’eventuale prestazione estera derivante da contribuzione maturata in Paesi comunitari o extracomunitari legati all’Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.