Eureka Previdenza

Cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali

Gestioni previdenziali e periodi assicurativi oggetto di cumulo

(circ.71/2017)

La facoltà di cumulo di cui all’articolo 18 della legge n. 115/2015 è esercitabile dai soggetti indicati al punto 1.1 che, in Italia, siano o siano stati iscritti ad una o più delle seguenti gestioni previdenziali:

  • fondo pensioni lavoratori dipendenti;
  • gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995;
  • gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria;
  • regimi previdenziali degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria in favore dei liberi professionisti disciplinati dal D.lgs. n. 103/1996 e dal D.lgs. n. 509/1994.

Cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali

Gestioni previdenziali e periodi assicurativi oggetto di cumulo

(circ.71/2017)

La facoltà di cumulo di cui all’articolo 18 della legge n. 115/2015 è esercitabile dai soggetti indicati al punto 1.1 che, in Italia, siano o siano stati iscritti ad una o più delle seguenti gestioni previdenziali:

  • fondo pensioni lavoratori dipendenti;
  • gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
  • gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995;
  • gestioni sostitutive ed esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria;
  • regimi previdenziali degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria in favore dei liberi professionisti disciplinati dal D.lgs. n. 103/1996 e dal D.lgs. n. 509/1994.

Contribuzione utile

Si chiarisce, in premessa, che con l’espressione “periodi assicurativi”, ai fini del cumulo di cui all’articolo 18 della legge in esame, devono intendersi i periodi comunque coperti da contribuzione.

Con il cumulo di cui al citato articolo 18, possono essere valorizzati per il conseguimento di un diritto a pensione in Italia, esclusivamente i periodi contributivi, maturati presso le organizzazioni internazionali, che:

  • siano derivati da rapporti di lavoro dipendente, svolto nel territorio dell’UE o della Confederazione svizzera, cessati alla data di decorrenza del trattamento pensionistico;
  • non siano stati oggetto di rimborso;
  • non siano temporalmente sovrapposti a quelli posseduti dall’assicurato nella o nelle gestioni previdenziali cui è iscritto in Italia.

Il cumulo deve riguardare tutti i contributi e non può essere parziale

Si precisa, altresì, che al pari di tutti gli istituti di cumulo, anche quello previsto dall’ articolo 18 in argomento deve riguardare tutti e per intero i periodi assicurativi posseduti dal richiedente.

Non è, quindi, possibile il cumulo parziale.

I suddetti periodi, ad eccezione di quelli che sono stati oggetto di rimborso, sono parificati ai fini pensionistici, ai contributi versati/accreditati ai sensi della legislazione italiana.

Il cumulo rende impossibile la totalizzazione con la contribuzione versata in stati UE, Svizzera e stati legati all'Italia da Convenzioni bilaterali

I periodi assicurativi italiani cumulati con i periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali, non possono essere totalizzati con quelli maturati in Stati UE, Svizzera, SEE o legati all’Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.

Agli interessati andrà attribuito il trattamento più favorevole, tra quello calcolato ai sensi dell’art.18 e quello derivante dall’applicazione delle disposizioni in materia di totalizzazione internazionale.

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