Eureka Previdenza

Cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali

Prestazioni conseguibili

(circ.71/2017) (circ.87/2024)

 

Cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organizzazioni internazionali

Prestazioni conseguibili

(circ.71/2017) (circ.87/2024)

 

Pensione di vecchiaia, pensione di invalidità e pensione ai superstiti

Ai sensi del secondo comma dell’articolo 18 , il cumulo dei periodi assicurativi posseduti presso le organizzazioni internazionali può essere richiesto “per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti”.

Pertanto, con l’esercizio della predetta facoltà, l’assicurato consegue il diritto ad una delle prestazioni pensionistiche previste nella gestione previdenziale - tra quelle indicate al p. 1.2 - cui contribuisce o ha contribuito.

Nelle ipotesi in cui l’assicurato sia in possesso di contribuzione in più gestioni previdenziali in Italia, i periodi maturati nell’organizzazione internazionale saranno presi in considerazione ai fini del conseguimento di un'unica prestazione pensionistica che cumuli, in base alle disposizioni vigenti, tutti i periodi assicurativi posseduti dal richiedente al momento della domanda.

Pensione anticipata

Pensione anticipata (circ.87/2024)

Per effetto della modifica introdotta dall’articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 69/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge, n. 103/2023, il cumulo dei periodi assicurativi posseduti presso le organizzazioni internazionali può essere richiesto per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata, oltre che di quello alla pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti.

Pertanto, nei confronti di coloro che siano o siano stati iscritti a una o più delle gestioni previdenziali previste dall’articolo 18, comma 1, della legge n. 115/2015, richiamate in premessa, è riconosciuto altresì il diritto alla pensione anticipata a carico, anche pro quota, delle predette gestioni, con il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso le stesse gestioni e quelli presso l’organizzazione internazionale.

Ne discende che la facoltà di cumulo in esame può essere esercitata per conseguire la pensione anticipata in base alle disposizioni vigenti, anche in materia di cumulo e totalizzazione dei periodi assicurativi, nella gestione che liquida, anche pro quota, la pensione.

La maturazione del diritto alla pensione anticipata sulla base della legislazione nazionale e con la valorizzazione della sola contribuzione presso le gestioni previdenziali italiane preclude l’esercizio della facoltà di cumulo in parola (cfr. il paragrafo 3 della circolare n. 71/2017).

Il primo periodo del comma 6 dell’articolo 18 della legge n. 115/2015 prevede che: “I trattamenti pensionistici derivanti dal cumulo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di cumulo”. Conseguentemente,la decorrenza della prestazione pensionistica riconosciuta in Italia con il cumulo dei periodi di assicurazione maturati presso organismi internazionali non può comunque essere antecedente al 1° luglio 2023, tenuto conto che il citato decreto-legge n. 69/2023 è entrato in vigore il 14 giugno 2023.

Resta ferma l’applicabilità della disciplina in materia di differimento della decorrenza della pensione anticipata, laddove prevista dalla relativa normativa di riferimento.

Per quanto non espressamente indicato nella presente circolare, si rinvia alle istruzioni fornite con le citate circolari n. 71/2017 e n. 50/2022.

Con riferimento alla quantificazione degli oneri, ai fini dell’individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, l’articolo 5, comma 2, del decreto-legge in esame prevede il monitoraggio delle domande di pensione, la cui modalità attuativa è disciplinata nell’articolo 18, comma 9, della legge n. 115/2015.

Applicazione della legislazione italiana

Come chiarito dal comma 4 dell’articolo 18 “Le prestazioni pensionistiche liquidate ai sensi del presente articolo sono da considerare pensioni per tutto quanto concerne gli effetti derivanti dall’applicazione della legislazione italiana”.

Ne consegue che alle prestazioni conseguite cumulando, ai sensi dell’articolo 18, i periodi posseduti negli organismi internazionali, si applicano tutte le disposizioni di carattere generale previste per i trattamenti erogati nella gestione che liquida la pensione o, in caso di prestazione riconosciuta in base a specifiche discipline sul cumulo dei periodi assicurativi, in base alle disposizioni per queste ultime previste dalla legge.

Cumulo a carico della Gestione Separata

Pertanto, nelle ipotesi in cui i soggetti interessati intendano avvalersi del cumulo di cui all’articolo 18 della legge in argomento al fine di conseguire il diritto a un trattamento pensionistico a carico della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, dovranno ricorrere le condizioni di cui all’articolo 3 DM 2 maggio 1996, n. 282 previste per la facoltà di computo.

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