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Cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali
Modalità organizzative
(circ.71/2017)
Per assicurare un puntuale e professionalizzato presidio nella gestione del “cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali”, garantendo nel contempo un miglioramento nell’offerta e nella qualità del servizio agli utenti di riferimento nonché un risparmio nei costi di gestione viene istituito, con decorrenza 1° marzo 2017, presso la Direzione provinciale di Varese, nell’ambito della Linea prodotto servizi “Polo Convenzioni Internazionali”, il Polo nazionale “Gestione Cumulo periodi assicurativi, ex art.18, l. 29 luglio 2015, n. 115”.
Nell’evidenziare che il comma 7 dell’art. 18 della legge 115/2015 prevede che “Lo scambio di informazioni e di notizie con le organizzazioni internazionali, finalizzato all’espletamento delle procedure previste dal presente articolo, può avvenire anche attraverso modalità informatiche”, si precisa che i periodi assicurativi cui si riferisce il cumulo devono essere riconosciuti dall’organizzazione internazionale.
A tale scopo la Sede Polo avvierà, sulla base delle istanze di cumulo pervenute, gli opportuni contatti con le organizzazioni internazionali al fine di acquisire la relativa documentazione e/o certificazione dei relativi periodi, anche attraverso lo scambio e la trasmissione, su piattaforma informatica, del flusso informativo, anagrafico e contributivo e ulteriori dati inerenti il rapporto di lavoro necessari per l’accertamento dell’eventuale diritto a pensione maturato presso il regime speciale delle organizzazioni internazionali.
Il Polo assicurerà, inoltre, i contatti tra l’Istituto e le citate organizzazioni internazionali in merito alla gestione dei riscatti dei periodi lavorati effettuati presso le organizzazioni stesse.
Le Strutture territoriali garantiranno, comunque, relativamente alla tipologia di prodotto in questione, la presa in carico di eventuali istanze di chiarimenti o consulenza, da inoltrare alla Sede Polo segnalando i riferimenti dell’utente (numero cellulare ed email/PEC).
Cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali
Riscatto
(circ.71/2017)
a) art.51, comma 2 della legge n.153/1969 e art.3, comma 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.184
La facoltà di riscattare un periodo di lavoro subordinato prestato presso un Organismo Internazionale è stata fino ad ora riconosciuta per effetto di quanto disposto dall’art.51, comma 2 della legge n.153/1969 e successive modificazioni, relativo al riscatto dei periodi di lavoro subordinato prestato all’estero, non coperto da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione italiana.
Difatti, con circolare n. 222 C. e V. del 25 luglio 1969, punto 48, è stato chiarito che “…costituiscono località estere anche gli Enti e gli organismi internazionali dislocati in Italia o all’estero”.
La citata circolare, al punto 51), ha inoltre precisato che “… ove si tratti di persona che abbia lavorato in un Paese che non ha stipulato con l’Italia alcuna convenzione in materia di assicurazioni sociali, la domanda di riscatto è accoglibile anche se i periodi di lavoro dichiarati abbiano dato luogo alla liquidazione di un trattamento di quiescenza a carico del regime assicurativo obbligatorio eventualmente operante in tale Paese”.
In virtù dell’equiparazione tra località estere e organismi internazionali, è stato quindi disposto che il riscatto di cui all’art.51, comma 2, della legge n.153/1969 poteva essere concesso, ricorrendo tutte le ulteriori condizioni di legge, anche nel caso in cui si trattasse di lavoro subordinato prestato presso un Organismo Internazionale che non avesse stipulato con l’Italia alcun accordo in materia di assicurazioni sociali, anche nell’ipotesi in cui detti periodi avessero dato luogo alla liquidazione di un trattamento pensionistico a carico dell’organismo internazionale medesimo.
Per la Gestione Dipendenti Pubblici, la facoltà di riscattare un periodo di lavoro subordinato prestato presso un Organismo Internazionale è esercitabile a decorrere dal 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 che all’art. 3, comma 1, ha esteso ai regimi previdenziali esclusivi e sostitutivi, la facoltà di riscattare i periodi di lavoro subordinato all’estero, che non siano altrimenti utili a pensione, così come previsto dall’articolo 51, comma 2, della legge 153/1969 e successive modificazioni. In tale ambito rientra anche il riscatto di un periodo di lavoro subordinato prestato presso un Organismo Internazionale dislocato in Italia o all’estero.
Il riscatto dei periodi di lavoro prestato all’estero o presso l’organismo internazionale opera ancorché il relativo versamento contributivo abbia dato luogo alla liquidazione di un trattamento pensionistico a carico dello Stato estero o dell’organismo internazionale.
b) Art.18, comma 5 della legge n.115/2015
A differenza della citata normativa, il comma 5 dell’art.18 della legge n.115/2015 dispone ora che i periodi di lavoro presso un'organizzazione internazionale, “in quanto non possono dare diritto a una prestazione pensionistica a carico del fondo pensionistico della medesima organizzazione internazionale, possono essere riscattati nel sistema pensionistico italiano secondo la normativa relativa al riscatto dei periodi di lavoro svolti all’estero”.
A parziale rettifica delle disposizioni amministrative sopra richiamate e con effetto sulle domande di riscatto presentate dal 01/01/2016, data a partire dalla quale è introdotta la facoltà di cumulo di cui alla presente circolare, i periodi di lavoro subordinato prestato presso un organismo internazionale che non abbia stipulato con l’Italia alcun accordo in materia di assicurazioni sociali possono essere riscattati ai sensi dell’art.51, comma 2, della legge n.153/1969 e successive modificazioni, a condizione che non possano dar diritto a una prestazione pensionistica a carico del fondo pensionistico della medesima organizzazione internazionale.
E’ poi da precisare che il comma 5 dell’art.18 in argomento ammette a riscatto i periodi di lavoro che non possono dare diritto a pensione a carico del fondo pensionistico dell’organizzazione internazionale, secondo la normativa del riscatto dei periodi di lavoro all’estero, e quindi nell’ambito di applicazione dell’art.51, comma 2, della legge 153/1969 e successive modificazioni.
Quest’ultima disposizione riconosce il riscatto di periodi “…non coperti da assicurazione sociale riconosciuta dalla legislazione italiana”. Ne consegue che i periodi di lavoro subordinato svolti presso un organismo internazionale, che non possono dare diritto a pensione a carico della medesima organizzazione, possono essere riscattati ai sensi del citato comma 2 dell’art.51 della legge n.153/1969 soltanto nei casi in cui non sia attivabile il cumulo di cui al comma 1 dell’art.18 della legge 115/2015. L’indagine va effettuata considerando la situazione contributiva e previdenziale esistente alla data di presentazione della domanda di riscatto.
Non è prevista la facoltà di rinunciare al perido legittamamente accreditato a seguito del pagamento totale o parziale del relativo onere.
La facoltà di riscatto può essere esercitata solo successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente con gli organismi internazionali, previa certificazione dei medesimi organismi che gli stessi periodi non possono dare luogo a una prestazione pensionistica. Restano confermati tutti gli altri requisiti previsti dal citato art.51 anche in ordine alla documentazione necessaria a provare l’esistenza e durata del rapporto di lavoro.
Il diritto al riscatto è esercitato anche dai superstiti del dipendente dell'organizzazione internazionale, nei termini previsti dall'ordinamento dell'istituzione previdenziale italiana alla quale è chiesto il riscatto.
Nelle ipotesi di organismi internazionali che abbiano stipulato con l’Italia una convenzione in materia di assicurazioni sociali, la regolamentazione degli effetti derivanti dalla stipulazione dell’accordo sugli istituti previdenziali, quali il riscatto o il trasferimento dei contributi, è devoluto all’accordo medesimo e alle relative disposizioni di attuazione.
Nel caso di lavoro subordinato prestato presso uno Stato estero, restano confermate le disposizioni amministrative emanate in attuazione dell’art.51, comma 2, della legge n.153/1969 e successive modificazioni e integrazioni.
Cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali
Esercizio del diritto
(circ.71/2017)
Il cumulo è conseguibile a domanda dell’interessato da presentare, al momento del pensionamento, all’istituzione previdenziale italiana presso la quale lo stesso ha maturato periodi assicurativi.
Nel caso di più enti gestori la domanda va presentata all’ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo è, ovvero è stato, iscritto.
Nel caso di più gestioni, va presentata alla forma assicurativa dove risulta versata/accreditata l’ultima contribuzione a favore del lavoratore.
In base a quanto prevede il comma 3 dell’articolo 18 legge n. 115/15, la domanda di cumulo dei periodi assicurativi potrà essere presentata solo successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente con gli organismi internazionali interessati al cumulo.
Con specifico riferimento alle modalità di esercizio del diritto al cumulo e ulteriori modalità di liquidazione dei trattamenti pensionistici nel caso in cui il richiedente il cumulo presenti periodi assicurativi nelle casse professionali di cui al d.lgs. n. 509 del 1994 e al d.lgs. n. 103 del 1996, saranno fornite ulteriori determinazioni gestionali e operative conseguenti alla stipula di apposite convenzioni con gli enti interessati.
Cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali
Decorrenza
(circ.71/2017)
Il comma 6 dell’articolo 18 della legge n. 115/2015 prevede che “I trattamenti pensionistici derivanti dal cumulo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di cumulo. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa”.
In base a quanto disposto dalla norma, la decorrenza della prestazione pensionistica riconosciuta in Italia con il cumulo dei periodi degli organismi internazionali, salvo il caso di pensione ai superstiti, non può essere antecedente al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di cui all’articolo 18.
Ne deriva che, in tutte le ipotesi in cui il trattamento pensionistico in Italia sia conseguito usufruendo del cumulo di cui all’articolo 18, trova applicazione la speciale disciplina della decorrenza prevista dal comma 6.
Peraltro relativamente al trattamento di invalidità, qualora il perfezionamento dei requisiti avvenga successivamente alla presentazione della domanda, opera il principio secondo cui la prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del sopravvenuto perfezionamento dei requisiti.
Resta ferma la disciplina in materia di differimento della decorrenza previsto dall’articolo 5 del D. Lgs. n. 42/2006 e dall’articolo 12 della legge n. 122 del 2010.
Cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali
Misura e calcolo del trattamento pensionistico
(circ.71/2017)
Ai sensi del terzo comma dell’articolo 18 “L’istituzione previdenziale italiana calcola la pensione esclusivamente in base ai periodi assicurativi maturati nel sistema pensionistico italiano”.
Dunque i periodi contributivi posseduti presso gli organismi internazionali non incidono sulla misura del trattamento pensionistico conseguito in Italia.
Si precisa, in proposito, che ai fini dell’accertamento dell’anzianità contributiva maturata alla data del 31.12.1995 necessaria per stabilire il sistema di calcolo, occorre aver riguardo anche della contribuzione posseduta presso gli organismi internazionali.
Il sistema di calcolo utilizzato, in ogni caso, sarà quello previsto dall’ordinamento della gestione che eroga la prestazione.
Si precisa, altresì, che stante la rilevanza dei periodi assicurativi presso gli organismi internazionali ai soli fini del diritto e non della misura, nel caso di valorizzazione dei relativi periodi ai fini di un trattamento pensionistico in cui si richieda un requisito minimo di importo della rata di pensione da calcolare per l’accesso al trattamento, quest’ultimo andrà valutato tenendo conto della sola contribuzione in Italia.
Resta fermo che, tenuto conto delle disposizioni di cui al comma 240 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nei casi di pensione di inabilità la contribuzione maturata presso gli organismi internazionali sarà valutata ai fini della maggiorazione di cui all’articolo 1, comma 15, della legge n. 335/95.