Home Contribuzione Figurativa Accreditabile a domanda Congedo per malattia del bambino Norme Decreti DE 2013 Decreto ministeriale 7338 del 29 marzo 2013
- Dettagli
- Visite: 6117
Decreto ministeriale 7338 del 29 marzo 2013
Erogazione in unica soluzione dell'indennita' ASpI e mini-ASpI, di cui all'articolo 2, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92. (Decreto n. 73380). (13A04883) (GU Serie Generale n.133 del 8-6-2013)
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92;
Visto il comma 1 del medesimo art. 2 che, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data, istituisce l'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), con la funzione di fornire ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione un'indennita' mensile di disoccupazione;
Visto, in particolare, il comma 19 del citato art. 2, che stabilisce, in via sperimentale per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, che il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennita' mensile ASpI di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge n. 92 del 28 giugno 2012 puo' richiedere la liquidazione dell'importo del relativo trattamento pari al numero di mensilita' non ancora percepite, al fine di intraprendere un'attivita' di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attivita' in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa;
Visto, altresi', l'art. 2, comma 22, che stabilisce che le disposizioni di cui al comma 19 si applicano anche ai soggetti aventi diritto alla corresponsione dell'indennita' di cui al comma 20, denominata mini-ASpI;
Visto l'art. 24, comma 27, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Visto l'art. 3 della legge n. 20 del 14 gennaio 1994;
Decreta:
Art. 1
Lavoratori beneficiari
Sono destinatari dell'intervento di cui all'art. 2, comma 19, della legge n. 92 del 28 giugno 2012 i lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, beneficiari dell'indennita' mensile ASpI o mini-ASpI, che intendono intraprendere un'attivita' di lavoro autonomo o avviare un'attivita' di auto impresa o di micro impresa o associarsi in cooperativa in conformita' alla normativa vigente o che intendono sviluppare a tempo pieno un'attivita' autonoma gia' iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpI o mini-ASpI.
Art. 2
Quantificazione della prestazione
La prestazione consiste nella liquidazione in unica soluzione
dell'indennita' mensile ASpI o mini-ASpI, per un numero di mensilita'
pari a quelle spettanti e non ancora percepite. La liquidazione della
prestazione e' effettuata dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale secondo le modalita' di cui al presente decreto.
Le prestazioni corrispondenti alla liquidazione in un'unica
soluzione delle mensilita' spettanti e non ancora percepite
dell'indennita' ASpI o mini-ASpI sono in ogni caso riconosciute, ai
sensi dell'art. 2, comma 19, della citata legge n. 92 del 2012, nel
limite massimo complessivo di 20 milioni di euro annui per ciascuno
degli anni 2013, 2014 e 2015.
Art. 3
Domanda, relativa documentazione
ed erogazione della prestazione
I lavoratori che intendono avvalersi della liquidazione in unica
soluzione della prestazione di cui all'art. 2 devono trasmettere
telematicamente all'INPS domanda recante la specificazione circa
l'attivita' da intraprendere o da sviluppare, secondo le indicazioni
fornite dall'Istituto medesimo.
L'istanza dovra' essere corredata dalla documentazione comprovante
ogni elemento che attesti l'assunzione di iniziative finalizzate allo
svolgimento dell'attivita' che da' titolo ai sensi di quanto disposto
dall'art. 1. Nei casi in cui, per l'esercizio di tale attivita', sia
richiesta specifica autorizzazione ovvero iscrizione ad albi
professionali o di categoria, dovra' essere documentato il rilascio
dell'autorizzazione ovvero l'iscrizione agli albi medesimi. Per
quanto concerne l'attivita' di lavoro associato in cooperativa,
dovra' essere documentata l'avvenuta iscrizione della cooperativa nel
registro delle societa' presso il tribunale, competente per
territorio, nonche' nell'Albo nazionale degli enti cooperativi.
In tutte le ipotesi di fruizione dell'indennita' ASpI o mini-ASpI,
se il lavoratore, associandosi ad una cooperativa gia' esistente o
partecipando alla costituzione di una nuova cooperativa, instauri, ai
sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, un
rapporto di lavoro subordinato, la liquidazione della prestazione per
le mensilita' spettanti ma non ancora percepite compete alla
cooperativa o deve essere conferita dal lavoratore al capitale
sociale della cooperativa.
All'istanza di cui al presente articolo e' attribuito un numero di
protocollo informatico, anche ai fini del rispetto del limite di cui
all'ultimo periodo dell'art. 2.
Art. 4
Termini di trasmissione della domanda e restituzione
in caso di rioccupazione
La domanda deve essere trasmessa entro i termini di fruizione della
prestazione mensile ASpI e mini-ASpI e, comunque, entro 60 giorni
dalla data di inizio dell'attivita' autonoma o dell'associazione in
cooperativa.
L'indennita' anticipata dovra' essere restituita, nel caso in cui
il lavoratore instauri un rapporto di lavoro subordinato prima della
scadenza del periodo spettante di indennita' corrisposta in forma
anticipata. Il lavoratore dovra', pertanto, dare comunicazione
scritta dell'avvenuta assunzione alla sede dell'INPS che ha liquidato
l'anticipazione medesima, entro 10 giorni dall'inizio dell'attivita'
dipendente.
Art. 5
Monitoraggio
L'INPS provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dal
riconoscimento dei benefici di cui al presente decreto trasmettendo
le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Il presente decreto sara' trasmesso per il visto e la registrazione
alla Corte dei conti e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
Roma, 29 marzo 2013
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Fornero
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Grilli
Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min.
lavoro, registro n. 6, foglio n. 119