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Decreto 45 dell'8 febbraio 2013
Regolamento recante modalita' di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati. (13G00087)
Vigente al: 4-1-2016
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Visti gli articoli 33, sesto comma, e 117, sesto comma, della Costituzione;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, e in particolare l'articolo 4, come modificato dall'articolo 19, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Visti gli articoli 2, comma 2, lettere f) e h), 5, comma 5, 18, comma 5, 19, comma 2, 22, commi 2, 3 e 5, 24, comma 2, lettera c), della predetta legge 30 dicembre 2010, n. 240;
Vista la legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni, e in particolare l'articolo 2;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, e in particolare l'articolo 5;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 30 aprile 1999, n. 224;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ed in particolare l'articolo 37, commi 4 e 5;
Visti i principi di cui alle raccomandazioni della Commissione delle comunita' europee (2005) 576 e della Commissione Europea COM (2011) 567 e il comunicato ministeriale di Bucarest, EHEA, aprile 2012;
Vista la proposta dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca del 3 novembre 2011 e i successivi pareri del 4 dicembre 2012 e del 1° febbraio 2013;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2013;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988, cosi' come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota n. 945 del 7 febbraio 2013;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione, definizioni e finalita'
1. Il presente regolamento disciplina:
a) i soggetti abilitati ad attivare corsi di dottorato e le modalita' di individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate che possono essere abilitate;
b) le modalita' di accreditamento dei corsi di dottorato di ricerca e delle sedi presso le quali tali corsi sono attivati e le condizioni di eventuale revoca dell'accreditamento;
c) i criteri sulla base dei quali i soggetti abilitati ad attivare corsi di dottorato, previe specifiche procedure di accreditamento, disciplinano, con proprio regolamento, l'istituzione e il funzionamento dei corsi di dottorato.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono:
a) per regolamenti, i regolamenti emanati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni;
b) per Ministro e per Ministero, il Ministro e il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
c) per universita', le universita' statali e non statali, ivi compresi gli istituti universitari a ordinamento speciale e le universita' telematiche;
d) per ANVUR, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, di cui all'articolo 2, comma 138, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
e) per CEPR, il Comitato di esperti per la politica della ricerca, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni.
3. Il dottorato di ricerca fornisce le competenze necessarie per esercitare attivita' di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonche' qualificanti anche nell'esercizio delle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.
Art. 2
Soggetti che possono richiedere l'accreditamento e individuazione delle qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca
1. I corsi di dottorato sono attivati, previo accreditamento concesso dal Ministero, su conforme parere dell'ANVUR, in coerenza con le linee guida condivise a livello europeo, da soggetti che sviluppano una specifica, ampia, originale, qualificata e continuativa attivita', sia didattica che di ricerca, adeguatamente riconosciuta a livello internazionale nei settori di interesse per il dottorato.
2. Possono richiedere l'accreditamento dei corsi di dottorato e delle relative sedi i seguenti soggetti:
a) universita' italiane, anche in convenzione con universita' ed enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del dottorato e' l'universita', cui spetta il rilascio del titolo accademico;
b) qualificate istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate;
c) consorzi tra universita', di cui almeno una italiana, con possibilita' di rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto;
d) consorzi tra universita', di cui almeno una italiana, ed enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, anche di Paesi diversi, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del consorzio e' l'universita' italiana, cui spetta il rilascio del titolo accademico;
e) universita' in convenzione, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210, con imprese, anche di Paesi diversi, che svolgono attivita' di ricerca e sviluppo, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del dottorato e' l'universita', cui spetta il rilascio del titolo accademico.
3. La qualificazione delle istituzioni italiane di formazione e ricerca avanzate di cui al comma 2, lettera b), e' accertata, ferme restando le procedure di accreditamento dei corsi e delle sedi di cui all'articolo 3, sulla base dei seguenti criteri:
a) formazione e ricerca tra i compiti istituzionali dell'ente espressamente citati nello statuto;
b) assenza di scopo di lucro nel perseguimento dei propri fini istituzionali;
c) documentato svolgimento di attivita' di didattica e di ricerca di livello universitario per almeno cinque anni continuativi immediatamente precedenti la richiesta di accreditamento, secondo elevati standard di qualita' almeno pari a quelli richiesti per la didattica e ricerca universitaria, e specializzazione nel settore in cui si intende attivare il corso di dottorato;
d) requisiti organizzativi e disponibilita' di risorse finanziarie atti a garantire la razionale organizzazione e l'effettiva sostenibilita' dei corsi di dottorato per tutto il periodo necessario al conseguimento del titolo;
e) aver partecipato all'ultimo esercizio di Valutazione della Qualita' della Ricerca (di seguito VQR) effettuato dall'ANVUR, fino a conclusione della procedura e con esito positivo, per tutte le strutture di ricerca appartenenti all'istituzione. A tal fine l'ANVUR definisce i criteri per l'individuazione della soglia minima che determina l'esito positivo della valutazione.
Art. 3
Accreditamento dei corsi e delle sedi
1. Il sistema dell'accreditamento si articola nell'autorizzazione iniziale ad attivare corsi di dottorato e nella verifica periodica della permanenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento, con le modalita' di cui al presente articolo.
2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, che intendono richiedere l'accreditamento di corsi di dottorato e delle sedi in cui si svolgono avanzano apposita domanda al Ministero, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.
3. La domanda specifica altresi' per quale numero complessivo di posti e' richiesto l'accreditamento relativamente a ciascun corso di dottorato. Tale numero puo' essere aumentato con richiesta motivata anche durante il periodo di vigenza dell'accreditamento e fatta salva la conseguente valutazione. La domanda di accreditamento puo' concernere anche corsi riferiti a singoli curricoli.
4. La domanda di accreditamento da parte delle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), deve essere altresi' corredata dalla documentazione attestante il rispetto dei criteri di cui al comma 3 del medesimo articolo nonche' dalle seguenti dichiarazioni:
a) impegno alla partecipazione continuativa alla VQR; la mancata partecipazione alla VQR comporta la revoca automatica dell'accreditamento;
b) in caso di prima richiesta di accreditamento, aver svolto nel precedente quinquennio corsi di dottorato in convenzione con un'universita' di riferimento, quale sede amministrativa, per il rilascio del titolo accademico, con evidenza della stretta connessione dell'attivita' di ricerca svolta con l'universita' medesima.
5. Il Ministero, entro 20 giorni dal ricevimento della domanda di accreditamento, la trasmette all'ANVUR, che si esprime con motivato parere in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'accreditamento, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda. L'accreditamento e' concesso o negato con decreto del Ministro, su conforme parere dell'ANVUR. Il decreto e' trasmesso al soggetto richiedente e all'organo di valutazione interna dello stesso in tempo utile per l'avvio dell'anno accademico successivo a quello in corso.
6. L'accreditamento delle sedi e dei corsi per tutti i soggetti richiedenti e il riconoscimento della qualificazione delle istituzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), hanno durata quinquennale, fatta salva la verifica annuale della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c), d), e), f).
7. L'attivita' di monitoraggio diretta a verificare il rispetto nel tempo dei requisiti richiesti per l'accreditamento ai sensi dell'articolo 4 e' svolta annualmente dall'ANVUR, anche sulla base dei risultati dell'attivita' di controllo degli organi di valutazione interna delle istituzioni accreditate, secondo criteri e modalita' stabiliti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76.
8. La perdita di uno o piu' requisiti comporta la revoca dell'accreditamento, disposta con decreto del Ministro, su parere conforme dell'ANVUR.
9. In caso di revoca dell'accreditamento, il soggetto interessato sospende, con effetto immediato, l'attivazione di un nuovo ciclo dei corsi di dottorato.
Art. 4
Requisiti per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato di ricerca
1. Sono requisiti necessari per l'accreditamento dei corsi e delle sedi di dottorato:
a) la presenza di un collegio del dottorato composto da almeno sedici docenti, di cui non piu' di un quarto ricercatori, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del corso. Nel caso di dottorati attivati da consorzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d), il collegio puo' essere formato fino a un quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli enti di ricerca, o posizioni equivalenti negli enti stranieri. Nel caso di dottorati attivati dalle istituzioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), il collegio deve in ogni caso essere formato in maggioranza da professori universitari a seguito di specifica convenzione stipulata tra l'istituzione e l'universita' di appartenenza del professore. Ai fini del rispetto del requisito di cui alla presente lettera ciascun soggetto puo' essere conteggiato una sola volta su base nazionale;
b) il possesso, da parte dei membri del collegio, di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accreditamento;
c) per ciascun ciclo di dottorati da attivare, la disponibilita' di un numero medio di almeno sei borse di studio per corso di dottorato attivato, fermo restando che per il singolo ciclo di dottorato tale disponibilita' non puo' essere inferiore a quattro. Al fine di soddisfare il predetto requisito, si possono computare altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente comunque destinate a borse di studio. Per i dottorati attivati dai consorzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), ciascuna istituzione consorziata deve assicurare la partecipazione di almeno tre borse di studio;
d) la disponibilita' di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilita' del corso, con specifico riferimento alla disponibilita' di borse di studio ai sensi della lettera c) e al sostegno della ricerca nel cui ambito si esplica l'attivita' dei dottorandi;
e) la disponibilita' di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attivita' di studio e di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla tipologia del corso, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
f) la previsione di attivita', anche in comune tra piu' dottorati, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonche', nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprieta' intellettuale.
2. Nell'ambito delle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), i soggetti convenzionati devono impegnarsi ad assicurare l'attivazione dei cicli di dottorato per almeno un triennio. Le convenzioni devono altresi' assicurare, relativamente a ciascun corso di dottorato, il possesso dei requisiti di cui al comma 1 indicando, per ciascun soggetto convenzionato, l'apporto in termini di docenza, la disponibilita' di risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche che garantiscano la sostenibilita' del corso e, fatta eccezione per i dottorati attivati con istituzioni estere, il contributo di almeno tre borse di studio per ciascun ciclo di dottorato. Per i dottorati attivati in convenzione con istituzioni estere, l'apporto in termini di borse di studio di ciascun soggetto convenzionato e' regolato ai sensi dell'articolo 10, fermo restando il rispetto del requisito di cui al comma 1, lettera c), primo periodo. Nell'ambito delle convenzioni tra universita' e' altresi' possibile prevedere il rilascio del titolo accademico doppio, multiplo o congiunto.
3. Nel caso di richieste di accreditamento di corsi di dottorato da parte dei consorzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere c) e d), salvo motivate eccezioni, valutate nell'ambito delle procedure di accreditamento, il numero massimo di istituzioni universitarie e di ricerca che possono essere ordinariamente consorziabili e' pari a quattro. Le istituzioni consorziate devono garantire ai dottorandi in maniera continuativa un'effettiva condivisione delle strutture e delle attivita' didattiche e di ricerca.
Art. 5
Principi e criteri generali per la disciplina dei corsi di dottorato di ricerca
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, disciplinano con proprio regolamento i corsi di dottorato di ricerca nel rispetto dei criteri e dei parametri di cui agli articoli da 6 a 12.
2. Gli istituti universitari a ordinamento speciale disciplinano con propri regolamenti i corsi di dottorato e perfezionamento finalizzati al conseguimento del titolo di dottore di ricerca, fermo restando l'obbligo di accreditamento di cui all'articolo 3. Non si applica ai predetti corsi quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e c).
Art. 6
Istituzione, durata e funzionamento dei corsi di dottorato
1. I corsi di dottorato di ricerca hanno durata non inferiore a tre anni, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7.
2. Le tematiche del corso di dottorato si riferiscono ad ambiti disciplinari ampi, organici e chiaramente definiti. Le titolature e gli eventuali curricoli dei corsi di dottorato sono proposti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e valutati dall'ANVUR in sede di accreditamento dei corsi.
3. Sono organi del corso di dottorato di ricerca il collegio dei docenti e il coordinatore.
4. Il collegio dei docenti e' preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di dottorato. Fermi restando i requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, esso e' costituito da professori di prima e seconda fascia, ricercatori universitari, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi, di enti pubblici di ricerca nonche' da esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati. I regolamenti disciplinano le modalita' di presentazione e di accettazione delle domande di partecipazione al collegio dei docenti. Per i professori e ricercatori universitari la partecipazione al collegio di un dottorato attivato da un altro ateneo e' subordinata al nulla osta da parte dell'ateneo di appartenenza. Il coordinamento del collegio dei docenti e' affidato a un professore di prima fascia a tempo pieno o, in mancanza, a un professore di seconda fascia a tempo pieno. L'attivita' didattica e tutoriale certificata e svolta dai professori e ricercatori universitari nell'ambito dei corsi di dottorato concorre all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
5. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, hanno la possibilita' di organizzare, nella loro autonomia, i corsi di dottorato in scuole di dottorato, con attribuzione alle stesse dei compiti di coordinamento dei corsi e di gestione delle attivita' comuni. Nel caso in cui i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, organizzino i corsi, nella loro autonomia, in scuole di dottorato, restano comunque in capo a tali soggetti la titolarita' dei corsi e l'accreditamento dei corsi e delle sedi.
Art. 7
Raccordo tra i corsi di dottorato e le scuole di specializzazione mediche
1. Le universita' disciplinano con proprio regolamento le modalita' di svolgimento della frequenza congiunta del corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica e della conseguente riduzione a un minimo di due anni del corso di dottorato medesimo nel rispetto dei seguenti criteri generali:
a) lo specializzando deve risultare vincitore di un concorso di ammissione al corso di dottorato presso la stessa universita' in cui frequenta la scuola di specializzazione;
b) la frequenza congiunta puo' essere disposta durante l'ultimo anno della scuola di specializzazione e deve essere compatibile con l'attivita' e l'impegno previsto dalla scuola medesima a seguito di nulla osta rilasciato dal consiglio della scuola medesima;
c) il collegio dei docenti del corso di dottorato dispone l'eventuale accoglimento della domanda di riduzione a seguito di valutazione delle attivita' di ricerca gia' svolte nel corso della specializzazione medica e attestate dal consiglio della scuola di specializzazione;
d) nel corso dell'anno di frequenza congiunta lo specializzando non puo' percepire la borsa di studio di dottorato.
Art. 8
Modalita' di accesso ai corsi di dottorato e di conseguimento del titolo
1. L'ammissione al dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica, che deve concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, fermo restando quanto previsto dal comma 2. La domanda di partecipazione ai posti con borsa di studio puo' essere presentata, senza limitazioni di cittadinanza, da coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di laurea magistrale o titolo straniero idoneo ovvero da coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione, entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno. L'idoneita' del titolo estero viene accertata dalla commissione del dottorato nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove e' stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 e all'articolo 11, l'avvio dei corsi di dottorato coincide con quello di inizio dell'anno accademico.
2. Il bando per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese e pubblicizzato in via telematica sul sito del soggetto accreditato, sul sito europeo Euraxess e su quello del Ministero, deve indicare i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, nonche' le eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, o prove orali previste. Se il bando prevede una quota di posti riservati a studenti laureati in universita' estere, ai sensi del comma 4 ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilita' internazionale, i soggetti accreditati possono stabilire modalita' di svolgimento della procedura di ammissione differenziate e formano, in tal caso, una graduatoria separata. I posti riservati non attribuiti possono essere resi disponibili per le procedure di cui al comma 1. Per i dottorati in collaborazione con le imprese si applica quanto previsto dall'articolo 11.
3. Il bando contiene l'indicazione del numero di borse di cui all'articolo 9, comma 1, nonche' quello dei contratti di apprendistato, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'universita', ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere attribuiti a uno o piu' candidati risultati idonei nelle procedure di selezione, nonche' l'indicazione delle tasse e dei contributi posti a carico dei dottorandi anche tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente sul diritto allo studio.
4. Una quota delle borse e delle altre forme di finanziamento puo' essere riservata a soggetti che hanno conseguito in universita' estere il titolo di studio necessario per l'ammissione al corso di dottorato.
5. Nel caso di progetti di collaborazione comunitari e internazionali possono essere previste specifiche procedure di ammissione e modalita' organizzative che tengano conto delle caratteristiche dei singoli progetti, purche' attivati nell'ambito di corsi di dottorato accreditati.
6. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott.Ric." ovvero "Ph.D.", viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto. La tesi di dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, e' redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del collegio dei docenti. La tesi, alla quale e' allegata una relazione del dottorando sulle attivita' svolte nel corso del dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, e' valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di dottorato, di seguito denominati valutatori. I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi e' in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate. La discussione pubblica si svolge innanzi a una commissione la cui composizione e' definita nel regolamento. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, e' approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facolta' di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico.
Art. 9
Borse di studio
1. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attivita' previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite dal regolamento, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica.
2. L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, e' determinato, in prima applicazione, in misura non inferiore a quella prevista dal decreto del Ministro 18 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2008. Tale importo e' incrementato nella misura massima del 50 per cento per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando e' autorizzato dal collegio dei docenti a svolgere attivita' di ricerca all'estero.
3. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando e' assicurato, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio dei soggetti accreditati a legislazione vigente, un budget per l'attivita' di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. Se il dottorando non e' valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilita' dell'istituzione, per gli stessi fini.
4. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario di cui all'articolo 8, comma 3, negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 1.
5. I principi di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilita' in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.
Art. 10
Dottorato in convenzione con istituzioni estere
1. Al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attivita' di ricerca di alto livello internazionale, le universita' possono attivare corsi di dottorato, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 3, con universita' ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, nel rispetto del principio di reciprocita', sulla base di convenzioni che prevedano un'effettiva condivisione delle attivita' formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalita' di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalita' di scambio e mobilita' di docenti e dottorandi e il rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale.
Art. 11
Dottorato in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e apprendistato di alta formazione
1. Le universita' possono attivare corsi di dottorato, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 3, in convenzione con imprese che svolgono attivita' di ricerca e sviluppo.
2. Le universita' possono altresi' attivare corsi di dottorato industriale con la possibilita' di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attivita' di elevata qualificazione, che sono ammessi al dottorato a seguito di superamento della relativa selezione.
3. Le convenzioni finalizzate ad attivare i percorsi di cui ai commi 1 e 2 stabiliscono, tra l'altro, le modalita' di svolgimento delle attivita' di ricerca presso l'impresa nonche', relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del corso di dottorato.
4. Resta in ogni caso ferma la possibilita', prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, di attivare corsi di dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e imprese. I contratti di apprendistato, nonche' i posti attivati sulla base delle convenzioni di cui ai commi 1 e 2, sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del corso.
5. Per i dottorati di cui ai commi 1 e 2, fermo restando quanto previsto dagli articoli da 2 a 5, i regolamenti dei corsi di dottorato possono tra l'altro prevedere una scadenza diversa per la presentazione delle domande di ammissione e l'inizio dei corsi nonche' modalita' organizzative delle attivita' didattiche dei dottorandi tali da consentire lo svolgimento ottimale del dottorato.
Diritti e doveri dei dottorandi
1. L'ammissione al dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, ferma restando la possibilita' di una disciplina specifica in relazione a quanto previsto dal comma 4 e dagli articoli 7 e 11.
2. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del collegio dei docenti e senza che cio' comporti alcun incremento della borsa di studio, attivita' di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonche', comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attivita' di didattica integrativa. I dottorandi di area medica possono partecipare all'attivita' clinico-assistenziale. Trascorso il terzo anno di dottorato il limite e' abrogato.
3. La borsa di studio del dottorato di ricerca e' soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.
4. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono per il periodo di durata normale del corso dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un corso di dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.
5. Sono estesi ai dottorandi, con le modalita' ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
6. Alle dottorande si applicano le disposizioni a tutela della maternita' di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007.
7. I regolamenti di ateneo assicurano ai dottorandi una rappresentanza nel collegio di dottorato per la trattazione dei problemi didattici e organizzativi.
Art. 13
Valutazione e finanziamento dei corsi di dottorato
1. I soggetti accreditati provvedono al finanziamento dei corsi di dottorato. Il Ministero contribuisce annualmente al finanziamento dei dottorati attivati dalle universita' nei limiti delle disponibilita' finanziarie del Ministero stesso, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1.
2. Il finanziamento ministeriale e' ripartito annualmente con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR, tenuto conto dei seguenti criteri:
a) qualita' della ricerca svolta dai membri del collegio dei docenti;
b) grado di internazionalizzazione del dottorato;
c) grado di collaborazione con il sistema delle imprese e ricadute del dottorato sul sistema socio-economico;
d) attrattivita' del dottorato;
e) dotazione di servizi, risorse infrastrutturali e risorse finanziarie a disposizione del dottorato e dei dottorandi, anche a seguito di processi di fusione o di federazione tra atenei;
f) sbocchi professionali dei dottori di ricerca.
3. Il Ministero puo' destinare annualmente una quota dei fondi disponibili a una o piu' delle seguenti finalita':
a) finanziamento diretto di borse di dottorato a seguito di procedure di selezione nazionale raggruppate per ambiti tematici;
b) cofinanziamento premiale di borse di dottorato in relazione al reperimento di finanziamenti esterni;
c) incentivazione, sentito il CEPR, di corsi di dottorato in settori strategici o innovativi individuati dal Ministero ovvero di dottorati svolti in convenzione o in consorzio con imprese e pubbliche amministrazioni;
d) finanziamento di una quota premiale destinata a promuovere la residenzialita' e l'attivita' di didattica e di ricerca di corsi di dottorato di qualificazione particolarmente elevata a livello internazionale, individuati a seguito di procedure nazionali di selezione.
4. In relazione a corsi di dottorato attivati con il contributo di piu' istituzioni si tiene conto, per i fini di cui al presente articolo, dell'apporto di ciascuna alle attivita' del dottorato.
Art. 14
Anagrafe dei dottorati e banca dati delle tesi di dottorato
1. Il Ministero cura la costituzione e l'aggiornamento di un'anagrafe nazionale dei dottorati di ricerca e di una banca dati delle tesi di dottorato.
2. L'anagrafe nazionale dei dottorati di ricerca contiene le informazioni utili ai fini della promozione dei corsi a livello nazionale e internazionale, dell'accreditamento, del monitoraggio e della valutazione degli stessi nell'ambito degli indirizzi definiti dal Ministero, sentiti il CUN e l'ANVUR. L'anagrafe contiene inoltre informazioni sugli sbocchi occupazionali e sulle carriere dei dottori di ricerca.
3. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi l'universita' o il soggetto promotore depositano copia della tesi, in formato elettronico, nella banca dati ministeriale. Previa autorizzazione del collegio dei docenti, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia. Resta fermo l'obbligo del deposito della tesi presso le biblioteche nazionali centrali di Roma e di Firenze.
Art. 15
Disposizioni finali e transitorie
1. Il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 30 aprile 1999, n. 224, concernente il regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca, e' abrogato, fatta eccezione per gli articoli 2, 4, 5, 6, 7 che si applicano, in via transitoria e fino alla scadenza dei termini di cui al comma 2, ai corsi di dottorato di ricerca attivi nelle universita' alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le universita', entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, provvedono ad adeguare alla nuova normativa i propri regolamenti, e, entro i successivi quarantacinque giorni, a formulare, ai sensi dell'articolo 3, domanda di accreditamento per almeno il cinquanta per cento dei corsi di dottorato di ricerca che intendono attivare nell'anno accademico successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. Fermo restando che dall'anno accademico 2014/15 tutti i corsi di dottorato dovranno essere accreditati, l'eventuale attivazione di corsi di dottorato non accreditati ai sensi del presente regolamento puo' essere disposta esclusivamente con riferimento all'anno accademico 2013/14 e in relazione a un massimo del cinquanta per cento dei corsi attivati da ciascuna universita' nell'anno accademico 2012/13 e relativi al XXIX ciclo. L'eventuale attivazione di tali corsi e' disposta dall'universita' previo parere favorevole del nucleo di valutazione a seguito di verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4.
3. In virtu' di quanto prescritto dall'articolo 2, comma 3, lettera e), le istituzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), non possono presentare domanda di accreditamento fino alla conclusione della VQR 2004-2010.
Art. 16
Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. L'ANVUR svolge le attivita' previste dal presente regolamento nell'ambito delle competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 2010, n. 76, e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 8 febbraio 2013
Il Ministro: Profumo
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 23 aprile 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC del Min. salute e del Min. lavoro, registro n. 5, foglio n. 57