Prestazioni a sostegno della genitorialità: bonus asili nido e assegno di natalità
La residenza effettiva del beneficiario nel territorio dello Stato italiano costituisce requisito essenziale ai fini del riconoscimento delle prestazioni di assegno di natalità (art. 1, comma da 125 a 129, della legge n. 190/2014 e art. 1, comma 248 e 249, della legge n. 205/2017)e bonus asilo nido (art. 1, comma 355, della legge n. 232/2016); pertanto, tale requisito viene meno in meno in presenza della condizione di “irreperibilità/senza fissa dimora”.
La presenza di detta condizione verrà gestita, nelle diverse prestazioni, analogamente a quanto già avviene quando manca o viene meno uno qualsiasi dei requisiti obbligatori di accesso, secondo le modalità qui di seguito meglio precisate.
Nel caso del bonus asilo nido, dunque, la domanda non potrà essere acquisita e al soggetto richiedente verrà restituito un avviso con la motivazione della mancata acquisizione e l’invito a regolarizzare la propria posizione presso i competenti uffici anagrafici.
Nel caso dell’assegno di natalità la domanda sarà respinta con comunicazione al cittadino richiedente sia del provvedimento di reiezione che dell’invito a regolarizzare la propria posizione presso i competenti uffici anagrafici ed a presentare domanda solo dopo aver provveduto a tale adempimento. Oltre alla comunicazione sul portale del cittadino, detto avviso sarà riportato sulla ricevuta di presentazione della domanda.
Sono subordinati alla preventiva verifica su ARCA del requisito della residenza anche i pagamenti mensili dell’assegno di natalità. Conseguentemente, nel caso in cui venga rilevata “l’irreperibilità/senza di fissa dimora” sarà necessario provvedere all’interruzione dei pagamenti, dandone opportuna comunicazione al beneficiario.
Qualora l’interessato dimostri di aver regolarizzato la propria posizione presso i competenti uffici anagrafici, in presenza di tutti gli altri requisiti, le mensilità che erano state interrotte a causa dell’irreperibilità/dell’assenza di fissa dimora, verranno rimesse in pagamento limitatamente ai periodi per i quali risulti dimostrata la predetta regolarizzazione.
Se, quindi, tra la data dell’irreperibilità/dell’assenza di fissa dimora e la regolarizzazione rimane un periodo in cui l’utente continua ad essere “irreperibile o senza fissa dimora”, per detto periodo il beneficio non risulta spettante.
Qualora risulti che l’utente abbia percepito rate di assegno per periodi in cui è stata rilevata l’irreperibilità/l’assenza di fissa dimora occorrerà procedere, con le consuete modalità, al recupero di tutte le somme eventualmente già liquidate a far data dalla comunicazione pervenuta dal Comune, così come rilevabile in ARCA.
Con successivo messaggio verranno fornite le istruzioni operative relative alle implementazioni procedurali che consentiranno la gestione automatizzata delle fattispecie sopra evidenziate. Nelle more del rilascio delle predette implementazioni, le attività di verifica, di reiezione della domanda o l’interruzione dei pagamenti, l’eventuale successivo recupero degli stessi e le relative comunicazioni agli utenti sono gestite a cura dell’operatore della Struttura territoriale competente.