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Assegno unico e universale per i figli a carico
Adempimenti in qualità di sostituto di imposta
(circ.23/2022)
L’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo n. 230/2021 ha apportato modifiche all’articolo 12 del TUIR in materia di detrazioni fiscali, per effetto delle quali dal 1° marzo 2022:
- le detrazioni per figli a carico spetteranno esclusivamente per i figli di età pari o superiore a 21 anni;
- sono abrogate le maggiorazioni delle detrazioni fiscali per figli minori di tre anni, per figli con disabilità, per le famiglie con più di tre figli a carico nonché l’ulteriore detrazione fiscale di 1.200 euro per le famiglie numerose prevista dal comma 1-bis) dell’articolo 12.
Pertanto, a decorrere dal 1° marzo 2022, l’Istituto in qualità di sostituto di imposta:
- provvederà a revocare d’ufficio, nei confronti dei propri sostituiti, ivi compreso il personale dipendente, le detrazioni e le eventuali maggiorazioni per figli a carico di età inferiore a 21 anni, nonché l’ulteriore detrazione in considerazione delle informazioni presenti nella sezione familiari a carico dell’archivio unico delle detrazioni e delle detrazioni per residenti all’estero;
- continuerà a riconoscere le detrazioni per i figli di età pari o superiore a 21 anni. Per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni fiscali sono cumulabili con l’assegno unico e universale eventualmente percepito.
In considerazione delle condizioni previste dal novellato articolo 12 del TUIR, si ritiene utile precisare che i sostituiti interessati, per ottenere la detrazione fiscale per i figli a carico che compiranno 21 anni a decorrere dal mese di aprile 2022, dovranno presentare una nuova domanda di detrazioni.
Si rammenta, infine, quanto segue:
- le predette detrazioni fiscali sono rapportate al mese e competono dal mese in cui si sono verificate fino a quello in cui sono cessate le condizioni richieste;
- si considerano fiscalmente a carico i familiari che percepiscono un reddito complessivo annuo, al lordo degli oneri deducibili, non superiore a 2.840,51 euro, limite elevato a 4.000 euro per figli di età non superiore a 24 anni.
Assegno unico e universale per i figli a carico
Misure abrogate e proroga dell’assegno temporaneo per i figli minori e della maggiorazione dell’importo dell’assegno al nucleo familiare
(circ.23/2022)
In conseguenza dell’introduzione dall’assegno unico e universale, gli articoli 10 e 11 del decreto legislativo n. 230/2021 stabiliscono quanto segue.
A decorrere dal 1° gennaio 2022:
- l’abrogazione del premio alla nascita o per l’adozione/affidamento del minore (comma 353 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232). Le domande di premio alla nascita in relazione all’evento “nascita avvenuta” potranno essere acquisite per i nati fino al 28 febbraio 2022. Potranno altresì essere acquisite le domande relative all’evento “compimento del 7° mese di gravidanza” a condizione che il settimo mese di gravidanza si sia concluso entro il 31 dicembre 2021 (lo stesso requisito è richiesto anche in caso di interruzione di gravidanza nell’ultimo bimestre). Allo stesso modo, saranno acquisite le domande in relazione alle adozioni e affidamenti perfezionati entro il 31 dicembre 2021;
- l’abrogazione delle disposizioni normative concernenti il Fondo di sostegno alla natalità (commi 348 e 349 dell’articolo 1 della legge n. 232/2016);
- potranno essere acquisite domande di assegno di natalità (bonus bebè), riferite a eventi (nascite/adozioni/affidamenti) avvenuti nell’anno 2021 (articolo 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2020, n. 178);
- sono prorogate, per gennaio 2022 e febbraio 2022, le misure introdotte in materia di assegno temporaneo per figli minori (D.L. 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112), nonché in materia di maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare;
- sono corrisposte le mensilità di gennaio 2022 e febbraio 2022 dell’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori (art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448); l’assegno cessa di essere erogato a partire dalla mensilità di marzo.
A decorrere dal 1° marzo 2022:
- limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, cessano di essere riconosciute le prestazioni previste dall’articolo 2 del decreto-legge n. 69/1988 e dall’articolo 4 del Testo Unico delle norme concernenti gli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
- per effetto delle modifiche introdotte all’articolo 12 del TUIR, le attuali detrazioni fiscali si applicano sino al 28 febbraio 2022. Dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico spetteranno esclusivamente per i figli di età pari o superiore a 21 anni (cfr. il successivo paragrafo 9).
Assegno unico e universale per i figli a carico
ISEE recante omissioni/difformità
(circ.23/2022)
La domanda di assegno unico e universale è istruita e liquidata sulla base dell’ISEE, ancorché recante omissioni/difformità. Entro la fine dell’anno, l’utente avvisato della difformità/omissioni è tenuto a regolarizzarla e qualora ciò non dovesse avvenire, si procederà al recupero dell’importo eccedente il minimo che sarebbe spettato in assenza di ISEE.
Ai sensi dell’articolo 11, comma 5, del D.P.C.M. n. 159/2013, alla luce delle omissioni ovvero difformità è possibile:
- presentare domanda per la prestazione avvalendosi dell’attestazione ISEE difforme. In tale ipotesi, l’INPS può richiedere al cittadino idonea documentazione per comprovare la completezza e veridicità dei dati indicati nella dichiarazione;
- presentare una nuova DSU, priva di difformità;
- richiedere al CAF la rettifica della DSU, con effetto retroattivo, esclusivamente qualora quest’ultima sia stata presentata tramite CAF e quest’ultimo abbia commesso un errore materiale.
Assegno unico e universale per i figli a carico
Compatibilità dell’Assegno unico e universale per i figli a carico rispetto alle prestazioni sociali
(circ.23/2022)
L’assegno unico e universale è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e di Bolzano e dagli Enti locali. In presenza di Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge n. 4/2019, l’assegno è corrisposto d'ufficio, congiuntamente al Reddito di cittadinanza e con le modalità di erogazione di quest’ultimo. Con successivo messaggio saranno fornite le indicazioni di dettaglio relative all’integrazione dell’assegno unico e universale con il Reddito di cittadinanza.
Assegno unico e universale per i figli a carico
Calcolo della rata mensile di assegno spettante
(circ.23/2022)
L’importo mensile spettante è determinato tenuto conto dell’ISEE presente al momento della domanda. L’importo erogato è fisso per tutte le rate, salvo il conguaglio che verrà effettuato generalmente nelle mensilità di gennaio e febbraio di ogni anno successivo, in cui si farà riferimento all’ISEE in corso di validità al 31 dicembre dell’anno precedente.
Esempio: domanda di assegno unico presentata a marzo 2022 con ISEE valido.
La rata di marzo e tutte quelle successive sono calcolate sulla base dell’ISEE presente al momento della domanda. Nei mesi di gennaio e febbraio 2023, si fa riferimento all’ISEE valido al 31 dicembre 2022, con possibilità di conguaglio rispetto al valore della rata inizialmente calcolato a marzo 2022, ed erogato in misura fissa nelle mensilità successive.
Per le domande che saranno presentate entro il 30 giugno, l’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 230/2021 prevede la decorrenza a partire dal mese di marzo. In tale caso, in sede di conguaglio, si terrà conto dell’ISEE valido presentato entro il 30 giugno del periodo di riferimento.
Esempio: la domanda di assegno unico viene presentata a marzo 2022.
Al momento della domanda, non è presente l’ISEE che viene presentato successivamente a maggio 2022. In fase di prima istruttoria, la prestazione viene calcolata con l’importo minimo spettante, salvo l’effettuazione del conguaglio sulla base dell’ISEE presentato entro il 30 giugno.
Per le domande presentate dal 1° luglio, ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del decreto legislativo n. 230/2021, l’assegno è riconosciuto a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda. Per il computo della rata spettante, si tiene conto dell’ISEE presente al momento della domanda. L’eventuale maggiorazione, in fase di conguaglio della prestazione, decorre dal mese di presentazione dell’ISEE.
Esempio: la domanda di assegno unico viene presentata ad agosto 2022.
Al momento della domanda, non è presente l’ISEE che viene presentato successivamente a ottobre 2022. La prestazione viene calcolata con l’importo minimo spettante, l’ISEE vale da quando è presentato.