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L'azione di surrogazione nelle prestazioni pensionistiche
Prescrizione
(circ.134/2011) (art.14 legge 222/1984)
I termini prescrizionali più ricorrenti in relazione all'esercizio del diritto di surroga sono i seguenti:
- cinque anni per gli infortuni derivanti da fatto illecito di terzi (artt. 2043 e 2947, 1° comma, cod.civ.);
- due anni per i sinistri causati dalla circolazione di veicoli di ogni specie (art. 2947, 2° comma, cod.civ.);
- il più lungo termine di prescrizione previsto per il reato, quando l'evento lesivo è considerato dalla legge come reato, salvo quanto previsto dal 3° comma, 1° capoverso, dell'articolo 2947 cod.civ.
Nella ipotesi di prestazioni erogate in favore di persona trasportata:
- un anno per i sinistri che colpiscono la persona trasportata, nel caso di trasporto pubblico (artt. 1679 e 1680 cod. civ.) o privato (art. 1681 cod.civ.), a titolo oneroso ovvero a titolo gratuito, salva l'estensione prevista dal comma 2 dell'art. 2951 cod. civ.;
- due anni per i sinistri occorsi a persone trasportate a titolo di cortesia o di amicizia, da esercitarsi nei confronti del vettore (artt. 2043 e 2947, comma 2, cod. civ.).
Nella ipotesi di pregiudizio al diritto di surroga da parte dell'assicurato:
- un anno per la ipotesi in cui l'Istituto abbia omesso di manifestare la propria volontà di surrogarsi all'assicurato-danneggiato (art. 2952 cod.civ.);
- dieci anni nel caso in cui l'assicurato abbia reso la dichiarazione ex art. 42 legge 183/2010 e, ciononostante, abbia compromesso l'azione surrogatoria dell'Istituto (art. 2946 cod. civ.): al riguardo, si rimanda alle precisazioni contenute al par. I della Circolare n 10/1988 – Adempimenti dell'Ufficio Liquidazioni Pensioni.