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Integrazione al trattamento minimo
Bititolarità e...
Legge 140/85 - 544/88 e DPCM 16 dicembre 1989
Per i riflessi avuti sull'attribuzione del trattamento minimo in caso di bititolarità si ritiene necessario ricordare i provvedimenti di legge che hanno determinato la modifica della natura di un largo numero di pensioni che da integrate al trattamento minimo sono diventate superiori al trattamento minimo stesso. Le leggi in epigrafe hanno attribuito a fasce di pensioni a carico del FPLD aventi particolari caratteristiche incrementi diversi dalla normale perequazione automatica che ne hanno modificato la natura da «integrate» a «superiori al trattamento minimo». Ai fini di una migliore comprensione si ritiene peraltro opportuno ricordare che l'art. 14 quater, comma 3, della legge n. 33/1980 ha dato rilevanza alla circostanza che le pensioni integrate al minimo a carico del FPLD potessero far valere più di 780 contribuiti obbligatori effettivi e figurativi attribuendo alle stesse, dal 1° luglio 1980, una maggiorazione di importo di L. 10.000 mensili perequabili. L'aumento, che non ha peraltro
cambiato la natura di pensione integrata al trattamento minimo, ha interessato le pensioni aventi decorrenza fino al maggio 1985 ed è stato superato dall'art. 4 della legge n. 140/1985.
A) Art.3 della legge n. 140/1985 (vedi circolare 117/85 e circolare 260/88)
Le pensioni già superiori al trattamento minimo, riassorbite successivamente in tale importo a causa delle perequazioni automatiche, sono state interessate dall'aumento previsto dall'art. 3 della legge n. 140/1985. L'incremento di L. 100.000 complessive è stato attribuito in tre anni a partire dal 1985 in aggiunta all'importo della pensione in pagamento al 1° gennaio 1985, non solo nel caso in cui a tale data la stessa fosse integrata al trattamento minimo, ma anche se cristallizzata o inferiore al minimo. Per le pensioni destinatarie dell'articolo 3 è pertanto necessario verificare di volta in volta se e quando l'attribuzione di tale beneficio le abbia trasformate in pensioni superiori al trattamento minimo.
B) Art. 4 della legge n. 140/1985 (vedi circolare 117/85)e DPCM 16 dicembre 1989 (circolare 10 del 12/01/90)
Le pensioni aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1984, liquidate con più di 780 contributi obbligatori effettivi e figurativi, integrate al trattamento minimo o cristallizzate, che hanno usufruito della maggiorazione di cui all'art. 14 quater della legge n. 33/1980, sono state interessate dagli aumenti previsti dall'art. 4 della legge n. 140/1985. Quelle aventi decorrenza compresa tra gennaio 1984 e dicembre 1989 con più di 780 contributi obbligatori effettivi e figurativi, integrate al trattamento minimo o cristallizzate, sono state interessate dall'art. 1 del DPCM 16 dicembre 1989, attuativo della legge n. 544/1988. Anche per le pensioni destinatarie dell'4 della legge n. 140/1985 o dell'ari. 1 del DPCM 16 dicembre 1989, è necessario verificare di volta in volta se e quando l'attribuzione di tali benefici le abbia trasformate in pensioni superiori al trattamento minimo. I benefici previsti dal citato articolo 1 si applicano anche alle pensioni superiori al minimo ma di importo inferiore al trattamento complessivo costituito dal minimo aumentato della maggiorazione prevista dallo stesso articolo 1.
I benefici previsti dagli articoli 3 e 4 della legge n. 140/1985 non sono cumulabili. In caso di concorso viene pertanto attribuito il trattamento più favorevole alla data del 1° gennaio 1985.
La legge n. 140/1985 e il DPCM 16 dicembre 1989 non interessano gli assegni ordinario di invalidità che rimangono disciplinati dalla legge n. 222/1984.