Assistenza ai diversabili
Congedo straordinario e permessi retribuiti
Esclusività dell'assistenza
La "esclusività" va intesa nel senso che il lavoratore richiedente i permessi deve essere l’unico soggetto che presta assistenza alla persona handicappata: la esclusività stessa non può perciò considerarsi realizzata quando il soggetto handicappato non convivente con il lavoratore richiedente, risulta convivere, a sua volta, in un nucleo familiare in cui sono presenti lavoratori che beneficiano dei permessi per questo stesso handicappato, ovvero soggetti non lavoratori in grado di assisterlo (circolare 133/2000 punto 2.3.2).
Tale requisito non è più ritenuto necessario ai fini della concedibilità dei permessi (legge 183/2010 - circ 155/2010 punto 3 ultimo capoverso)
Il requisito dell’esclusività della stessa non si deve far coincidere con l’assenza di qualsiasi altra forma di assistenza pubblica o privata, essendo compatibile con la fruizione dei benefici in questione il ricorso alle strutture pubbliche, al cosiddetto “non profit” ed a personale badante (circ. 90/2007 punto 5).
Per esplicita previsione legislativa, non dia titolo ai benefici il solo caso del ricovero a tempo pieno, per ciò intendendosi il ricovero per le intere ventiquattro ore (circ. 90/2007 punto 6).
Al caso di cui al punto precedente, faccia eccezione:
- quello rappresentato dal ricovero a tempo pieno, finalizzato ad un intervento chirurgico oppure a scopo riabilitativo, di un bambino di età inferiore ai tre anni con disabilità in situazione di gravità, per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare (parente o affine entro il 3° grado)
- nonché, su valutazione del dirigente responsabile del Centro medico legale della Sede INPS, quello della persona con disabilità in situazione di gravità in coma vigile e/o in situazione terminale, contesti questi assimilabili al piccolo minore (circ. 90/2007 punto 7).
- minori con disabilità in situazione di gravità , per ricovero a tempo pieno, qualora risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare (circ. n. 155/2010)
- persona con disabilità grave ricoverata a tempo pieno, che deve recarsi al di fuori della struttura presso cui è ricoverata per effettuare delle terapie o delle viste specialistiche,in tal caso il familiare avrà diritto alla fruizione dei permessi a seguito di presentazione di apposita documentazione, da valutare a cura del medico di Sede, rilasciata dalla struttura competente che attesti le visite e le terapie effettuate (Msg. n. 014480 del 28.05.2010).
Assistenza ai diversabili
Congedo straordinario e permessi retribuiti
Esclusività dell'assistenza
La "esclusività" va intesa nel senso che il lavoratore richiedente i permessi deve essere l’unico soggetto che presta assistenza alla persona handicappata: la esclusività stessa non può perciò considerarsi realizzata quando il soggetto handicappato non convivente con il lavoratore richiedente, risulta convivere, a sua volta, in un nucleo familiare in cui sono presenti lavoratori che beneficiano dei permessi per questo stesso handicappato, ovvero soggetti non lavoratori in grado di assisterlo (circolare 133/2000 punto 2.3.2).
Tale requisito non è più ritenuto necessario ai fini della concedibilità dei permessi (legge 183/2010 - circ 155/2010 punto 3 ultimo capoverso)
Il requisito dell’esclusività della stessa non si deve far coincidere con l’assenza di qualsiasi altra forma di assistenza pubblica o privata, essendo compatibile con la fruizione dei benefici in questione il ricorso alle strutture pubbliche, al cosiddetto “non profit” ed a personale badante (circ. 90/2007 punto 5).
Per esplicita previsione legislativa, non dia titolo ai benefici il solo caso del ricovero a tempo pieno, per ciò intendendosi il ricovero per le intere ventiquattro ore (circ. 90/2007 punto 6).
Al caso di cui al punto precedente, faccia eccezione:
- quello rappresentato dal ricovero a tempo pieno, finalizzato ad un intervento chirurgico oppure a scopo riabilitativo, di un bambino di età inferiore ai tre anni con disabilità in situazione di gravità, per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare (parente o affine entro il 3° grado)
- nonché, su valutazione del dirigente responsabile del Centro medico legale della Sede INPS, quello della persona con disabilità in situazione di gravità in coma vigile e/o in situazione terminale, contesti questi assimilabili al piccolo minore (circ. 90/2007 punto 7).
- minori con disabilità in situazione di gravità , per ricovero a tempo pieno, qualora risulti documentato dai sanitari della struttura ospedaliera il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un familiare (circ. n. 155/2010)
- persona con disabilità grave ricoverata a tempo pieno, che deve recarsi al di fuori della struttura presso cui è ricoverata per effettuare delle terapie o delle viste specialistiche,in tal caso il familiare avrà diritto alla fruizione dei permessi a seguito di presentazione di apposita documentazione, da valutare a cura del medico di Sede, rilasciata dalla struttura competente che attesti le visite e le terapie effettuate (Msg. n. 014480 del 28.05.2010).
La scelta di chi all'interno della famiglia presterà assistenza continuativa ed esclusiva, potrà essere fatta con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (sul modello di domanda stesso)dal portatore di handicap grave circ. 90/2007 punto 8.
Resta salvo il diritto/dovere della Pubblica Amministrazione di verificare la veridicità della dichiarazione di cui sopra e, il permanere del diritto a fruire dei suddetti benefici , in caso di disabilità in situazione di gravità “temporaneamente concesso” dalla Commissione medica ex art. 4 della medesima legge 104/92 circ. 90/2007 punto 9.
Non può essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per l'assistenza alla persona in situazione di disabilità grave . Una deroga a tale principio è rappresentata dalla possibilità concessa ai genitori , anche adottivi, di fruire dei permessi alternativamente sempre nel limite dei tre giorni.(Circ. n. 155/2010).