Home Contribuzione Figurativa Accreditabile a domanda Congedo per malattia del bambino Pensioni Da contributi Pensione anticipata Quota 100 Incumulabilità della pensione con redditi da lavoro
- Dettagli
- Visite: 14936
Quota 100
Incumulabilità della pensione quota 100 con redditi da lavoro
(circ.11/2019) (circ.117/2019) (msg.298/2022)
Ai fini del conseguimento della pensione anticipata, definita “pensione quota 100”, è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente (cfr. le circolari n. 11/2019, n. 35/2012, n. 36/2012, n. 37/2012 e n. 89/2009).
Per i medesimi fini, non è invece richiesta la cessazione dell’attività di lavoro autonomo (ad esempio, cancellazione dagli elenchi dei lavoratori autonomi, dall’iscrizione camerale, dagli albi professionali, chiusura della partita IVA, etc.), stante la previsione normativa dell’incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro e non anche dell’incompatibilità della stessa con lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Pertanto, in caso di svolgimento di attività di lavoro autonomo, fermo restando l’obbligo del versamento della contribuzione obbligatoria presso la relativa gestione, i redditi eventualmente percepiti a seguito dello svolgimento della predetta attività rilevano, ai fini della incumulabilità della “pensione quota 100”, secondo i criteri e nei limiti di seguito indicati.
Quota 100
Incumulabilità della pensione quota 100 con redditi da lavoro
(circ.11/2019) (circ.117/2019) (msg.298/2022)
Ai fini del conseguimento della pensione anticipata, definita “pensione quota 100”, è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente (cfr. le circolari n. 11/2019, n. 35/2012, n. 36/2012, n. 37/2012 e n. 89/2009).
Per i medesimi fini, non è invece richiesta la cessazione dell’attività di lavoro autonomo (ad esempio, cancellazione dagli elenchi dei lavoratori autonomi, dall’iscrizione camerale, dagli albi professionali, chiusura della partita IVA, etc.), stante la previsione normativa dell’incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro e non anche dell’incompatibilità della stessa con lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Pertanto, in caso di svolgimento di attività di lavoro autonomo, fermo restando l’obbligo del versamento della contribuzione obbligatoria presso la relativa gestione, i redditi eventualmente percepiti a seguito dello svolgimento della predetta attività rilevano, ai fini della incumulabilità della “pensione quota 100”, secondo i criteri e nei limiti di seguito indicati.
Redditi derivanti da attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale
Redditi derivanti da attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale
I redditi derivanti dallo svolgimento di attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale, che rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione, sono quelli percepiti nel periodo compreso tra la data di decorrenza del trattamento pensionistico e la data di compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia, a condizione che tali redditi siano riconducibili ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo.
I redditi da lavoro autonomo e d’impresa rilevano al lordo delle ritenute erariali ed al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti all’Istituto per costituire la propria posizione previdenziale.
Sono da considerare redditi da lavoro autonomo quelli comunque ricollegabili ad un'attività lavorativa svolta senza vincolo di subordinazione, indipendentemente dalle modalità di dichiarazione a fini fiscali, ciò in linea con i chiarimenti forniti ai fini dell’applicazione di precedenti disposizioni normative in materia di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro (cfr. la circolare n. 197/2003).
Con particolare riferimento ai soggetti iscritti alla Gestione speciale dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri rileva il reddito fondiario agrario di cui all’articolo 32, comma 1, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), ovvero “la parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialità del terreno, nell'esercizio di attività agricole su di esso”, al netto dei contributi previdenziali di cui all'articolo 7 della legge 2 agosto 1990, n. 233, dovuti sulla base del reddito medio convenzionale determinato, per ciascuna fascia di reddito agrario, con decreto annuale del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ai fini del calcolo e della misura delle pensioni.
In linea con i chiarimenti forniti ai fini dell’applicazione di precedenti disposizioni normative in materia di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro, fermo restando i criteri generali sopra esposti, si riporta di seguito un elenco esemplificativo dei redditi che rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione:
-
compensi percepiti per l'esercizio di arti;
-
redditi di impresa connessi ad attività di lavoro, nonché le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l’apporto è costituito dalla prestazione di lavoro (cfr. il messaggio n. 59 del 12 marzo 1997). Ove non sia svolta attività lavorativa, gli interessati potranno rendere la dichiarazione di responsabilità in ordine alla qualità di socio che partecipa con capitale senza espletare attività lavorativa. In tali casi le Strutture territoriali considereranno il reddito conseguito come reddito da capitale e, quindi, cumulabile con la prestazione pensionistica (cfr. il messaggio n. 292 del 31 ottobre 2001);
- diritti di autore;
- brevetti.
Redditi derivanti da attività lavorativa autonoma occasionale
Redditi derivanti da attività lavorativa autonoma occasionale
La pensione è cumulabile con iredditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Il superamento del menzionato limite di importo determina l’incumulabilità della pensione con il reddito da lavoro. Ai fini della verifica del superamento di detto limite di importo rileva il reddito annuo derivante dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale, compreso, pertanto, quello riconducibile all’attività svolta nei mesi dell’anno precedenti la decorrenza della pensione e/o successivi al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.
Redditi che non rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione
Redditi che non rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione
In linea con i chiarimenti forniti ai fini dell’applicazione di precedenti disposizioni normative in materia di incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro, si riporta di seguito l’elenco tassativo dei redditi che non rilevano ai fini dell’incumulabilità della pensione:
- indennità percepite dagli amministratori locali in applicazione dell’articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – TUEL (cfr. il messaggio n. 340/2003) e, più in generale, tutte le indennità comunque connesse a cariche pubbliche elettive (cfr. la circolare n. 58/1998);
- redditi di impresa non connessi ad attività di lavoro, nonché le partecipazioni agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione nei casi in cui l’apporto non è costituito dalla prestazione di lavoro (cfr. il messaggio n. 59 del 12 marzo 1997). Ove non sia svolta attività lavorativa, gli interessati potranno rendere la dichiarazione di responsabilità in ordine alla qualità di socio che partecipa con capitale senza espletare attività lavorativa. In tali casi le Strutture territoriali considereranno il reddito conseguito come reddito da capitale e, quindi, cumulabile con la prestazione pensionistica (cfr. il messaggio n. 292 del 31 ottobre 2001);
- compensi percepiti per l’esercizio della funzione sacerdotale ai sensi dell’articolo 24 della legge 20 maggio 1985, n. 222 (cfr. informativa ex Inpdap n. 11/2003, p. 2);
- indennità percepite per l'esercizio della funzione di giudice di pace (cfr. l’articolo 11, comma 4-bis, della legge 21 novembre 1991, n. 374);
- indennità percepite dai giudici onorari aggregati per l’esercizio delle loro funzioni ai sensi dell’articolo 8 della legge 22 luglio 1997, n. 276 (cfr. la circolare n. 67 del 24 marzo 2000);
- indennità percepite per l’esercizio della funzione di giudice tributario a norma dell’articolo 86 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (cfr. la circolare n. 20 del 26 gennaio 2001);
- indennità sostitutiva del preavviso in quanto ha natura risarcitoria e non retributiva (cfr. la circolare n. 53635 AGO – n. 842 R.C.V. – n. 3535 O./99 del 17.4.1987 p. 3);
- redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private (articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503);
- indennità percepite per le trasferte e missioni fuori del territorio comunale, i rimborsi per spese di viaggio e di trasporto, spese di alloggio, spese di vitto che non concorrono a formare il reddito imponibile ai sensi del TUIR;
- indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e ss.mm.ii. (cfr. la circolare n. 77 del 24 maggio 2019).
Sospensione del pagamento della pensione
Sospensione del pagamento della pensione
Il pagamento della pensione è sospeso nell’anno in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro di cui ai precedenti paragrafi 1.1 e 1.2, nonché nei mesi dell’anno, precedenti quello di compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia, in cui siano stati percepiti i predetti redditi.Pertanto, i ratei di pensione relativi a tali periodi non devono essere corrisposti ovvero devono essere recuperati ai sensi dell’articolo 2033 c.c. ove già posti in pagamento. A titolo esemplificativo, tenuto conto dei criteri esposti nei precedenti paragrafi, se un soggetto matura il diritto alla decorrenza della pensione a giugno 2020 e compie l’età richiesta per la pensione di vecchiaia a giugno 2024, nel caso in cui:
- 1) percepisca da giugno a dicembre 2020 reddito per attività di lavoro svolta da gennaio a maggio 2020, la “pensione quota 100” è cumulabile nel 2020 con questo reddito, poiché è relativo ad attività lavorativa svolta prima della decorrenza della pensione;
- 2) percepisca da giugno a dicembre 2020 reddito per attività di lavoro svolto da giugno a dicembre 2020, la pensione nel 2020 non è cumulabile poiché il reddito è percepito nel periodo di incumulabilità della “pensione quota 100” ed è riferito ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo;
- 3) percepisca nel 2021 reddito per attività di lavoro svolto da gennaio a maggio 2020, la “pensione quota 100” è cumulabile nel 2021 con questo reddito, poiché è relativo ad attività lavorativa svolta prima della decorrenza della pensione;
- 4) percepisca nel 2021 reddito per attività di lavoro svolto da giugno a dicembre 2020, la pensione nel 2021 non è cumulabile poiché il reddito è percepito nel periodo di incumulabilità della “pensione quota 100” ed è riferito ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo;
- 5) percepisca nel 2022 reddito per attività di lavoro svolto nel 2021, la pensione nel 2022 non è cumulabile poiché il reddito è percepito nel periodo di incumulabilità della “pensione quota 100” ed è riferito ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo;
- 6) percepisca nel 2023 reddito per attività di lavoro svolto nel 2021, la pensione nel 2023 non è cumulabile poiché il reddito è percepito nel periodo di incumulabilità della “pensione quota 100” ed è riferito ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo;
- 7) percepisca da gennaio a maggio 2024 reddito per attività di lavoro svolto da gennaio a maggio 2024, la pensione nel 2024 non è cumulabile poiché il reddito è percepito nel periodo di incumulabilità della “pensione quota 100” ed è riferito ad attività lavorativa svolta nel medesimo periodo;
- 8) percepisca da giugno a dicembre 2024 reddito per attività di lavoro svolto da gennaio a maggio 2024, la “pensione quota 100” è cumulabile 2024 con questo reddito, poiché è percepito successivamente alla data di compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia ancorché relativo ad attività lavorativa svolta prima della predetta data.
Dichiarazione del lavoratore
Dichiarazione del lavoratore
Ai fini dell’accertamento dell’incumulabilità della “pensione quota 100” con i redditi da lavoro, i titolari di pensione devono presentare all’INPS un’apposita dichiarazione (mod. “Quota 100”), anche in via preventiva, riguardante lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma da cui derivino redditi incumulabili con la “pensione quota 100”, salvo che non si tratti di redditi di importo inferiore a € 5.000 lordi annui derivanti da attività autonoma occasionale. A seguito di tale segnalazione, l’Istituto provvede alla sospensione del trattamento pensionistico e al recupero delle mensilità corrisposte con riferimento all’anno in cui sia percepito il reddito secondo i criteri sopra esposti.
In ogni caso, l’Istituto verificherà l’eventuale percezione di redditi da lavoro dipendente e/o autonomo incumulabili con la “pensione quota 100” anche attraverso la fornitura dei dati reddituali da parte dell’Agenzia delle Entrate e verifiche effettuate attraverso l’utilizzo di tutte le banche dati disponibili.
Per l’accertamento di eventuali situazioni di incumulabilità di redditi da lavoro per periodi corrispondenti a frazioni d’anno, come può avvenire per l’anno di decorrenza della “pensione quota 100” e per quello di conseguimento dell’età per la pensione di vecchiaia, sarà necessario ricorrere a specifiche dichiarazioni dei pensionati.
A tal fine, i soggetti che hanno percepito la “pensione quota 100” solo per una parte dell’anno, nel caso in cui abbiano conseguito redditi da lavoro saranno tenuti a presentare una dichiarazione reddituale tramite apposito modello (mod. “Quota 100”), con indicazione mensilizzata del reddito percepito, a consuntivo di anno, e dei periodi di svolgimento dell’attività cui si riferisce il reddito.
Con tale modello sarà possibile indicare se i redditi percepiti in un determinato anno debbano essere imputati al periodo anteriore alla decorrenza della “pensione quota 100” o successivo al compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.
Tale modello consentirà, inoltre, l’indicazione della ricorrenza delle casistiche derogatorie, descritte nel precedente paragrafo 1.3, che, pur essendo dal punto di vista tributario assimilabili a reddito da lavoro, non rilevano ai fini della incumulabilità, in modo da consentire la puntuale individuazione delle fattispecie per cui la sospensione non opera.
La pubblicazione del modello sul sito dell’Istituto, sezione modulistica, sarà comunicata con successivo messaggio.
In mancanza di tale dichiarazione da parte del pensionato, l’Istituto provvederà ad imputare all’intero anno il reddito da lavoro risultante dai moduli fiscali presenti in Anagrafe Tributaria ai fini dell’applicazione della norma in oggetto, fatta salva la facoltà dell’interessato di dimostrare, anche mediante la produzione di idonea documentazione, l’imputabilità di tali redditi, nel senso sopra precisato, al periodo precedente la decorrenza della pensione o successivo al compimento dell’età per il pensionamento di vecchiaia.
Contenuto della circolare 11/2019
L’articolo 14, comma 3, del decreto-legge in parola prevede l’incumulabilità della “pensione quota 100” con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 Euro lordi annui.
Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
I redditi derivanti da qualsiasi attività lavorativa svolta, anche all’estero, successivamente alla decorrenza della pensione e fino alla data di perfezionamento della pensione di vecchiaia prevista nella gestione a carico della quale è stata liquidata la “pensione quota 100”, comportano la sospensione dell’erogazione del trattamento pensionistico nell’anno di produzione dei predetti redditi.
Nel caso di redditi prodotti nei mesi dell’anno precedenti il perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, l’erogazione del trattamento pensionistico è sospesa nel predetto periodo.
Per l’individuazione del requisito anagrafico della pensione di vecchiaia, rilevanti ai fini dell’incumulabilità, deve farsi riferimento a quello previsto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico, adeguato agli incrementi della speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.
In caso di trattamento pensionistico conseguito con il cumulo dei periodi assicurativi, ai sensi del comma 2 dell’articolo 14, si deve tener conto del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia previsto dalla gestione interessata al cumulo nella quale risulta maturato il relativo requisito contributivo, considerando la sola contribuzione versata nella medesima gestione.
Nell’ipotesi di maturazione dei requisiti anagrafico e contributivo, in più gestioni interessate al cumulo, si deve tener conto del requisito anagrafico meno elevato.
Qualora non risulti maturato il requisito contributivo per la pensione di vecchiaia in alcuna gestione interessata al cumulo, si deve tener conto del requisito anagrafico più elevato tra quelli previsti dalle gestioni interessate al cumulo.
Esempio 1
Assicurato con 15 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, 20 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (gruppo attori, conduttori, direttori d’orchestra) e 3 anni di anzianità contributiva presso la Gestione separata, titolare di “pensione quota 100” dal 1° settembre 2019. Il trattamento pensionistico è incumulabile con il reddito da lavoro per il periodo intercorrente tra il 1° settembre 2019 fino al compimento, nel biennio 2019/2020, del 65° anno di età, avendo l’assicurato maturato il requisito contributivo richiesto per la pensione di vecchiaia a carico del solo Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo.
Esempio 2
Assicurato con 20 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e 20 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (gruppo attori, conduttori, direttori d’orchestra) e 6 mesi di anzianità contributiva presso la Gestione separata, titolare di “pensione quota 100” dal 1° settembre 2019. Il trattamento pensionistico è incumulabile con il reddito da lavoro per il periodo intercorrente tra il 1° settembre 2019 fino al compimento, nel biennio 2019/2020, del 65° anno di età, avendo lo stesso maturato il requisito contributivo richiesto per la pensione di vecchiaia presso la gestione interessata al cumulo che prevede il requisito anagrafico meno elevato (Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo).
Esempio 3
Assicurato con 15 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti, 15 anni di anzianità contributiva presso il Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo e 8 anni di anzianità contributiva presso la Gestione separata, titolare di “pensione quota 100” dal 1° settembre 2019. Il trattamento pensionistico è incumulabile con il reddito da lavoro per il periodo intercorrente tra il 1° settembre 2019 fino al compimento, nel biennio 2019/2020, del 67° anno di età – requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia più elevato tra quelli previsti dalle gestioni interessate al cumulo (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestione Separata) - non avendo lo stesso maturato il requisito contributivo richiesto per la pensione di vecchiaia in nessuna delle medesime gestioni.
Il trattamento pensionistico è cumulabile con la produzione di redditi derivanti dallo svolgimento di lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 Euro lordi annui. Il superamento di tale limite reddituale annuo comporta la sospensione del trattamento pensionistico per l’intero anno di produzione del suddetto reddito.
Nel caso di superamento del citato limite reddituale nell’anno di perfezionamento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, l’erogazione del trattamento pensionistico è sospesa fino al perfezionamento del predetto requisito.
Si specifica che il lavoratore autonomo occasionale, ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, è colui il quale si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con il committente; l’esercizio dell’attività, peraltro, deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti dell’abitualità e della professionalità (cfr. la circolare n. 9 del 2004).
I titolari di pensione devono dare immediata comunicazione all’INPS dello svolgimento di qualsiasi attività lavorativa diversa da quella autonoma occasionale dalla quale derivi un reddito inferiore a 5.000 Euro lordi annui. L’Istituto provvede alla sospensione del trattamento pensionistico secondo i criteri sopra esposti.
I titolari del trattamento pensionistico che svolgano attività lavorativa autonoma occasionale da cui derivino, anche in via presuntiva, redditi superiori al limite di 5.000 Euro lordi annui, sono tenuti a darne immediata comunicazione all’INPS che provvede alla sospensione del trattamento pensionistico secondo i criteri sopra esposti.
Le rate di pensione indebitamente corrisposte devono essere recuperate ai sensi dell’articolo 2033 del codice civile.
Incarichi conferiti ai pensionati per fare fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19. Effetti pensionistici
Incarichi conferiti ai pensionati per fare fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19. Effetti pensionistici (msg.298/2022)
L’articolo 4, commi 7 e 8, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (c.d. decreto Milleproroghe 2022), entrato in vigore il 31 dicembre 2021, prevede un differimento dei termini relativi alla disciplina transitoria, per fare fronte all’emergenza da COVID-19, in materia di conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza.
In particolare, con riferimento alla tipologia di incarichi e alla platea dei destinatari di cui sopra, l’articolo 4, comma 7, stabilisce che il termine previsto dall’articolo 2-bis, comma 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (di seguito, decreto Cura Italia), introdotto, in sede di conversione, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (durata massima non superiore a 6 mesi e comunque entro il termine dello stato di emergenza), come differito dall’articolo 1, comma 423, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (proseguimento degli incarichi, anche mediante proroga, entro il 31 dicembre 2021), è prorogato al 31 marzo 2022.
Il successivo comma 8 dell’articolo in argomento interviene sulla norma di interpretazione autentica di cui all’articolo 34, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nella parte in cui prevede che la particolare disciplina del cumulo tra la remunerazione dell’incarico di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, conferito ai sensi del decreto Cura Italia, e il trattamento pensionistico continua a trovare applicazione anche per il primo trimestre dell’anno 2022.
Si rammenta, inoltre, che agli incarichi in questione, per effetto di quanto dispone l’ultimo periodo dell’articolo 2-bis, comma 5, del decreto Cura Italia, non si applica l’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico di cui all’articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 (c.d. quota 100).
Tanto rappresentato, con il presente messaggio si comunica che, sotto il profilo pensionistico, per effetto del differimento dei termini al 31 marzo 2022, fino a tale data i redditi percepiti a seguito degli incarichi conferiti ai sensi del decreto Cura Italia continuano a essere cumulabili con i trattamenti pensionistici, compreso il trattamento pensionistico c.d. quota 100, ad eccezione dei trattamenti di pensione di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (pensione ai lavoratori c.d. precoci).
Per quanto non espressamente indicato nel presente messaggio, si rinvia alle istruzioni fornite con le circolari n. 74 del 2020, n. 70 e n. 172 del 2021.