- Dettagli
- Visite: 3836
Disoccupazione frontalieri italiani in Svizzera
Aspetti operativi
(circ.50/2013)
Tenuto conto che, come sopra precisato, a decorrere dal 1° aprile 2012 ai lavoratori frontalieri in Svizzera si applicano le disposizioni dell’articolo 65 del regolamento 883/2004, le modalità di trattazione e di scambio delle informazioni sono quelle illustrate nella PARTE II, punti 3 e 4 della circolare 85/2010 e richiamate nella circolare n. 3 dell’8 gennaio 2013.
In particolare, per quanto riguarda le informazioni relative ai periodi di assicurazione, queste dovranno essere rilevate dal documento portatile U1, secondo quanto già indicato con circolare n. 161 del 22 dicembre 2011. Nel caso in cui il lavoratore non ne sia in possesso, la richiesta andrà effettuata con il PAPER SED U001 direttamente all’Istituzione estera. Detta Istituzione fornirà le informazioni richieste, se necessario, con il PAPER SED U017. Le informazioni relative alle retribuzioni dovranno essere richieste con il PAPER SED U003 all’Istituzione estera che risponderà con il PAPER SED U004.
Nel caso in cui venissero utilizzati i formulari della serie E, ancora validi per il periodo transitorio, le informazioni sopra indicate saranno contenute nel formulario E301.
L’operatore di sede provvederà al caricamento delle domande dalla procedura DSWEB prelevandole dal link “Domande via Internet” posto sulla barra delle applicazioni.
Le domande telematiche di trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri in Svizzera saranno evidenziate nella procedura con la numerazione prevista per le domande di disoccupazione ordinaria oppure di ASpI o MiniASpI, NASpI.
La consultazione degli allegati alla domanda è a disposizione degli operatori di sede al link intranet Sistema Unico nella pagina Processi – Prestazioni a sostegno del reddito nella sezione "Domande PSR".