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Computo nella gestione separata
Pensione di inabilità ed assegno ordinario di invalidità col computo di periodi assicurativi. Requisiti
(circ.184/2015)
Agli iscritti alla gestione separata che possano far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi è data facoltà, ricorrendo le condizioni previste per la facoltà di opzione, di chiedere nell’ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura sia della pensione di inabilità che dell’assegno ordinario di invalidità.
I predetti trattamenti sono conseguiti, in gestione separata, con i requisiti sanitari ed amministrativi previsti dalla legge n. 222 del 1984 ed alle decorrenze di legge previste per i predetti trattamenti.
Peraltro si precisa che, ove non sia esercitata la facoltà di computo o non ne ricorrano le condizioni, la pensione di inabilità viene liquidata in osservanza dell’articolo 1, comma 240, della legge n. 228 del 2012 (vedi circolare n. 140 del 2013 e vedi inabilità col computo).